ostiNATI per la PACE

Testo dell'emendamento passato durante la discussione alla Camera tenutasi il 17 maggio 2005

Il testo dell'emendamento passato durante la discussione alla Camera sulla delega al Governo per la revisione dei Codici Penali Militari
19 maggio 2005 - Campagna contro la riforma dei Codici Penali Militari di Pace e di Guerra

All'emendamento 1. 50., parte consequenziale, sostituire l'Art. 3-bis con il seguente:
Art. 3-bis. (Principi e criteri direttivi relativi alla individuazione di norme applicabili ai contingenti militari all'estero in situazioni di conflitto armato).
- 1. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, individua le norme penali da introdurre nel codice militare di pace applicabili ai contingenti militari al di fuori del territorio nazionale impegnati in situazioni di conflitto armato, attenendosi, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le norme di cui al presente articolo siano applicate, nello stato di pace, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere;
b) escludere ogni ipotesi di retroattività di tali norme;
c) prevedere che gli articoli applicabili ai contingenti militari al di fuori del territorio nazionale in situazioni di conflitto armato si differenzino dalle fattispecie analoghe eventualmente presenti nel codice penale militare di guerra definendone l'applicabilità nei confronti del solo personale militare;
d) escludere l'applicabilità delle norme penali militari a personale civile che si trova in territorio estero dove operano contingenti militari per svolgere azioni umanitarie tramite organizzazioni non governative o attività giornalistica di informazione;
e) prevedere che la giurisdizione militare di cui al presente articolo è esercitata dagli organi giudiziari militari di pace;
f) prevedere la competenza del Tribunale militare di Roma sia per i reati commessi all'estero sia per quelli commessi in navigazione a bordo di navi o aeromobili militari in acque o spazi internazionali o territoriali esteri;
g) prevedere i reati militari discendenti dalla disciplina penale dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra previsti dall'articolo 8 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, nonché dalle altre convenzioni internazionali di diritto umanitario ratificate dall'Italia.

0. 1. 50. 15. Pisa, Minniti, Finocchiaro, Molinari, Bonito, Pinotti, Deiana, Lucidi, Ruzzante, Maura Cossutta, Lumia, Angioni, Fanfani, De Brasi, Mussi, Luongo, Rotundo, Kessler, Santino Adamo Loddo.