Diritto in rete

RSS logo

Aiuta PeaceLink

Sostieni la telematica per la pace:
  • donazione online con PayPal
    Paypal
  • donazione ONLINE con carta di credito
  • c.c.p. 13403746 intestato ad Associazione PeaceLink, C.P. 2009 - 74100 Taranto (TA)
  • conto corrente bancario n. 115458 c/o Banca Popolare Etica, intestato ad Associazione PeaceLink (IBAN: IT05 B050 1802 4000 0000 0115 458)
Motore di ricerca in

PeaceLink News

...

Ultime novita'

  • Installare software privo di licenza non è reato

    L'installazione sul proprio pc o la detenzione di programmi copiati non può considerarsi reato se non viene provato "il trarne profitto". E' configurabile pertanto solo un illecito amministrativo.
    13 marzo 2007 - Vittorio Moccia
  • Comunicato Stampa - con preghiera di pubblicazione

    Diritti, liberta' e repressione nell'era delle reti Cyber-Freedom: a Pescara parla l'informazione imbavagliata

    21 agosto 2005 - Associazione PeaceLink - Associazione Metro Olografix
  • Non una questione privata, una questione di privacy

    La polizia postale, con la scusa dell'indagine su crocenera anarchica, ha avuto modo di spiare per un anno le comunicazioni personali di tutti gli utenti del server autistici.org / inventati.org
    22 giugno 2005 - Il collettivo Autistici/Inventati
  • La storia

    Pirati, dalla Rete alla piazza. "Scarichiamo gratis la cultura"

    «Distribuiremo gratis Mp3 ed e-book scaricati da Internet». Ad annunciare la provocazione sono i militanti del centro sociale Coppola rossa, che danno appuntamento domenica mattina in piazza Roma ad Adelfia. E' una forma di protesta contro la legge Urbani, durissima contro la "pirateria on-line".
    «Il diritto alla cultura non è reato», replicano loro, rivendicando «la libera diffusione dei saperi sociali in formati digitali». Da Foggia a Lecce si moltiplicano i "Linux user group". Una tradizione libertaria che nasce con Peacelink, il sito pugliese più consultato, primo in Italia nell' area volontariato.
    12 febbraio 2005 - Davide Carlucci
  • Certifichiamo la posta elettronica o imbrigliamo Internet?

    4 febbraio 2005 - Avv. Andrea Lisi (Studio Associato D.&L., www.studiodl.it)

Installare software privo di licenza non è reato

L'installazione sul proprio pc o la detenzione di programmi copiati non può considerarsi reato se non viene provato "il trarne profitto". E' configurabile pertanto solo un illecito amministrativo.
13 marzo 2007 - Vittorio Moccia

La Guardia di Finanza durante un controllo fiscale aveva sequestrato, presso una impresa, una ventina di CD non originali di programmi quali Norton Antivirus, Adobe Acrobat, Windows 98, Autocad etc, tutti sprovvisti di licenza d'uso.
Alcuni di essi risultavano installati sui computer dell'imprenditore, che veniva, per tale motivo, denunciato per reati legati a duplicazione e detenzione abusiva di software, sulla base dell'art. 171 bis della Legge 633/41, ipotizzando nei fatti finalità di "trarne profitto".

Con una sentenza del giudice Francesco Marino depositata l'8 febbraio, il tribunale di Lanciano ha assolto in primo grado l'imprenditore dall'accusa, ritenendola non provata, in quanto «la semplice detenzione o l'installazione di programmi copiati non configura il reato se non ne viene comprovato anche la finalizzazione richiesta dalla legge».

«Quanto ai programmi effettivamente installati sul computer, è noto che alcuni di essi, come quello denominato "Adobe acrobat" contestato all'imputato, sono liberamente "scaricabili" dai siti che offrono contenuti di files in formato Pdf proprio perché sono necessari per consentire la lettura di tali files. Quanto al "Windows 98"», si legge ancora nella sentenza, «l'imputato stesso ha fornito la fattura dell'acquisto del programma unitamente al computer. Con riferimento agli altri software installati sul computer dell'imputato, non è stata fornita la prova che gli stessi non fossero, ad esempio, già installati gratuitamente all'atto dell'acquisto del computer, ovvero acquistati come inserto di riviste specializzate, pratica alimentata dagli stessi produttori del programma per piazzare software obsoleti ed invogliare all'acquisto delle versioni più recenti degli stessi né si può escludere che i compact disc in sequestro contenessero copie dei programmi legittimamente installati, effettuate a titolo di precauzione nel caso che si cancellasse la memoria del computer e fosse necessario reinstallarne una nuova»
Nel caso specifico, anche ammettendo che l'imputato detenesse effettivamente software abusivamente duplicati, non vi è prova del fatto che avesse provveduto personalmente a duplicarli, per cui a carico dell'imputato si potrebbe ipotizzare solo la detenzione dei programmi contenuti in supporti abusivamente duplicati.
«E' necessario» - scrive ancora il giudice - «che la duplicazione dei programmi per computer sia effettuata allo scopo di trarre profitto, ovvero, nell'ipotesi in cui l'agente non abbia personalmente duplicato i programmi, la detenzione dei medesimi, illecitamente duplicati da altri, sia contrassegnata dal fine commerciale o imprenditoriale, giacché la duplicazione non caratterizzata dal fine di profitto ed il semplice utilizzo personale integrano esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dall'art.174 ter legge n.63341».

PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Informativa sulla Privacy