Assemblea Autoconvocata Firenze

Impronte ai rom, il governo costretto a correggersi

Ilmricorso dei Giuristi democratici respinto, ma perché c'era stata una marcia indietro
4 settembre 2008

Dai Giuristi democratici

Con provvedimento del 13 agosto 2008 il G.O. di Roma (Tiziana Balduini) ha rigettato il ricorso sostenuto dai Giuristi Democratici, e proposto dall´Associazione Progetto Diritti, in quanto

- ...."i provvedimenti...devono essere esaminati avuto riferimento alle integrazioni disposte dal ministero dell´Interno con le "Linee Guida per l´attuazione delle ordinanze del Presidente del consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, nn 3676, 3677, 3678, concernenti insediamenti di comunità nomadi nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia"....

Impronte ai bambini rom

-"Con specifico riferimento ai rilievi dattiloscopici sono poi state espressamente richiamate le disposizioni dell´art.4 del RD 18 giugno 1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"disposizioni che presuppongono lo stato di pericolosità, ovvero l´incapacità o il rifiuto di provare la propria identità da parte delle persone assoggettate alla procedura.

Dei dati relativi alla salute -ferma restando la facoltatività delle risposte- è stato precisato che potranno essere raccolti solo quelli ritenuti necessari nella prospettiva di interventi di prevenzione e assistenza sanitaria.

Le informazioni così acquisite non potranno essere conservate in uno specifico database, ma saranno custodite ed archiviate secondo quanto già avviene per la pluralità dei cittadini, nella responsabilità dei soggetti autorizzati a detenerle (Uffici Anagrafici, Uffici di Polizia, Uffici per l´assistenza sociale , ASL, etc).

Il tutto nel necessario rispetto delle norme nazionali ed   internazionali  a tutela della privacy.

Il Ministero dell´Interno ha peraltro già stabilito che i dati finora raccolti , ove trattati in difformità con le citate indicazioni, non potranno essere ulteriormente utilizzati e/o conservati.

In quanto infine alla delicatissima posizione dei minori è stato precisato che la loro identificazione sarà effettuata, attraverso rilievi fotodattiloscopici, solo se necessaria alla tutela degli stessi (anche in rapporto ad eventuali abusi da parte degli esercenti la potestà genitoriale) .

In particolare, l´acquisizione delle impronte digitali potrà riguardare gli ultraquattordicenni , e ove non sia possibile una ulteriore forma di identificazione. Per i minori di tale età, ma maggiori di 6 anni, le impronte potranno essere acquisite al mero fine del rilascio del permesso di soggiorno, laddove richiesto da coloro che ne esercitano la potestà, secondo quanto previsto dal regolamento UE n.380/2008(...)

Al di sotto di tale fascia d´ età, i rilievi dattiloscopici potranno essere potranno essere disposti, d´intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori solamente in casi eccezionali, da parte della Polizia giudiziaria, nei confronti dei minori che versino in stato di abbandono o si sospetta possano essere vittime di reato.

Anche i rilievi effettuati sui minori non dovranno essere oggetto di alcuna raccolta autonoma, bensì saranno conservati negli archivi già previsti dall´ordinamento come, ad esempio, l´archivio stranieri della Questura e della Prefettura , per coloro che avviano la pratica per il permesso di soggiorno, o quello della cittadinanza per coloro che ne richiedono il riconoscimento.

....

In considerazione di quanto esposto, e rilevato altresì che ai Commissari è tassativamente preclusa la possibilità di raccolta dei dati relativi alla professione religiosa delle persone sottoposte a rilievo, deve escludersi che le ordinanze nn. 3676/3677/3678 del 30 maggio 2008 determinino effetti discriminatori nei confronti dei soggetti sottoposti alla procedura di identificazione.

In carenza dei presupposti di legge il ricorso deve essere rigettato.

La natura della lite e la qualità delle parti giustifica l´integrale compensazione delle spese di lite."

In sostanza , più che un rigetto è stata una cessazione della materia del contendere.

In parte la giudice ha preso atto di una marcia indietro da parte del Ministero. Per altro verso ha lei stessa definito i limiti entro i quali il provvedimento può ritenersi legittimo.

Per meglio comprendere l´entità della  `ritirata strategica´ del Ministero basti considerare che il giorno dell´udienza è stato depositato un rapporto ministeriale secondo cui:  "Delle 1002 persone identificate a Milano è stato necessario ricorrere ai rilievi dattiloscopici , perché non era altrimenti possibile procedere all´identificazione , soltanto per 4 adulti".

Nel Lazio, sempre secondo il medesimo rapporto "delle 344 persone censite, soltanto 21, in quanto prive di documenti sono state identificate mediante dichiarazione resa da due testimoni, provvisti di documenti , dimoranti nel medesimo insediamento. Nessun provvedimento di espulsione o allontanamento è stato disposto in relazione all´attività svolta."

 Lascio a voi le valutazioni politiche della vicenda, grottesca come molte altre che l´hanno preceduta.

Solo qualche considerazione. Da un lato si raffina l´arte di ottenere l´effetto mediatico senza che segua alcuna azione concreta.  Si pensi alle roboanti dichiarazioni del ministro Roberto Maroni  alla Commissione Affari costituzionali : "Di questi campi ne sono nati decine. Per quanto riguarda Roma, abbiamo censito finora quelli all'interno del grande raccordo anulare, contandone quasi cinquanta. Al di fuori del raccordo ce ne saranno altrettanti. Sono campi di dimensione variabile, che ospitano da dieci a qualche centinaio di persone. Abbiamo chiesto ai prefetti di fare prima di tutto il censimento degli abitanti dei campi, prendendo le impronte digitali di tutti, anche dei minori, in deroga alle normative vigenti (a tutela degli stessi, per evitare che siano adibiti all'accattonaggio o peggio),  (Seduta di mercoledì 25 giugno 2008- Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, sulle linee programmatiche del suo dicastero).

Dall´altro lato ritengo che la reazione forte della società civile italiana ed europea (tra cui deve essere annoverato anche questo nostro ricorso) non sia stata ininfluente nel provocare la retromarcia.

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