Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (in Suppl. ordinario n. 74, alla Gazz. Uff. n. 136, del 13 giugno). -- Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. Art. 7. Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi. 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi: --a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche; Sezione I Piani di emergenza. Art. 115. Emergenza nucleare. 1. L'emergenza nucleare disciplinata nel presente capo e' riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, nonche' da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 96 e che avvengano: --a) in impianti al di fuori del territorio nazionale; --b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali; --c) nel corso di trasporto di materie radioattive; ovvero --d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale. Art. 120. Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna. 1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal prefetto e dal Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'art. 117, e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalita' per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 118 e 119. Capo X STATO DI EMERGENZA NUCLEARE Sezione II Informazione della popolazione. Art. 127. Situazioni disciplinate. 1. Le norme della presente sezione disciplinano le attivita' e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, nonche' ai casi previsti all'art. 101, comma 3. Capo X STATO DI EMERGENZA NUCLEARE Sezione II Informazione della popolazione. Art. 128. Definizioni. 1. Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni seguenti: --a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e' stato stabilito un piano di intervento in previsione di casi di emergenza radiologica; --b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica; --c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'art. 101, comma 3. Art. 129. Obbligo di informazione. 1. Le informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica. Art. 130. Informazione preventiva. 1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonche' sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica. 2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi: --a) natura e caratteristiche della radioattivita' e suoi effetti sulle persone e sull'ambiente; --b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente; --c) comportamento da adottare in tali eventualita'; --d) autorita' ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica. 3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro attivita', funzione e responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza. Art. 133. Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti. 1. e' istituita presso il Ministero della sanita' una commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, con il compito di: --a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonche' la frequenza della diffusione stessa; --b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'art. 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione; --c) fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134; --d) studiare le modalita' per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario. 2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione e' composta da quindici esperti in materia di radioprotezione, protezione civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa. Art. 134. Procedure di attuazione. 1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati le autorita' e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione dell'informazione di cui all'art. 130, i relativi compiti e le modalita' operative in funzione dei destinatari dell'informazione stessa. 2. Le modalita' operative per la definizione e per la diffusione delle informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di intervento. A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile predispongono, nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla base degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art. 133.