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Peacebuilding: un manuale formativo Caritas

Peacebuilding: un manuale formativo Caritas

Aggiornamento del "Manuale di formazione alla pace", pubblicato nel 2002 da Caritas Internationalis, traduzione in italiano a cura di Caritas diocesana di Roma - Servizio Educazione Pace e Mondialità (S.E.P.M.).

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Consiglio di sicurezza dell’ONU

Risoluzione 1441 (2002)

Fonte: "Il Regno" n. 21 del 2002

Il 2 agosto 1990 le truppe irachene invadevano il Kuwait, aprendo così una crisi che, nonostante due massicci interventi militari – nel gennaio 1991 a partire da una coalizione guidata dagli Stati Uniti e formata da 26 paesi e nel dicembre 1998 con i raid aerei anglo-statunitensi – e reiterate risoluzioni dell’ONU, tuttora rimane irrisolta. L’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 e le sue possibili connessioni con il regime iracheno, unitamente alle tensioni createsi durante le missioni degli ispettori dell’ONU, hanno conferito un peso sempre maggiore al disegno politico statunitense «intransigente» di rovesciare il regime di Saddam Hussein. In questo quadro, le risoluzioni dell’ONU (cf. riquadro a p. 714) hanno costituito un quadro giuridico di riferimento, di cui anche l’intervento militare ha dovuto tener conto. Inizialmente preoccupata di ripristinare i confini tra Iraq e Kuwait, l’ONU si è spostata sul tema delle sanzioni economiche a fronte del rifiuto di Saddam Hussein delle ispezioni degli arsenali militari, fino a quello del completo smantellamento delle armi di «distruzione di massa», nucleari, chimiche e batteriologiche. La risoluzione 1441 (adottata dal Consiglio di sicurezza nella sua 4.644a seduta, l’8.11.2002), che «avverte» l’Iraq che «affronterà gravi conseguenze per effetto delle sue continue violazioni dei suoi obblighi», costituisce una prima sintesi del percorso di questa crisi e un ultimatum in caso d’inadempienza delle sue richieste. Alla votazione hanno preso parte: Bulgaria, Camerun, Colombia, Guinea, Irlanda, Maurizio, Messico, Norvegia, Russia, Singapore, Siria, oltre ai cinque membri permanenti (Cina, Francia, Inghilterra, Russia, Stati Uniti).

Originale: stampa (13.11.2002) da sito Internet www.un.org. Nostra traduzione dall’inglese.


Risoluzione 1441 (2002)

Il Consiglio di sicurezza,

ricordando tutte le sue precedenti risoluzioni attinenti, in particolare le risoluzioni 661(1990) del 6 agosto 1990, 678 (1990) del 29 novembre 1990, 686 (1991) del 2 marzo 1991, 687 (1991) del 3 aprile 1991, 688 (1991) del 5 aprile 1991, 707 (1991) del 15 agosto 1991, 715 (1991) dell’11 ottobre 1991, 986 (1995) del 14 aprile 1995, e 1284 (1999) del 17 dicembre 1999, e tutte le dichiarazioni attinenti del suo presidente,

ricordando inoltre la risoluzione 1382 (2001) del 29 novembre 2001 e la sua intenzione di dare a essa piena attuazione,

riconoscendo la minaccia che l’inadempienza dell’Iraq verso le risoluzioni del Consiglio e la proliferazione di armi di distruzione di massa e di missili a lunga gittata pongono per la pace e la sicurezza internazionale,

ricordando che la sua risoluzione 678 (1990) autorizzava gli stati membri a fare uso di tutti i mezzi necessari per sostenere e attuare la sua risoluzione 660 (1990) del 2 agosto 1990 e tutte le risoluzioni attinenti e successive alla risoluzione 660 (1990) e per ripristinare la pace e la sicurezza internazionale nell’area,

ricordando inoltre che la sua risoluzione 687 (1991) imponeva degli obblighi all’Iraq come passo necessario per il raggiungimento del suo obiettivo dichiarato di ripristinare la pace e la sicurezza internazionale nell’area,

deplorando il fatto che l’Iraq non abbia reso noto in maniera accurata, piena, definitiva e completa, come richiesto dalla risoluzione 687 (1991), lo stato di tutti gli aspetti dei suoi programmi per lo sviluppo di armi di distruzione di massa e di missili balistici con gittata superiore ai 150 km, e di tutti gli stock di tali armi, dei loro componenti e degli impianti di produzione e relative ubicazioni, come pure di tutti gli altri programmi nucleari, compresi quelli che esso sostiene essere a scopi non collegati a materiale impiegabile per armi nucleari,

deplorando inoltre che l’Iraq abbia ripetutamente ostacolato l’accesso immediato, senza condizioni, e senza restrizioni ai siti designati dalla Commissione speciale delle Nazioni unite (UNSCOM) e dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA), non abbia cooperato pienamente e senza condizioni con gli ispettori dell’UNSCOM e dell’IAEA, come richiesto dalla risoluzione 687 (1991), e alla fine abbia cessato ogni cooperazione con l’UNSCOM e l’IAEA nel 1998,

deplorando l’assenza, dal dicembre 1998, in Iraq di monitoraggio, verifica e ispezione internazionale, come richiesto dalle risoluzioni attinenti, delle armi di distruzione di massa e dei missili balistici, nonostante le ripetute richieste da parte del Consiglio perché l’Iraq fornisse accesso immediato, senza condizioni e senza restrizioni alla Commissione di monitoraggio, verifica e ispezione delle Nazioni unite (UNMOVIC), creata nella risoluzione 1284 (1999) come organizzazione che prende il posto dell’UNSCOM e dell’IAEA, e rammaricandosi per il conseguente prolungarsi della crisi nella regione e per la sofferenza del popolo iracheno,

deplorando inoltre che il governo dell’Iraq non abbia adempiuto ai suoi impegni ai sensi della risoluzione 687 (1991) rispetto al terrorismo, ai sensi della risoluzione 688 (1991) di porre fine alla repressione della sua popolazione civile e di fornire accesso da parte delle organizzazioni umanitarie internazionali a tutti coloro che necessitano di assistenza in Iraq, e ai sensi delle risoluzioni 686 (1991), 687 (1991), e 1284 (1999) di rimpatriare o di cooperare per identificare i cittadini del Kuwait e di paesi terzi detenuti illegalmente in Iraq, o di restituire i beni del Kuwait illegalmente confiscati dall’Iraq,

ricordando che nella sua risoluzione 687 (1991) il Consiglio ha dichiarato che un cessate il fuoco sarebbe stato basato sull'accettazione da parte dell'Iraq delle disposizioni di quella risoluzione, compresi gli obblighi per l’Iraq in essa contenuti,

deciso a garantire una piena e immediata adempienza da parte dell’Iraq verso i suoi obblighi in base alla risoluzione 687 (1991) e altre risoluzioni attinenti senza condizioni o restrizioni, e ricordando che le risoluzioni del Consiglio costituiscono il parametro per controllo l’adempienza dell’Iraq,

ricordando che il funzionamento efficace dell’UNMOVIC, come organizzazione che prende il posto della Commissione speciale e dell’IAEA è essenziale per l’attuazione della risoluzione 687 (1991) e delle altre risoluzioni attinenti,

osservando che la lettera datata 16 settembre 2002 del ministro degli Esteri iracheno indirizzata al segretario generale costituisce un primo passo necessario perché l’Iraq rettifichi la sua persistente inadempienza nei confronti delle risoluzioni attinenti del Consiglio,

osservando inoltre che la lettera datata 8 ottobre 2002 del direttore esecutivo dell’UNMOVIC e del direttore generale dell’IAEA al generale al-Saadi del governo dell’Iraq che espone le disposizioni pratiche, per dare seguito al loro incontro di Vienna, le quali sono i requisiti preliminari per la ripresa delle ispezioni in Iraq da parte dell’UNMOVIC e dell’IAEA, ed esprimendo la più grave preoccupazione per il fatto che il governo dell’Iraq continua a non fornire conferma delle disposizioni evidenziate in quella lettera,

riaffermando l’attaccamento di tutti gli stati membri alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Iraq, del Kuwait, e degli stati vicini,

elogiando il segretario generale e i membri della Lega degli stati arabi e il suo segretario generale per i loro sforzi a questo proposito,

deciso a garantire piena adempienza alle sue decisioni,

agendo in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni unite,

1. decide che l’Iraq è stato e rimane in violazione sostanziale dei suoi obblighi in base alle risoluzioni attinenti, compresa la risoluzione 687 (1991), in particolare a causa della non cooperazione con gli ispettori delle Nazioni unite e dell’IAEA, e del non completamento delle azioni richieste in base ai paragrafi da 8 a 13 della risoluzione 687 (1991);

2. decide, alla luce del paragrafo 1 di cui sopra, di offrire all’Iraq, mediante questa risoluzione, un’ultima opportunità di adempiere all’obbligo di disarmarsi previsto dalle risoluzioni attinenti del Consiglio; e di conseguenza decide di istituire un regime potenziato di ispezioni allo scopo di portare a compimento in maniera esaustiva e verificata il processo di disarmo stabilito dalla risoluzione 687 (1991) e dalle successive risoluzioni del Consiglio;

3. decide che, per iniziare ad adempiere all’obbligo di disarmarsi, oltre a presentare le relazioni semestrali richieste, il governo dell’Iraq deve fornire all’UNMOVIC, all’IAEA, e al Consiglio, non più tardi di 30 giorni dalla data di questa risoluzione, una dichiarazione aggiornata, accurata, piena e completa di tutti gli aspetti dei suoi programmi di sviluppo di armi chimiche, biologiche e nucleari, missili balistici, e altri vettori come veicoli aerei senza pilota e sistemi di dispersione ideati per l’utilizzo su aerei, compresa ogni dotazione e ubicazione precisa di tali armi, componenti, sub-componenti, stock di agenti, e materiali e attrezzature relative, l’ubicazione e l’attività dei suoi impianti per la ricerca, lo sviluppo e la produzione, come pure di tutti gli altri programmi chimici, biologici e nucleari, compreso ogni altro programma che l’Iraq sostenga essere a scopi diversi dalla produzione di armi o di equipaggiamento militare;

4. decide che dichiarazioni false o omissioni nelle relazioni presentate dall’Iraq ai sensi di questa risoluzione e l’inadempienza dell’Iraq in qualunque momento rispetto a essa nonché la sua non piena cooperazione nella sua attuazione costituiscono un’ulteriore violazione sostanziale degli obblighi dell’Iraq e saranno riferite al Consiglio per una valutazione conformemente ai paragrafi 11 e o 12 di cui sotto;

5. decide che l’Iraq fornirà all’UNMOVIC e all’IAEA accesso immediato, senza ostacoli, senza condizioni e senza restrizioni a qualunque e a tutte le aree, comprese quelle sotterranee, agli impianti, agli edifici, alle attrezzature, ai documenti e ai mezzi di trasporto che essi desiderino ispezionare, come pure accesso immediato senza ostacoli, senza restrizioni e privato a tutti i funzionari e altre persone che l’UNMOVIC o l’IAEA desiderino intervistare secondo modalità e nei luoghi scelti dall’UNMOVIC o dall’IAEA conformemente a qualunque aspetto del loro mandato; decide inoltre che l’UNMOVIC e l’IAEA possono a loro discrezione condurre interviste dentro o fuori l’Iraq, possono facilitare il viaggio degli intervistati e di loro familiari fuori dall’Iraq, e che, a sola discrezione dell’UNMOVIC e dell’IAEA, tali interviste possono svolgersi senza la presenza di osservatori del governo iracheno; e incarica l’UNMOVIC e chiede all’IAEA di riprendere le ispezioni non più tardi di 45 giorni dall’adozione di questa risoluzione e di aggiornare il Consiglio 60 giorni dopo;

6. approva la lettera dell’8 ottobre 2002 del direttore esecutivo dell’UNMOVIC e del direttore generale dell’IAEA al generale al-Saadi del governo dell’Iraq qui allegata (omessa; ndr), e decide che i contenuti di questa lettera devono essere vincolanti per l’Iraq;

7. decide inoltre con la presente, in considerazione della prolungata interruzione della presenza dell’UNMOVIC e dell’IAEA provocata dall’Iraq, e affinché esse portino a termine i compiti esposti in questa risoluzione e in tutte le precedenti risoluzioni attinenti, e nonostante intese precedenti, di stabilire le seguenti nuove o riviste direttive, che saranno vincolanti per l’Iraq, per facilitare il loro lavoro in Iraq:

‑ l’UNMOVIC e l’IAEA determineranno la composizione delle loro squadre di ispettori e garantiranno che queste squadre siano composte dagli esperti più qualificati e competenti disponibili;

‑ tutto il personale dell’UNMOVIC e dell’IAEA godrà dei privilegi e delle immunità corrispondenti a quelle degli esperti in missione, previste dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e dall’Accordo sui privilegi e le immunità dell’IAEA;

‑ l’UNMOVIC e l’IAEA avranno il diritto d’ingresso e di uscita dall’Iraq senza restrizioni, il diritto di muoversi liberamente, senza restrizioni e in ogni momento verso e dai siti oggetto di ispezioni, e il diritto d’ispezionare qualsiasi sito ed edificio, compreso l’accesso in ogni momento, senza ostacoli, senza condizioni e senza restrizioni ai siti presidenziali secondo le condizioni che si applicano a tutti gli altri siti, nonostante le disposizioni della risoluzione 1154 (1998) del 2 marzo 1998;

‑ l’UNMOVIC e l’IAEA avranno il diritto di ricevere dall’Iraq i nominativi di tutto il personale attualmente e precedentemente collegato ai programmi chimici, biologici, nucleari e balistici dell’Iraq e agli impianti per la ricerca, sviluppo e produzione collegati;

‑ la sicurezza delle strutture dell’UNMOVIC e dell’IAEA sarà garantita da un numero sufficiente di guardie delle Nazioni Unite;

‑ l’UNMOVIC e l’IAEA avranno il diritto di dichiarare, allo scopo di «congelare» un sito da ispezionare, zone di esclusione, comprese le aree circostanti e i corridoi di transito, nelle quali l’Iraq sospenderà i movimenti aerei e terrestri in modo che niente venga modificato all’interno o portato fuori da un sito in corso di ispezione;

‑ l’UNMOVIC e l’IAEA potranno utilizzare e fare atterrare liberamente e senza restrizioni aerei ed elicotteri, compresi veicoli da ricognizione con e senza pilota;

‑ l’UNMOVIC e l’IAEA avranno il diritto, a loro sola discrezione e in base a verifiche di rimuovere, distruggere, o rendere innocue tutte le armi, i sottosistemi, i componenti, i documenti, i materiali e altri articoli proibiti a essi relativi, e il diritto di sequestrare o chiudere qualunque impianto o attrezzatura utile alla loro produzione; e

‑ l’UNMOVIC e l’IAEA avranno il diritto d’importare e utilizzare liberamente attrezzature o materiali per ispezioni e di confiscare ed esportare qualsiasi attrezzatura, materiale o documento preso durante le ispezioni, senza che sia il personale dell’UNMOVIC o dell’IAEA sia il suo bagaglio ufficiale o personale venga perquisito;

8. decide inoltre che l’Iraq non deve commettere o minacciare atti ostili diretti contro qualsiasi rappresentante o contro il personale delle Nazioni unite o dell’IAEA o di qualunque stato membro che agisca per far rispettare qualunque risoluzione del Consiglio;

9. chiede al segretario generale di notificare immediatamente all’Iraq questa risoluzione, che è vincolante per l’Iraq; esige che l’Iraq confermi entro 7 giorni da questa notifica la sua intenzione di adempiere pienamente a questa risoluzione; ed esige inoltre che l’Iraq cooperi immediatamente, senza condizioni, e attivamente con l’UNMOVIC e l’IAEA;

10. chiede a tutti gli stati membro di dare pieno sostegno all’UNMOVIC e all’IAEA nell’adempimento dei loro mandati, anche fornendo informazioni relative a programmi proibiti o ad altri aspetti dei loro mandati; compresi i tentativi iracheni a partire dal 1998 di procurarsi articoli proibiti, e segnalando siti da ispezionare, persone da intervistare, le condizioni di tali interviste, e dati da raccogliere, i cui risultati saranno riferiti al Consiglio dall’UNMOVIC e dall’IAEA;

11. dà istruzioni al direttore esecutivo dell’UNMOVIC e al direttore generale dell’IAEA di riferire immediatamente al Consiglio qualunque interferenza da parte dell’Iraq con le attività d’ispezione, come pure qualunque inadempienza da parte dell’Iraq rispetto all’obbligo di disarmarsi, compreso anche gli obblighi delle ispezioni stabiliti da questa risoluzione;

12. decide di riunirsi immediatamente al ricevimento di un rapporto in conformità con i paragrafi 4 o 11 di cui sopra, al fine di valutare la situazione e la necessità di una piena adempienza verso tutte le risoluzioni attinenti del Consiglio al fine di garantire la pace e la sicurezza internazionale;

13. Ricorda, in questo contesto, che il Consiglio ha avvertito ripetutamente l’Iraq che esso affronterà gravi conseguenze per effetto delle sue continue violazioni dei suoi obblighi;

14. Decide di rimanere investito della questione.

Annessi
Testo della lettera di Hans Blix, direttore esecutivo dell’UNMOVIC, e di Mohamed El Baradei, direttore generale dell’IAEA, al generale Amir H. Al-Saadi, consigliere presidenziale a Baghdad (qui omesso, ndr).


tratto da Il Regno logo

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