Convertito in legge il decreto "antipirateria"

Legislatura 14º - Disegno di legge N. 2912 (Estratto)

Il 18 maggio il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto 72/04 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.
18 maggio 2004
Camera dei deputati

Testo del decreto-legge

——–

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

——–

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell’ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo e dello sport;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

 

Articolo 1.

 

Articolo 1.

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva

di opere cinematografiche e assimilate)

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva

di opere dell’ingegno)

 

        1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell’ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d’autore, l’immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l’indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all’adozione di tale decreto, l’avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l’immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

 

        2. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «per trarne profitto».

        1. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        3. Identico:

        «a-bis) in violazione dell’articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;».

        «a-bis) in violazione dell’articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;».

        2. All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        Soppresso

        «2-bis. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

 

        2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma:».

 

        3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

        4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

        4. A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

        5. A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell’informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

        5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ovvero dell’autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.

        6. A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell’informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

        6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all’articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ovvero l’autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

        Soppresso

        7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

        7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

 

        8. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

            «d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte»;

 

            b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

 

            «h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore».

 

        9. All’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

        «3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

 

        4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa».

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