Prima sentenza di condanna dello spamming in Italia

Napoli: Giudice di Pace riconosce il danno da spamming: liquidato il risarcimento da 1000 Euro e riconosciuta la violazione della privacy con i messaggi pubblicitari indesiderati.
Vengono così recepite le direttive emanate lo scorso anno dal Garante, Stefano Rodotà.
23 giugno 2004

Una delle prime sentenze che riconosce il danno da spamming, emessa da un giudice di pace a Napoli, impone il risarcimento danni per 1000 euro, più 750 euro di spese legali, e la pubblicazione della sentenza di condanna sui maggiori quotidiani nazionali.

"I messaggi pubblicitari di posta elettronica non richiesti e non preventivamente autorizzati - scrive il giudice nelle motivazioni - rappresentano una violazione della legge sulla privacy e la società che li invia deve rispondere del comportamento illecito dei propri dipendenti".

Nella causa, intentata ad un'azienda di articoli sportivi da un rappresentante del movimento consumatori, l'avvocato Angelo Pisani, il Giudice di Pace ha affermato che "l'invio di posta elettronica indesiderata è illegittimo sotto due profili: da un lato per la scorrettezza e l'illiceità del trattamento dei dati personali e dall'altro perchè provoca un'illegittima intrusione lesione della sua riservatezza".
Per queste ragioni, il giudice richiede il risarcimento del danno patrimoniale e fi quello morale, ordinando la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'azienda, sui alcuni quotidiano e su due settimanali.

Secondo l'avvocato Pisani "la sentenza ha sostanzialmente anticipato con una tutela giurisdizionale i filtri informatici che alcune aziende stanno studiano per la difesa dallo spamming. E questo dimostra che il problema esiste ed e' piu' grave di quanto non possa apparire".

Lo scorso anno, il Garante per la privacy, Stefano Rodotà, aveva precisato i criteri da utilizzare per le comunicazioni commerciali e promozionali su internet, in seguito alla direttiva Ue sullo spamming, considerato fuorilegge e, se effettuato a fini di profitto, punibile ai sensi del codice penale con sanzioni varie, nei casi più gravi anche con la reclusione.
Dopo una serie di interventi mirati, che avevano portato a sospendere l'attività illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune all'autorità giudiziaria, Rodotà aveva adottato un provvedimento sull’invio in Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, che comprendeva anche la segnalazione delle sanzioni previste, dalle multe all'arresto da sei mesi a tre anni.

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