Valore probatorio di una pagina web

18 febbraio 2004
Corte Costituzionale Sezione Lavoro n. 2912

La copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie per la rispondenza all’originale e la riferibilità ad un momento ben individuato. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò).

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