Bufale sul mandato di cattura europeo

A proposito delle critiche che circolano in internet sul mandato di cattura europeo
27 febbraio 2012
Piergiorgio Grossi

 Compaiono in rete sempre più spesso notizie sul mandato di cattura europeo e sulle “interferenze” dell’Unione Europea nella legislazione penale dei singoli stati.

Queste notizie sono spesso incomplete e spesso errate, tanto da avere l’onore di essere incluse nella rubrica delle "Bufale europee"

Riportiamo integralmente uno dei post apparsi di recente sul mandato di cattura europeo:

 “…Chiunque può esser arrestato e chiunque può essere arrestato ed estradato, grazie al Trattato di Lisbona, senza tutela di un avvocato, per aver commesso qualcosa che in Italia non è reato, ma lo è in uno degli altri paesi dell'Europa unita …

La norma che la legge non ammette ignoranza è estesa a ben 27 codici penali da rispettare!!!!!

Esempio: se un giornalista scrive qualcosa sulla Merkel, ed in Italia può farlo grazie alla libertà di opinione e di stampa, questas in forza delle leggi del suo stato chiede ed ottiene l'immediato arresto e l'estradizione del giornalista che senza essere assistito da un avvocato e senza capire una sola parola dovrà subire un processo in Germania !!

Capite che tutto questo significa poter colpire e distruggere immediatamente chi si ribella”.

area giuridica europea

Premessa

Il mandato di cattura europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI (*) -  riguarda la estradizione di cittadini oggetto di un regolare mandato di cattura emesso dall’autorità giudiziaria o che siano già stati condannati da un tribunale europeo. Il provvedimento è quindi emesso da una autorità giudiziaria che deve rispettare i principi della Carta dei Diritti dell’Unione Europea ed è soggetta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di Strasburgo.

Prima di questo accordo - che discende dal trattato di Maastricht e non di Lisbona - occorreva seguire la procedura della richiesta di estradizione che era diventata illogica dopo che il trattato di Schengen aveva garantito la libera circolazione delle persone. Un unico spazio giuridico di cittadinanza presuppone diritti (circolazione e estensione delle tutele) ma anche doveri (non sfuggire alla legge).

Prima bufala : mancata assistenza legale.

Chi lo scrive non ha letto il testo. Il cittadino oggetto della richiesta di arresto ha diritto alla assistenza di un avvocato e di un interprete (art. 11), ha diritto ad una audizione (art.14) e a presentare le sue argomentazioni sempre con assistenza legale.

Seconda bufala : occorre conoscere 27 codici penali

Non occorre conoscere 27 codici penali ! Uno deve conoscere e rispettare le leggi del paese ove risiede, cosa che è sempre stata accettata, e può essere condannato per ciò che ha fatto in quel paese dai giudici naturali di quel paese. Il mandato di cattura europeo  riguarda inoltre solo alcune tipologie di reato ben identificate. I  reati elencati sono previsti in tutti i paesi firmatari e, fra quei reati, sono oggetto della richiesta di arresto solo quelli punibili con pene superiori ai tre anni: terrorismo, tratta esseri umani, corruzione, partecipazione a organizzazione criminale, falsificazione di monete, omicidio, razzismo e xenofobia, stupro, traffico veicoli rubati, frode. Tutti sanno che questi sono reati e comunque uno risponderà in base a ciò che la legge prevede nel paese ove ha commesso il reato.

Terza bufala : colpisce chi si ribella

L’esempio citato, di un giornalista che “scrive qualcosa contro la Merkel”, è totalmente fuori luogo, sia perché i reati di opinione, di diffamazione, di calunnia etc. non sono nella lista dei reati previsti, sia perché un reato è perseguito nel paese dove è commesso; un giudice di Bolzano non può incriminare una persona che ha commesso un reato a Messina, figuriamoci un giudice di Francoforte !

 

Note: (*) DECISIONE QUADRO è un atto giuridico vincolante preso dagli stati all’unanimità secondo il metodo intergovernativo, analogo alla Direttiva, ma rivolta ad una particolare tipologia di soggetti e non alla generalità.

GAI è la sigla di “Giustizia e Affari Interni” introdotta a Maastricht come “terzo pilastro” dell’Unione Europea, oltre quello economico e della politica estera, che funzionava con il metodo intergovernativo (decidono i governi all’unanimità).

Oggi GAI è stata sostituita dalla denominazione “Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia”, che compare nel trattato di Lisbona, e che funziona col metodo comunitario (codecisione tra governi e Parlamento con decisioni a maggioranza).
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