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testo legge immigrazione Berlusconi-Bossi



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fonte: ARCI
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30/03 '00 14:20 NE. I'X/RX 4353 1>07

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE



Art. 1
Le erogazioni' liberali a favore delle iniziative missionarie ed
umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non OCSE sono, senza
limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini IRPEF e
IRPEG, e dal valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini IRAP.



Art. 2

1.
Tutte le disposizioni vigenti in materia di immigrazione di' stranieri
provenienti da paesi non appartenenti all'OCSE sono abrogate e sostituite
dalla presente legge.

2.
Il Governo procede alla denunzia unilaterale dei trattati e delle
convenzioni non conformi ai principi della presente legge, stipulati con
paesi non appartenenti all'OCSE.

3.
Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e
di aiuto nei confronti dei paesi extracomunitari, quando vi e' la prova che
i relativi governi non adottano, ovvero ritardano, le necessarie misure di
contrasto alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento al
riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della
prostituzione, al traffico di stupefacenti e di armamenti.



Art. 3

1.
Le regioni, nell'ambito dei propri statuti e con i  procedimenti ivi
stabiliti, definiscono  semestralmente, con delibera collegiale delle
rispettive giunte, i limiti numerici e le  tipologie, distinte per
categorie di' impieghi,  delle disponibilita' alla accoglienza di immigrati
extracomunitari.

2.
Le delibere di cui al comma 1 sono adottate su proposta della conferenza
dei sindaci, sulla base delle richieste avviate presso ciascun comune dalle
famiglie e dalle imprese interessate.

3.
Presso ciascuna regione e' istituito, nei modi previsti dallo statuto, un
osservatorio sull'immigrazione.

4.
Le delibere di' cui al comma 1 possono essere adottate sulla base di piani
di coordinamento cui aderiscono due o piu' regioni interessate.



Art. 4

Il servizio consolare, potenziato in organici e mezzi con i fondi di cui al
seguente art. 13, forma e pubblica, nei Paesi di immigrazione, i ruoli di
immigrazione -

A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione viene attribuito il
codice fiscale italiano.



Art. 5

L'immigrazione in Italia da Paesi non OCSE e' consentita solo previa
iscrizione nel ruolo di immigrazione ed acquisizione del codice fiscale.



Art. 6

Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici
a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono
beneficiare di speciali forme di rateazione.



Art. 7

Tutti gli immigrati da Paesi non OCSE che, dopo 6 mesi dall'ingresso in
italia, sono ancora privi di codice fiscale e di un regolare rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o non
esercitano una regolare attivita' di impresa, arte o professione, sono
immediatamente rimpatriati, ai sensi del successivo art. 10



Art. 8

Il ricongiungimento dei familiari puo' essere chiesto al Comune di
residenza dopo 3 anni dall'iscrizione nei  ruoli di immigrazione, sul
presupposto della disponibilita' di una adeguata abitazione, del corretto
adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di
condanne per delitto.



Art. 9

La cittadinanza italiana puo' essere ottenuta dopo 10 anni dall'iscrizione
nei ruoli di immigrazione, sul presupposto della disponibilita' di una
adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in
assenza di carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.



Art. 10

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione fino a 5 anni e con la multa fino a L. 30 milioni chiunque
compia attivita' di organizzazione dell' immigrazione clandestina nel
territorio delle Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro ovvero di altra
utilita', si applica la pena della reclusione da 3 a 6 anni e della multa
di L. 30 milioni.

Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero
se esso riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, ovvero se esso e'
commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale
ovvero avvalendosi di documenti di identita' o di passaporti contraffatti,
si applica la pena della reclusione da 5 a 15 anni o della multa di L. 30
milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso clandestino
nel territorio dello Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso al fine del reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione, ovvero se esso riguarda minori da impiegare in attivita'
illecite, la pena e' della reclusione da 6 a 18 anni e della multa di' L.
50 milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso
clandestino nel territorio dello Stato.

Dopo l'art. 416-ter C.P., e' inserita la seguente disposizione:
"art. 416-quater C.P.
"Associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione ed allo
sfruttamento dell'immigrazione clandestina"

1.
Si applica la pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis a chi fa
parte di una associazione finalizzata all'organizzazione ed allo
sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

2.
Coloro che promuovono ovvero dirigono l'associazione sono puniti, per cio'
solo con la reclusione da quattro a nove anni.

3.
Se l'associazione e' armata, si applica la pena della reclusione da quattro
a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni
nei casi previsti dal secondo comma.

4.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita', per i1 conseguimento delle finalita' dell'associazione, di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di'
deposito."

5.
Nei casi previsti dai commi precedenti, e' sempre obbligatorio l'arresto in
flagranza ed e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,
il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
In particolare e' sempre disposta la immediata distruzione del mezzo di
trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche qualora sia pronunciata
sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445 C.P.P..
Nei medesimi casi, si procede con giudizio direttissimo, salvo che si
rendano necessarie speciali indagini.

6.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato, si applica la pena della reclusione fino a 5
anni e della multa fino a L.
30 milioni per chiunque, al fine di trarre comunque profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero ovvero comunque nell'ambito delle
attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato.

7.
Nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione, ovvero al
contrasto delle immigrazioni clandestine, gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza e gli altri pubblici ufficiali che, in tale contesto,
adempiono un dovere del proprio ufficio, possono usare ovvero ordinare di
far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica quando ricorrono
gli estremi di cui all'art.
53 C.P..

8.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 C.P., non costituiscono reato
le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate nel territorio
dello Stato a favore degli stranieri immigrati clandestinamente che si'
trovino in condizioni di bisogno.

9.
Fermo il disposto dell'art. 51 C.P. non sono punibili gli ufficiali di
polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai reati previsti dal presente articolo, procedono all'infiltrazione
nelle associazioni di cui al precedente comma 4.
Per lo stesso motivo, i suddetti ufficiali di' polizia giudiziaria possono
omettere o ritardare di compiere gli atti di rispettiva competenza, dandone
immediato avviso anche telefonico all'autorita' giudiziaria.

10.
Le navi italiane da guerra o in servizio di polizia, che incontrino in mare
territoriale o in altro mare una nave nazionale ovvero altra imbarcazione
che si sospetta essere adibita al trasporto di stranieri clandestini,
possono fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino in cui
risieda una autorita' consolare.

11.
Gli stessi poteri di cui al comma 10 possono esplicarsi su navi ovvero
altre imbarcazioni non nazionali nelle acque territoriali, e, al di fuori
di queste, nei limiti consentiti dalle norme del ordinamento
internazionale, dal codice penale militare di pace e da accordi bilaterali
o internazionali.

12.
Le disposizioni dei commi 10 e 1l si applicano, in quanto compatibili,
anche agli aeromobili.



Art. 11

1.
e' disposta l'espulsione coattiva dello straniero che:

a) e' entrato clandestinamente nel territorio dello Stato;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza titolo di soggiorno
nel termine prescritto, ovvero quando il titolo di soggiorno e' stato
revocato o annullato, ovvero e' scaduto e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;


2.
Lo straniero espulso e' rinviato coattivamente allo  Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia  possibile, allo Stato di provenienza.

3.
Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio  dello Stato per un
periodo di 10 anni.

4.
Lo straniero gia' espulso che, prima del periodo di cui al comma 3, entri
nuovamente nel territorio dello Stato e' espulso in via definitiva.

5.
Ove lo straniero, gia' espulso in via definitiva, entri nuovamente nel
territorio dello Stato, e' punito con l'arresto da 2 a 6 mesi, ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento coattivo immediato.

6.
Ove lo straniero di cui al precedente comma 5 entri nuovamente nel
territorio dello Stato, e' punito con la reclusione da 2 mesi a 6 mesi, con
aumento da un terzo al triplo della pena in ragione di ogni ulteriore
ingresso clandestino.

7.
L'espulsione e' in ogni caso disposta con decreto motivato.
Quando nei confronti dello straniero sia riferita all'autorita' giudiziaria
notizia di reato ovvero quando penda procedimento penale, anche in esito a
querela, l'autorita' giudiziaria rilascia nulla osta all'espulsione, salvo
che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero probatorie, anche
in riferimento ad altri imputati.
Nel caso di' arresto in flagranza, il Giudice rilascia i1 nulla osta
all'atto della convalida, salvo che debba applicare una misura detentiva ai
sensi dell'art. 391, comma 5, C.P.P.

8.
Avverso il decreto di espulsione puo' esser proposto unicamente ricorso al
Tribunale entro 5 giorni dalla relativa comunicazione.
Il termine e' di 30 giorni qualora l'espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato.
Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente.
Il Tribunale accoglie o rigetta il ricorso nel termine di 10 giorni dalla
data di deposito.
Lo straniero puo' essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore
d'ufficio.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.



Art. 12

Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ne disciplina
l'attuazione.



Art. 13

1.
Alla copertura delle minori entrate e dei costi derivanti dalla attuazione
della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2000 - 2002 nell'ambito dell'unita' previsionale di base in parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori
entrate prodotte dallo sviluppo indotto dalla attuazione della presente
legge.

2.
il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.




RELAZIONE

 1.
All'alba del terzo millennio, si presentano e si  confrontano, in Europa,
due opposti modelli di societa':

 a) il modello "neo-giacobino" della societa' universale multirazziale,
standardizzata dal "mercato", attore politico dominante che utilizza gli
Stati (quel che resta degli Stati) come cinghie di trasmissione;

 b) il modello "cristiano", di una societa' equilibrata tra presente,
futuro e passato, tra locale e globale, tra "in" e "out", tra forze nuove
che premono dall'esterno e valori storici radicati nella tradizione.

I due modelli sociali si identificano, nel punto dl partenza, ma si'
differenziano radicalmente nel punto di arrivo.

Entrambi i modelli emergono infatti dalla crisi storica dello "Stato -
nazione", ma si sviluppano lungo direttrici opposte.

2.
Il primo modello sociale si basa prima sulla scissione fra Stato e nazione
e poi sull'idea del primato dello Stato sulla "nazione" (sulle "nazioni").

 Per questa ragione, nell'economia politica del modello "neo-giacobino",
l'immigrazione non e' un problema, ma una "opportunita'"

 Si assume infatti che lo Stato esista a prescindere dalla "nazione" (dalle
"nazioni") e che, per questo possa vivere (sopravvivere) producendo ed
attribuendo titoli "statali" di cittadinanza, che prescindono dalla
appartenenza alla "nazione" (alle "nazioni")

Nell'economia politica di questo modello, la quantita' dei "cittadini"
dello Stato puo' conseguentemente ed artificialmente, e su vasta scala,
superare la quantita' dei cittadini della "nazione" (delle "nazioni")

L'immigrazione e' conseguentemente utilizzata come un grimaldello (i) per
rompere l'ordine sociale (aumentando conseguentemente il potere di
arbitraggio tra le forte sociali destrutturate) e cosi (ii) per mettere le
mani sul bottino elettorale (costituito da un nuovo "lumpen proletariat",
fatto da una massa di immigrati che speculativamente si ipotizza disposta a
varare per la sinistra)

Paradossalmente, piu' forte e' la crisi dallo "Stato - nazione", e percio'
di riflesso piu' forte e' la crisi dello Stato "tout-court", piu' si fa
forte il tentativo di tenerlo in vita con mezzi artificiali.

"Et pour cause", perche' lo Stato e' la macchina politica giacobina per
definizione ("ubi patria, ibi' bene", alla Rousseau)

E' questo in realta' un modello filisteo, che si alterna tra visioni
escatologiche (tipo; "il tramonto dell'occidente") e curve demografiche,
tra solidarismo "terzomondista", alibi umanitari e cinismo "mercatista",
sintetizzandosi nella formula: "essere buoni conviene".

Gli immigrati devono venire in Italia, e su vastissima scala, ma a
liberarci dallo sforzo demografico, a fare i lavori piu' faticosi, a
pagarci le pensioni.

E' un modello che funziona in base a quattro principi essenziali:

a) assenza di prevenzione.
Il messaggio che si trasmette all'esterno (da ultimo, con spettacolari
"tournees" politiche africane) e', all'opposto della prevenzione, un
messaggio di accoglienza;

b) simmetricamente, riconoscimento del diritto di immigrazione in Italia,
esercitabile di' fatto su iniziativa degli interessati;

c) conservazione di frontiere "colabrodo";

d) riduzione dell'azione di contrasto a forme erratiche e casuali,
saltuarie e poco esemplari, di repressione dell'immigrazione illegale gia'
avvenuta.

3.
Il secondo modello sociale si basa invece, ed all'opposto, sul primato
della "nazione" (delle "nazioni" intesa tanto in senso "romantico", come
nucleo e fondo di valori e di religione, di cultura e di lingua, di costumi
e di tradizioni, quanto in senso "democratico", come "plebiscito di ogni
giorno".

 Nell'economia politica di questo modello, la crisi dello "Stato - nazione"
non porta con se' la crisi della "nazione" (delle "nazioni").

 All'opposto, la crisi dello "Stato nazione" riporta la "nazione" (le
"nazioni") alla sua vitalita' originaria e piena, non soffocata dallo Stato.

 La memoria sta infatti all'individuo come la storia sta alla "nazione"
(alle "nazioni").

 Individuo e memoria, storia e "nazione" ("nazioni") sono, infatti, tutti
insieme, parti inscindibili dl un'unica struttura sociale che, nella nuova
geopolitica del mondo, e' l'unico possibile antidoto al caos.

 Per questo, la nostra visione politica e' radicalmente diversa da quella
della sinistra.
Perche' e' una politica di difesa della "nazione" (delle "nazioni") Intesa
la "nazione" (le "nazioni") come baluardo della civilta' europea.

Nell'economia politica del nostro- modello di societa', il "quantum" di
immigrazione non e' dunque funzione della conservazione dello Stato, come
macchina politica assoluta.
Ma e' un "quantum" che va calcolato essenzialmente in rapporto alla
sopravvivenza della "nazione" (delle "nazioni").

E, per questa ragione, e' un "quantum" che va calcolato in misura
proporzionale alla oggettiva e naturale capacita' di assorbimento
dell'immigrazione all'interno della (delle) comunita' nazionale.

E' un modello sociale, il nostro, che funziona in base a sette principi
essenziali:

a) la "frontiera" va spostata, dall'interno all'esterno.
Il messaggio che va trasmesso all'esterno non puo' essere un messaggio di
accettazione sostanzialmente incondizionata.
E' infatti soprattutto all'esterno, e non all'interno, che va gestito il
fenomeno;

b) non basta la repressione, occorre la prevenzione

La politica dell'immigrazione non puo' essere casuale ed "ex-post".
Deve essere razionale ed "ex ante".
E' essenziale passare dalla logica della "sanatoria", alla logica della
programmazione, da un lato, e della repressione degli illeciti, dall'altro
lato;

c) il diritto di immigrazione non preesiste: si conquista

d) chi immigra illegalmente va respinto e non puo' rientrare;

e) la chiave di ingresso (in una Repubblica fondata sul lavoro) e' il
lavoro: puo' entrare solo chi lavora nella "nazione" (nelle "nazioni") e
per la "nazione" (per le "nazioni"), adempiendo tutti i doveri, a partire
dal dovere fiscale; f)i costi dell'immigrazione sono a carico dei
beneficiari;

g) puo' diventare "cittadino" solo chi ha lavorato ed ha pagato le tasse
per un congruo numero di anni, senza commettere illeciti.

In questa strategia, le norme che compongono la presente "Proposta di
legge" producono una profonda riforma dell'intera normativa in materia di
immigrazione.

Si tratta in particolare di norme di principio (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9) quanto alle relazioni con i Paesi interessati dal fenomeno e quanto al
necessario ruolo di pianificazione e di controllo e - soprattutto - quanto
alla condizione giuridica dell'immiqrato (nei suoi fondamentali aspetti del
diritto/dovere al lavoro, della soggezione all'ordinamento fiscale, della
prima accoglienza e della successiva integrazione).

Ovviamente, il completo e concreto dettaglio e' rinviato ad appositi
negoziati con i Paesi interessati (per la parte internazionale) e ( art.
12) ad un apposito Decreto di attuazione (per la parte interna).

Le nonne penali (artt. 10, 11), coerentemente e conseguentemente,
disciplinano gli strumenti (amministrativi e/o penali) necessari per
garantire, sul piano dei poteri e dei rimedi coattivi, la concreta
effettivita' degli obblighi, dei comandi e dei divieti previsti per legge.
In particolare, si prevede l'introduzione di un piu' rigoroso e completo
catalogo delle ipotesi di reato nell'economia di un apparato sanzionatorio
realmente deterrente.

Non solo, ma anzi prioritariamente, nella nostra visione geopolitica del
fenomeno.


Dato che l'immigrazione non e' una fatalita' ineluttabile, deve essere
sostenuto lo sviluppo dei Paesi di origine dell'immigrazione.

Per iniziare questo processo (art. 1) e' in specie necessario introdurre la
detassazione dei contributi erogati a favore di iniziative "missionarie" ed
umanitarie, di assistenza, istruzione, etc., tanto religiose quanto laiche,
nei Paesi di emigrazione.
Cio' per aiutare a Costituire, in questi Paesi, un livello accettabile di
condizioni sociali di fondo, base necessaria per lo sviluppo.



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Mi scuso con tutti coloro che hanno gia' ricevuto questo testo,
e con tutti per l'arbitrio che mi prendo nel mandarvi questo tipo di documenti.
Chiedo a chi non vuole riceverli di mandarmi un cenno.
I contenuti qui espressi non corrispondono necessariamente col mio punto di
vista.
Sdv
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