DIFESA

L’articolo 11 della Costituzione e l’esercito professionale

Paradossalmente la legge che ha istituito l’esercito professionale rende più vincolante il dettato costituzionale per cui “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.
19 settembre 2005 - Alessandro Marescotti

Dal 1° luglio 2005 i giovani non devono più prestare il servizio di leva obbligatorio. Le Forze armate divengono un corpo di professionisti. Attenzione: la leva obbligatoria non è stata abolita ma sospesa. Ciò significa che in caso di grave crisi i giovani “in età di leva” potrebbero essere richiamati alle armi.
La sospensione dell’istituto della leva è correlata al definitivo completamento dell’esercito professionale. E quest’ultimo ha come scopo la conduzione di missioni armate all’estero per la difesa degli interessi nazionali. Pertanto la finalità generale nella quale si inquadra la sospensione della leva è estremamente negativa e preannuncia l’impegno italiano in nuove guerre. I giovani che si arruoleranno devono sapere che il loro sangue e le loro vite servono all’estero, in un concetto di missione militare alquanto allargato che non coincide più con quello della “difesa della Patria”, come sancito invece dall’articolo 52 della Costituzione.

Legge ordinaria e articolo 11 della Costituzione
Detto ciò, occorre andare oltre e cercare di capire come operare in questo contesto mutato che sembra mettere definitivamente fuori gioco i pacifisti. Tale contesto tuttavia presenta una novità giuridica, fino a ora trascurata: l’introduzione – per la prima volta nella storia delle leggi dell’Italia repubblicana – dell’articolo 11 della Costituzione in una legge ordinaria, la 331/2000. Partiamo pertanto da questa legge delega. Essa contiene “norme per l’istituzione del servizio militare professionale” ed è stata resa successivamente operativa con il decreto legislativo n. 215 del 2001, cui ha fatto seguito, con “disposizioni integrative e correttive”, il decreto legislativo n. 236 del 2003.
La legge n. 331/2000 sancisce, all’art. 1, che “l’ordinamento e l’attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione”. Annota il giurista Francesco Dal Canto: “Il richiamo espresso all’art. 11 rappresenta senza dubbio una novità assai rilevante. Se infatti fino a oggi il riferimento costituzionale pressoché esclusivo dell’attività militare (…) era costituito dall’articolo 52 della Costituzione, si profila ora l’esigenza, dolorosamente sempre più attuale, di giustificare la presenza delle Forze armate all’estero, (…) per la prima volta, nell’alveo dell’articolo 11 della Costituzione”.
Perché per la prima volta una legge ordinaria ideata per scopi militari fa entrare dalla finestra quell’articolo 11 della Costituzione che, dopo oltre vent’anni di lotte, il movimento pacifista non era riuscito a far entrare dalla porta?
L’articolo 1 della legge 382/1978 (Norme di principio sulla disciplina militare e istituzione della Rappresentanza Militare) aveva circoscritto i compiti delle Forze Armate alla “salvaguardia delle libere istituzioni” e alla tutela della “collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità”. L’articolo 1 della legge 382/1978 recita: “Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai princìpi costituzionali. Compito dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità”.
Come si può notare la legge restringeva gli scopi delle Forze armate all’ambito della difesa del suolo patrio e delle istituzioni nazionali.
La legge n. 331/2000 presenta delle novità e, pur stabilendo che “compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato” (art. 1 comma 3), introduce fra gli scopi delle Forze armate quello delle missioni all’estero che tuttavia, si badi bene, devono avvenire “in conformità alle regole del diritto internazionale” (art. 1 comma 4).
Che significa tutto questo? Il difficile compito della legge 331/2000, ossia quello di allargare il compito della Forze armate alle crisi internazionali, ha dovuto fare i conti con un formale rispetto della Costituzione e pertanto è stato necessario richiamarne esplicitamente l’articolo 11. Un’imperfetta formulazione della legge l’avrebbe fatta deragliare verso la potenziale incostituzionalità.

L’articolo 11 diventa prescrittivo
Chi ha ideato la legge, oltre a evitarne l’incostituzionalità con un esplicito richiamo all’articolo 11, ne ha implicitamente valorizzato la seconda parte, quella per cui l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Ma rimane il fatto che per la prima volta l’articolo 11 della Costituzione esce dal carattere vagamente programmatico – in cui l’avevano voluto relegare taluni – per diventare un principio regolatore e vincolante. In tal modo una legge ordinaria – scritta per scopi militari – rende paradossalmente effettivo il principio di pace sancito dalla prima parte dell’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Articolo 11 e regole d’ingaggio
In Iraq la differenza delle regole d’ingaggio fra militari italiani e militari americani nasce probabilmente dalla legge 331/2000 che recepisce l’articolo 11 della Costituzione.
Occorre sapere inoltre che il Regolamento di disciplina militare (DPR 545/1986) ha introdotto novità di rilievo quali il “dovere di disobbedienza” a ordini che siano finalizzati a violare la legge. Nell’articolo 25 del Regolamento di disciplina militare è infatti sancito il principio per cui “il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e informare al più presto i superiori”.
Nel momento in cui una legge ordinaria (la 331/2000) rende inderogabile il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, di fatto sancisce il dovere di disobbedienza a qualunque attività delle Forze armate sia in contrasto con esso. Quando un principio della Costituzione viene recepito espressamente dalla legislazione ordinaria esso passa dalla generica sfera “morale” a quella più propriamente prescrittiva e diviene “cogente”, ossia diventa una disposizione legislativa che determina un obbligo inderogabile.
Nel momento in cui una legge ordinaria (la 331/2000) recepisce e rende “cogente” l’articolo 11 della Costituzione, di fatto sancisce il dovere di disobbedienza a qualunque attività delle Forze armate sia in contrasto con esso.

Reato diretto
Prima della legge 331/2000 il militare che non voleva violare l’articolo 11 della Costituzione – per esempio con la partecipazione a un bombardamento all’estero – doveva disobbedire all’ordine di bombardare dichiarando di essere obbligato a “obbedire alla Costituzione” come prescritto dal giuramento militare (codificato dalla legge 382/1978 e dal Regolamento di disciplina militare). La violazione dell’articolo 11 veniva a configurarsi come conseguenza dell’inosservanza della legge che imponeva il rispetto del giuramento il quale a sua volta prescriveva il rispetto della Costituzione che contiene l’articolo 11: una catena logica ma lunga, tortuosa e non diretta.
Dopo la legge 331/2000 la violazione dell’articolo 11 si configura direttamente come reato in quanto violazione dell’articolo 1 della nuova legge sulle Forze armate. E quindi il dovere di disobbedienza a un ordine contrario all’articolo 11 della Costituzione si collega direttamente a un obbligo chiaro ed esplicito sancito dall’articolo 1 della legge 331/2000.
Non fatelo sapere ai militari!

Note

Per approfondire

Regolamento di disciplina militare
http://www.militari.org/Legge_disciplina_dpr_545.htm

Legge 14 novembre 2000, n. 331 “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale”
http://www.ngnu.org/leggi/331.html

Associazione per i Militari Democratici
http://www.amid.it

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    http://www.ngnu.org/leggi/331.html

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