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Peacebuilding: un manuale formativo Caritas

Peacebuilding: un manuale formativo Caritas

Aggiornamento del "Manuale di formazione alla pace", pubblicato nel 2002 da Caritas Internationalis, traduzione in italiano a cura di Caritas diocesana di Roma - Servizio Educazione Pace e Mondialità (S.E.P.M.).

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La giurisdizione penale



La repressione penale dei crimini internazionali si attua su due piani: quello del diritto statale interno e quello del diritto internazionale.

Generalmente, la giurisdizione penale spetta ad ogni Stato per i crimini internazionali commessi da un proprio cittadino all’interno del proprio territorio, in base a determinati criteri di collegamento.
Le regole del diritto internazionale, invece, prevedono una giurisdizione universale, nel senso che i crimini internazionali devono essere perseguiti indipendentemente dal luogo in cui siano stati commessi e dalla nazionalità dei responsabili.

Nell’ordinamento giuridico italiano non è presente una disciplina organica in attuazione delle norme convenzionali e consuetudinarie del diritto internazionale. La repressione di tali reati si realizza in virtù delle norme di adattamento alle singole convenzioni internazionali e in virtù del rinvio automatico al diritto internazionale generale previsto dall’articolo 10, 1 comma, della Costituzione.

La giurisdizione penale internazionale è sorta nel 1945 con i Tribunali Militari di Norimberga e Tokyo, ognuno dei quali aveva la potestà di processare i criminali di guerra nemici.

Una svolta decisiva si è avuta nel 1993 e nel 1994, allorquando il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nell’esercizio dei poteri previsti al capitolo VII della Carta, ha istituito due tribunali penali internazionali ad hoc, il primo competente per i crimini avvenuti nella ex-Yugoslavia, l’altro per quelli verificatisi durante la guerra in Rwanda.

Analogamente è stata costituita, in base ad un trattato bilaterale tra il governo della Sierra Leone e l’ONU, la Corte Speciale per la Sierra Leone. Per questa, a differenza dei precedenti Tribunali Speciali, il governo della Sierra Leone non solo ha collaborato pienamente con l’organizzazione internazionale, ma ne ha anche chiesto esplicitamente la formazione ed assistenza tecnica.

Con la stessa finalità il Tribunale speciale di Giacarta è stato creato per i crimini contro l’umanità compiuti durante il 1999. Analogamente il Tribunale speciale per la Cambogia è stato creato come organo supplementare al sistema giudiziario ordinario cambogiano per punire coloro che, nel periodo 1975-1979, si siano resi responsabili di gravi crimini internazionali.

Da ultimo, con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998, è stata istituita una Corte Penale Internazionale a carattere permanente, il cui Statuto è entrato in vigore il 1 luglio 2002. Secondo gli ultimi dati aggiornati tre Stati membri (Repubblica Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo, Uganda) hanno riferito al Procuratore situazioni rientranti nella competenza della Corte, al cui esame, inoltre, il Consiglio di Sicurezza ha sottoposto un rapporto sulla regione del Darfur.

A dicembre del 2003 è stato istituito il Tribunale Speciale per l’Iraq per volere dell’Autorità provvisoria internazionale di occupazione, con il compito di giudicare Saddam Hussein e alcuni funzionari del suo partito per i gravi reati (crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio, etc.) compiuti durante il suo regime. Il Tribunale è formato da cinque giudici iracheni. Lo Statuto presenta diverse anomalie. Innanzitutto non è stato pensato, al pari dei due precedenti Tribunali ad hoc (per la ex-Yugoslavia e per il Rwanda), che fosse il Consiglio di Sicurezza ad istituirlo; così pure è stato elusa la possibilità di un’assise mista, costituita tanto da magistrati iracheni quanto da giudici internazionali (come nel caso della Sierra Leone e di Timor Est). Inoltre, in teoria, per i crimini commessi dal regime iracheno sarebbe dovuta intervenire la Corte Penale Internazionale, ma questo non è possibile nella pratica, poiché l’Iraq non ha ancora provveduto a firmare lo Statuto di Roma istitutivo della suddetta Corte. E’, dunque, per una serie di motivazioni (oltre al fatto che solo nell'ottobre 2005 si è aperto effettivamente il processo contro Saddam Hussein) che il Tribunale speciale iracheno è considerato, dalla collettività internazionale, un esempio di giustizia "limitata".

Nonostante le difficoltà, con la costituzione dei Tribunali speciali e della Corte Penale Internazionale si è proceduto verso la costituzione di un sistema di giustizia penale internazionale.
Questo indica come nella comunità internazionale, soprattutto negli ultimi anni, si sia maturata una consapevolezza volta a censurare determinati comportamenti aberranti e a punirne debitamente i responsabili. Nella speranza che ciò possa costituire, in qualche modo, un deterrente per i conflitti in atto e per quelli futuri.


Per approfondire vai a La giurisprudenza internazionale

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