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Il Consiglio di Sicurezza impone all'Iraq le nuove condizioni



Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite impone all'Iraq le nuove
condizioni per la ripresa delle ispezioni sui suoi armamenti di distruzione
di massa.

Il testo integrale della risoluzione 1441 (2002) del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unit, approvato all'unanimità il 08.11.2002.
Il testo originale:
<http://www.un.org/News/Press/docs/2002/SC7564.doc.htm>http://www.un.org/News/Press/docs/2002/SC7564.doc.htm
<http://www.un.org/News/Press/docs/2002/SC7564.doc.htm>

Il Consiglio di Sicurezza,

            Ricordando tutte le sue precedenti risoluzioni pertinenti, in
particolare le sue risoluzioni 661(1990) del 6 agosto 1990, 678 (1990) del
29 novembre 1990, 686 (1991) del 2 marzo 1991, 687 (1991) del 3 aprile
1991, 688 (1991) del 5 aprile 1991, 707 (1991) del 15 agosto 1991, 715
(1991) dell'11 ottobre 1991, 986 (1995) del 14 aprile 1995, e 1284 (1999)
del 17 dicembre 1999, e tutte le dichiarazioni pertinenti del suo
Presidente,

             Ricordando inoltre la sua risoluzione 1382 (2001) del 29
novembre 2001 e la sua intenzione di dare a essa piena attuazione,

            Riconoscendo la minaccia che l'inadempienza dell'Iraq verso le
risoluzioni del Consiglio e la sua proliferazione di armi di distruzione di
massa e di missili a lunga gittata pongono per la pace e la sicurezza
internazionale,

            Ricordando  che la sua risoluzione 678 (1990) autorizzava gli
Stati membri a fare uso di tutti i mezzi necessari per sostenere e attuare
la sua risoluzione 660 (1990) del 2 agosto 1990 e tutte le risoluzioni
pertinenti ad essa successive e per ripristinare la pace e la sicurezza
internazionale nell'area,

            Ricordando  inoltre che la sua risoluzione 687 (1991) ha
imposto degli obblighi all'Iraq come passo necessario per il raggiungimento
del suo obiettivo dichiarato di ripristinare la pace e la sicurezza
internazionale nell'area,

             Deplorando il fatto che l'Iraq non ha fornito una
dichiarazione accurata, piena, definitiva e completa, come richiesto dalla
risoluzione 687 (1991), di tutti gli aspetti dei suoi programmi per lo
sviluppo di armi di distruzione di massa e missili balistici con gittata
superiore ai 150 km, e di tutti i possessi di tali armi, dei loro
componenti e impianti di produzione e ubicazioni, come pure di tutti gli
altri programmi nucleari, compresi quelli che esso sostiene essere a scopi
non collegati a materiale impiegabile per armi nucleari,

             Deplorando inoltre che l'Iraq abbia ripetutamente ostacolato
l'accesso immediato, senza condizioni, e senza restrizioni ai siti
designati dalla Commissione Speciale delle Nazioni Unite (UNSCOM) e
dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), non abbia
cooperato pienamente e senza condizioni con gli ispettori dell'UNSCOM e
dell'IAEA, come richiesto dalla risoluzione 687 (1991), e alla fine abbia
cessato ogni cooperazione con l'UNSCOM e l'IAEA nel 1998,

            Deplorando l'assenza, dal dicembre 1998, in Iraq di
monitoraggio, verifica e ispezione internazionale, come richiesto dalle
risoluzioni pertinenti, delle armi di distruzione di massa e dei missili
balistici, nonostante le ripetute richieste da parte del Consiglio perché
l'Iraq fornisca accesso immediato, senza condizioni e senza restrizioni
alla Commissione di Monitoraggio, Verifica e Ispezione delle Nazioni Unite
(UNMOVIC), creata nella risoluzione 1284 (1999) come organizzazione che
succede all'UNSCOM, e all'IAEA, e rammaricandosi per il conseguente
prolungarsi della crisi nella regione e per la sofferenza del popolo
iracheno,

             Deplorando anche che il Governo dell'Iraq non abbia adempiuto
ai suoi impegni ai sensi della risoluzione 687 (1991) rispetto al
terrorismo, ai sensi della risoluzione 688 (1991) di porre fine alla
repressione della sua popolazione civile e di fornire accesso da parte
delle organizzazioni umanitarie internazionali a tutti coloro che
necessitano di assistenza in Iraq, e ai sensi delle risoluzioni 686 (1991),
687 (1991), e 1284 (1999) di restituire o cooperare nel dar conto dei
cittadini del Kuwait e di paesi terzi detenuti illegalmente in Iraq, o di
restituire i beni del Kuwait illegalmente confiscati dall'Iraq,

            Ricordando  che nella sua risoluzione 687 (1991) il Consiglio
ha dichiarato che un cessate il fuoco sarebbe stato basato
sull'accettazione da parte dell'Iraq delle disposizioni di quella
risoluzione, compresi gli obblighi per l'Iraq in essa contenuti,

             Deciso a garantire una piena e immediata adempienza da parte
dell'Iraq verso i suoi obblighi in base alla risoluzione 687 (1991) e altre
risoluzioni pertinenti senza condizioni o restrizioni, e ricordando  che le
risoluzioni del Consiglio costituiscono il parametro fondamentale
dell'adempienza dell'Iraq,

            Ricordando  che il funzionamento efficace dell'UNMOVIC, come
organizzazione che succede alla Commissione Speciale, e dell'IAEA è
essenziale per l' attuazione della risoluzione 687 (1991) e di altre
risoluzioni pertinenti,

            Facendo  rilevare che la lettera datata 16 settembre 2002 del
Ministro degli Esteri iracheno indirizzata al Segretario Generale è un
primo passo necessario verso la rettifica del fatto che l'Iraq continua a
essere inadempiente nei confronti delle pertinenti risoluzioni del
Consiglio,

            Facendo  rilevare inoltre la lettera datata 8 ottobre 2002 del
Direttore Esecutivo dell'UNMOVIC e del Direttore Generale dell'IAEA al
Generale al-Saadi del Governo dell'Iraq che espone gli accordi pratici,
come seguito al loro incontro di Vienna, i quali sono requisiti preliminari
per la ripresa delle ispezioni in Iraq da parte dell'UNMOVIC e dell'IAEA,
ed esprimendo la più grave preoccupazione per il fatto che il Governo
dell'Iraq continua a non fornire conferma degli accordi come esposti in
quella lettera.

            Riaffermando l'impegno di tutti gli Stati membri nei confronti
della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iraq, del Kuwait, e
degli stati vicini,

            Elogiando il Segretario Generale e i membri della Lega degli
Stati Arabi e il suo Segretario Generale per i loro sforzi a questo
proposito,

            Deciso a garantire piena adempienza alle sue decisioni,

            Agendo in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1.   Decide che l'Iraq è stato e rimane in violazione sostanziale dei suoi
obblighi in base alle risoluzioni pertinenti, compresa la risoluzione 687
(1991), in particolare attraverso la sua non cooperazione con gli ispettori
delle Nazioni Unite e l'IAEA, e il non completamento delle azioni richieste
in base ai paragrafi da 8 a 13 della risoluzione 687 (1991);

2.      Decide , riconoscendo il paragrafo 1 di cui sopra, di offrire
all'Iraq, mediante questa risoluzione, una ultima opportunità di adempiere
ai suoi obblighi sul disarmo sulla base delle risoluzioni pertinenti del
Consiglio; e di conseguenza decide  di istituire un regime potenziato di
ispezioni allo scopo di portare a compimento completo e verificato il
processo di disarmo istituito dalla risoluzione 687 (1991) e dalle
successive risoluzioni del Consiglio;

3.      Decide  che, per iniziare ad adempiere ai suoi obblighi sul
disarmo, oltre a presentare le dichiarazioni semestrali richieste, il
Governo dell'Iraq deve fornire all'UNMOVIC, all'IAEA, e al Consiglio, non
più tardi di 30 giorni dalla data di questa risoluzione, una dichiarazione
accurata, piena e completa a oggi di tutti gli aspetti dei suoi programmi
di sviluppo di armi chimiche, biologiche e nucleari, missili balistici, e
altri sistemi di lancio come veicoli aerei senza pilota e sistemi di
dispersione ideati per l'utilizzo su aerei, compreso qualunque possesso e
l'ubicazione esatta di tali armi, componenti, sub-componenti, stock di
agenti, e materiali e attrezzature relative, l'ubicazione e l'opera dei
suoi impianti per la ricerca, lo sviluppo e la produzione, come pure di
tutti gli altri programmi chimici, biologici e nucleari, compreso qualunque
esso sostenga essere a scopi non connessi a materiali o produzione per
armamenti;

4.      Decide  che dichiarazioni false o omissioni nelle dichiarazioni
presentate dall'Iraq ai sensi di questa risoluzione e l'inadempienza nei
suoi confronti in qualunque momento da parte dell'Iraq nonché la sua non
piena cooperazione nella sua attuazione costituiscono una ulteriore
violazione sostanziale degli obblighi e saranno riferite al Consiglio per
una valutazione conformemente ai paragrafi 11 e o 12 di cui sotto;

5.      Decide  che l'Iraq fornirà all'UNMOVIC e all'IAEA accesso
immediato, senza ostacoli, senza condizioni e senza restrizioni a qualunque
e a tutte le aree, comprese quelle sotterranee, impianti, edifici,
attrezzature, documenti e mezzi di trasporto che essi desiderino
ispezionare, come pure accesso senza ostacoli, senza restrizioni e privato
a tutti i funzionari e altre persone che l'UNMOVIC o l'IAEA desiderino
intervistare nella maniera o nella sede scelta dall'UNMOVIC o dall'IAEA
conformemente a qualunque aspetto dei loro mandati; decide  inoltre che
l'UNMOVIC e l'IAEA possono a loro discrezione condurre interviste dentro o
fuori l'Iraq, possono facilitare il viaggio degli intervistati e di loro
familiari fuori dall'Iraq, e che, a sola discrezione dell'UNMOVIC e
dell'IAEA, tali interviste possono svolgersi senza la presenza di
osservatori del governo iracheno; e incarica l'UNMOVIC e chiede all'IAEA di
riprendere le ispezioni non più tardi di 45 giorni dall'adozione di questa
risoluzione e ad aggiornare il Consiglio 60 giorni dopo;

6.       Approva la lettera dell'8 ottobre 2002 del Direttore Esecutivo
dell'UNMOVIC e del Direttore Generale dell'IAEA al Generale al-Saadi del
Governo
dell'Iraq qui allegata, e decide  che i contenuti di questa lettera devono
essere vincolanti per l'Iraq;

7.      Decide  inoltre che, in considerazione della prolungata
interruzione della presenza dell'UNMOVIC e dell'IAEA da parte dell'Iraq, e
affinché esse portino a termine i compiti esposti in questa risoluzione e
in tutte le precedenti risoluzioni pertinenti, e nonostante intese
precedenti, il Consiglio con la presente stabilisce le seguenti
autorizzazioni rivedute o supplementari, che saranno vincolanti per l'Iraq,
per facilitare il loro lavoro in Iraq:

-         L'UNMOVIC e l'IAEA determineranno la composizione delle loro
squadre di ispettori e garantiranno che queste squadre siano composte dagli
esperti più qualificati e competenti disponibili;

-          Tutto il personale dell'UNMOVIC e dell'IAEA godrà dei privilegi
e delle immunità corrispondenti a quelle degli esperti in missione,
previste nella Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite
e nell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'IAEA;

-          L'UNMOVIC e l'IAEA avranno diritti di ingresso senza restrizioni
dentro e fuori l'Iraq, il diritto di muoversi liberamente, senza
restrizioni e immediatamente verso e dai siti oggetto di ispezioni, e il
diritto di ispezionare qualsiasi sito ed edificio, compreso l'accesso
immediato, senza ostacoli, senza condizioni e senza restrizioni ai siti
presidenziali pari a quello a tutti gli altri siti, nonostante le
disposizioni della risoluzione 1154 (1998);

-          L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto di ricevere dall'Iraq i
nominativi di tutto il personale attualmente e precedentemente collegato ai
programmi chimici, biologici, nucleari e balistici dell'Iraq e agli
impianti per laricerca, sviluppo e produzione collegati;

-          La sicurezza delle strutture dell' UNMOVIC e dell'IAEA sarà
garantita da un numero sufficiente di guardie delle Nazioni Unite;

-          L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto di dichiarare, allo scopo
di "congelare" un sito da ispezionare, zone di esclusione, comprese le aree
circostanti e i corridoi di transito, nelle quali l'Iraq sospenderà i
movimenti aerei e terrestri in modo che niente venga modificato all'interno
o portato fuori da un sito in corso di ispezione;

-          L'UNMOVIC e l'IAEA avranno l'utilizzo e l'atterraggio libero e
senza restrizioni di velivoli fissi e a rotazione, compresi veicoli da
ricognizione con e senza pilota;

-          L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto, a loro sola discrezione,
in modo verificabile di rimuovere, distruggere, o rendere innocue tutte le
armi. I subsistemi, i componenti, i documenti, i materiali e altri articoli
relativi proibiti, e il diritto di sequestrare o chiudere qualunque
impianto o attrezzatura per la loro produzione; e

-          L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto di importare e utilizzare
liberamente attrezzature o materiali per ispezioni e di confiscare ed
esportare qualsiasi attrezzatura, materiale o documento preso durante le
ispezioni, senza perquisizioni del personale dell'UNMOVIC o dell'IAEA o del
bagaglio ufficiale o personale;

8.     Decide  inoltre che l'Iraq non deve commettere o minacciare atti
ostili diretti contro qualunque rappresentante o personale delle Nazioni
Unite o dell'IAEA o di qualunque Stato membro che agisca per sostenere
qualunque risoluzione del Consiglio;

9.     Chiede al Segretario Generale di notificare immediatamente all'Iraq
questa risoluzione, che è vincolante per l'Iraq; esige che l'Iraq confermi
entro 7 giorni da questa notifica la sua intenzione di adempiere pienamente
a questa risoluzione; ed esige ulteriormente che l'Iraq cooperi
immediatamente, senza condizioni, e attivamente con l'UNMOVIC e l'IAEA;

10.  Chiede a tutti gli Stati membri di dare pieno sostegno all'UNMOVIC e
all'IAEA nell'adempimento dei loro mandati, anche fornendo informazioni
relative a programmi proibiti o ad altri aspetti dei loro mandati; compreso
sui tentativi iracheni a partire dal 1998 di procurarsi articoli proibiti,
e segnalando siti da ispezionare, persone da intervistare, le condizioni di
tali interviste, e dati da raccogliere, i cui risultati saranno riferiti al
Consiglio dall'UNMOVIC e dall'IAEA;

11.  Dà istruzioni al Direttore Esecutivo dell'UNMOVIC e al Direttore
Generale del'IAEA di riferire immediatamente al Consiglio qualunque
interferenza da parte dell'Iraq con le attività di ispezione, come pure
qualunque inadempienza da parte dell'Iraq verso i suoi obblighi sul
disarmo, compresi i suoi obblighi riguardo alle ispezioni in base a questa
risoluzione;

12.  Decide  di riunirsi immediatamente al ricevimento di un rapporto in
conformità con i paragrafi 4 o 11 di cui sopra, al fine di prendere in
considerazione la situazione e la necessità di una piena adempienza verso
tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio al fine di garantire la pace
e la sicurezza internazionale;

13.  Ricorda, in questo contesto, che il Consiglio ha avvertito
ripetutamente l'Iraq che esso affronterà gravi conseguenze per effetto
delle sue continue violazioni dei suoi obblighi;

14.  Decide  di rimanere investito della questione.

Allegati

Text of Blix/El-Baradei letter

United Nations Monitoring, Verification          

International Atomic Energy Agency and Inspection Commission

Direttore Esecutivo         Direttore Generale