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Peacebuilding: un manuale formativo Caritas

Peacebuilding: un manuale formativo Caritas

Aggiornamento del "Manuale di formazione alla pace", pubblicato nel 2002 da Caritas Internationalis, traduzione in italiano a cura di Caritas diocesana di Roma - Servizio Educazione Pace e Mondialità (S.E.P.M.).

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Santa Sede - OLP

Accordo di base

Fonte: "Il Regno" n. 5 del 2000

Il 15 febbraio 2000 è stato firmato in Vaticano – da mons. C. Migliore, sottosegretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, e dal dr. E. Jarjoui, membro del Comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina – un "Accordo di base", che regolerà le questioni giuridiche concernenti la presenza e l’attività della Chiesa cattolica nei territori dipendenti dall’Autorità palestinese.


Preambolo

La Santa Sede, sovrana autorità della Chiesa cattolica, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (d’ora in poi OLP), rappresentante del popolo palestinese, che opera nell’interesse e per conto dell’Autorità palestinese:

profondamente consapevole del significato speciale della Terra santa, che è inter alia un luogo privilegiato per il dialogo interreligioso tra i seguaci delle tre religioni monoteistiche;

avendo riesaminato la storia e lo sviluppo delle relazioni tra la Santa Sede e il popolo palestinese, compresi i contatti preliminari e la successiva istituzione – il 26 ottobre 1994 – di relazioni ufficiali tra la Santa Sede e l’OLP;

richiamando e confermando la costituzione della Commissione bilaterale permanente di lavoro per individuare, studiare e perseguire obiettivi di comune interesse tra le due Parti;

riaffermando la necessità di raggiungere una pace giusta e globale in Medio Oriente, affinché tutte le sue nazioni vivano da buoni vicini e lavorino insieme per conseguire sviluppo e prosperità per l’intera regione e per tutti i suoi abitanti;

auspicando una soluzione pacifica per il conflitto israelo-palestinese, che realizzi i legittimi inalienabili diritti nazionali e le aspirazioni del popolo palestinese, da raggiungere mediante negoziati e accordi, in modo da assicurare pace e sicurezza per tutti i popoli della regione sulla base del diritto internazionale, delle relative risoluzioni delle Nazioni Unite e del suo Consiglio di sicurezza, di giustizia ed equità;

dichiarando che un’equa soluzione per la questione di Gerusalemme, sulla base delle risoluzioni internazionali, è fondamentale per una pace giusta e duratura nel Medio Oriente, e che decisioni e azioni unilaterali che alterino il carattere specifico e lo status di Gerusalemme sono moralmente e giuridicamente inaccettabili;

auspicando, pertanto, uno statuto speciale per Gerusalemme, internazionalmente garantito, che salvaguardi quanto segue:

a) la libertà di religione e di coscienza per tutti.

b) L’eguaglianza davanti alla legge delle tre religioni monoteistiche, delle loro istituzioni e dei loro seguaci nella Città.

c) L’identità propria e il carattere sacro della Città, e il suo patrimonio religioso e culturale dal significato universale.

d) I Luoghi santi, la libertà di accesso ad essi e di culto in essi.

e) Il regime di "status quo" nei Luoghi santi cui si applica;

riconoscendo che i palestinesi, a prescindere dalla loro appartenenza religiosa, sono membri uguali della comunità palestinese;

concludendo che i positivi risultati conseguiti dalla summenzionata Commissione bilaterale permanente di lavoro ora offrono materia adeguata per un primo accordo di base, che dovrebbe fornire una base solida e duratura per lo sviluppo costante delle relazioni presenti e future e per il proseguimento dei lavori della Commissione,

si accordano sui seguenti articoli:

Articolo 1

Paragrafo 1. L’OLP conferma il suo impegno permanente a rispettare e osservare il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti umani e in altri strumenti internazionali relativi alla sua applicazione.

Paragrafo 2. La Santa Sede conferma l’impegno della Chiesa cattolica a sostenere questo diritto e afferma ancora una volta il rispetto che la Chiesa cattolica nutre per i seguaci di altre religioni.

Articolo 2

Paragrafo 1. Le Parti si impegnano a cooperare adeguatamente alla promozione del rispetto per i diritti umani, individuali e collettivi, a combattere tutte le forme di discriminazione e di minaccia alla vita e alla dignità umane, così come si impegnano a promuovere la comprensione e l’armonia tra le nazioni e le comunità.

Paragrafo 2. Le Parti continueranno a incoraggiare il dialogo interreligioso per la promozione di una migliore comprensione tra gli uomini di religioni diverse.

Articolo 3

L'OLP assicurerà e proteggerà nell'ordinamento giuridico palestinese l'uguaglianza dei diritti umani e civili di tutti i cittadini, compresa specificamente, inter alia, la loro tutela da ogni discriminazione, individuale o collettiva, basata sull’appartenenza, la fede o la pratica religiosa.

Articolo 4

Il regime dello "status quo" sarà mantenuto e osservato nei Luoghi santi cristiani in cui esso si applica.

Articolo 5

L'OLP riconosce la libertà della Chiesa cattolica di esercitare il suo diritto a espletare, attraverso i mezzi necessari, le proprie funzioni e a mantenere le proprie tradizioni, siano esse spirituali, religiose, morali, caritative, educative e culturali.

Articolo 6

L'OLP riconosce i diritti della Chiesa cattolica in materia economica, giuridica e fiscale: tali diritti andranno esercitati in armonia con i diritti delle autorità palestinesi in questi campi.

Articolo 7

Piena efficacia sarà assicurata nell'ordinamento giuridico palestinese alla personalità giuridica della Chiesa cattolica e delle persone giuridiche canoniche.

Articolo 8

Le clausole del presente accordo non pregiudicano alcun accordo finora in vigore tra ciascuna delle due Parti e Parti terze.

Articolo 9

La Commissione bilaterale permanente di lavoro, in conformità con le istruzioni che possano essere dettate dalle rispettive autorità delle due Parti, può formulare ulteriori proposte per applicare gli articoli del presente accordo.

Articolo 10

Qualora sorga qualche divergenza riguardo all'interpretazione o all'applicazione delle clausole del presente accordo, le Parti la comporranno mediante reciproca consultazione.

Articolo 11

Redatti in due copie originali in lingua inglese e in lingua araba, entrambi i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento della firma delle due Parti.


articolo tratto da Il Regno logo

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