Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
Nell'articolo 3 si legge:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
a. le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b. la cattura di ostaggi;
c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti o curati.
L'elenco completo delle convenzioni internazionali per la protezione delle vittime della guerra è su http://www.admin.ch/ch/i/rs/0.5.html#0.510





