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Percorso storico-giuridico: Le armi biochimiche

Regimi internazionali in materia di divieto
20 dicembre 2005

1874 - “DICHIARAZIONE DI BRUXELLES”
Adottata da 15 stati europei. Essa proibisce l’uso del veleno e delle armi velenose (questa dichiarazione però non venne mai ratificata dagli Stati firmatari).

1899 “DICHIARAZIONE DELL’AJA”

1907 “ACCORDO DELL’AJA”
Oltre a proibire l’uso dei proiettili esplosivi di piccolo calibro (dum dum) proibisce anche l’uso di veleni e delle armi che li utilizzano.

I° GUERRA MONDIALE Nonostante l’esistenza dei trattati, le armi chimico-batteriologiche vengono usate nei campi di battaglia.
L’evidente crudeltà dell’impiego di tali armi fu all’origine di un rilancio delle iniziative per la proibizione dell’uso di gas e agenti chimici come mezzi di combattimento. Nel 1919 le potenze vincitrici impongono a quelle sconfitte il Trattato di Versailles. Ma si tratta di un trattato a Senso Unico che pone i limiti ai soli Paesi sconfitti.

1922 - “TRATTATO DI WASHINGTON”
Le potenze vincitrici (Francia, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) firmano il “Trattato di Washington” sul controllo dell’uso bellico di sottomarini e gas nocivi. Mancando però la ratifica della Francia esso non entrerà mai in vigore e resterà per lungo tempo l’unico strumento giuridico internazionale più importante in materia di armi chimiche.

1925 - “I PROTOCOLLO CONFERENZA INTERNAZIONALE DI GINEVRA”
Nel corso della Conferenza Internazionale di Ginevra sul Commercio di Armi promossa dalla Società delle Nazioni, viene adottato il Protocollo che prevede la espressa proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o altri e dei metodi di guerra batteriologica. Questo protocollo è l’unico che sia entrato in vigore nel 1928 e che sia stato ratificato da ben 132 Stati

1932 – 1933 - “CONFERENZA SUL DISARMO”
Tentativo di espandere il protocollo di Ginevra esperito da varie conferenze sul disarmo non ebbero alcun successo.
Il “Protocollo di Ginevra” rimarrà per lungo tempo il solo strumento giuridico internazionale importante in materia di armi chimiche.

1947 Alle Nazioni Unite le armi chimiche e batteriologiche sono oggetto di approfondita discussione, anche per i rapidi sviluppi scientifici e tecnologici e la conseguente accresciuta letalità di alcuni agenti chimici (quali i gas nervini, il Sarin, il Tabun e gli agenti “V”).

1948 - “ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA”
La Commissione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali equipara le armi chimiche, batteriologiche e nucleari sotto la comune definizione di “Armi di distruzione di Massa”
Il controllo delle emergenti armi nucleari passa in primo piano e le armi chimiche e batteriologiche rimarranno sullo sfondo.

Solo alla fine degli anni Sessanta il problema delle armi bio-chimiche viene riproposto dalla Svezia nell’agenda della Conferenza sul disarmo di Ginevra sulla scia di due attacchi:
Yemen: le forze armate egiziane usano l’iprite
Vietnam: l’uso indiscriminato di defolianti da parte del governo americano.

1968 - “TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE”
A tre anni di distanza dal trattato di interdizione degli esperimenti nucleari non sotterranei (5 agosto 1963), il trattato di non proliferazione nucleare (Tnp) proibisce in particolare ai cinque paesi che detengono ufficialmente armi nucleari Stati uniti, Russia (allora Urss), Regno Unito, Cina e Francia di fornire materiale o informazioni ad altri stati, i quali a loro volta si impegnano a non produrre bombe.

1969 - Il Segretario delle Nazioni U-Thant dirama un rapporto in cui afferma che: “ l’uso delle armi chimiche e batteriologiche produce danni irreversibili alle persone e alla natura”

1972 - “CONVENZIONE PER LA MESSA AL BANDO DELLE ARMI BATTERIOLOGICHE”.
Nella sede della Conferenza sul disarmo di Ginevra, su iniziativa del governo inglese, la questione delle armi chimiche viene separata da quella delle armi batteriologiche.
Questa convenzione vieta le armi biologiche e ne richiede la distruzione è stata ratificata da 144 stati.
Essa demandava ad una seconda riunione la trattazione delle armi chimiche. Passeranno invece quasi 20 anni prima che queste tornino al centro delle iniziative di disarmo.

1972 – ACCORDI SALT (Strategic Arms Limitation Talks): prima serie di negoziati tra gli Stati uniti e l'Unione sovietica che porta alla firma di documenti che limitavano le armi strategiche offensive.
Accordi Salt I (Strategic Arms Limitation Talks): questa prima serie di negoziati tra gli Stati uniti e l'Unione sovietica portò nel 1972 alla firma di documenti che limitavano le armi strategiche offensive.
Accordi Salt II, che avrebbe dovuto sostituire il Salt I, è stato firmato nel 1979 ma non è stato mai ratificato.

1972 – TRATTATO ABM (Antiballistic Missile): limita i sistemi di difesa antimissile, è stato firmato dall'Unione sovietica e dagli Stati uniti.

1977 - “CONFERENZA DI GINEVRA”
Nella seconda metà degli anni Ottanta, le preoccupazioni sollevate dall’impiego massiccio di gas da parte dell’Iraq contro l’Iran motivano la ripresa delle trattative sulle armi chimiche alla Conferenza sul disarmo di Ginevra anche se la prima seria iniziativa di questa seconda fase del disarmo chimico si concretizzerà al di fuori da questa conferenza.

1979 - “CARTA DI ALGERI”
Dichiarazione Universale dei Diritti dei popoli
Dichiarata da Lelio Basso ad Algeri il 4 luglio 1976 stabilisce i diritti fondamentali dei popoli:

· all’ESISTENZA,
· all’AUTODETERMINAZIONE,
· alle RISORSE,
· alla CULTURA,
· all’AMBIENTE

SEZIONE I – DIRITTO ALL’ESISTENZA
Articolo 1 Ogni popolo ha diritto all’esistenza
Articolo 2 Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale
Articolo 3 Ogni popolo ha diritto a conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione
Articolo 4 Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro o tortura, persecuzione, deportazione, espulsione o essere sottoposto a condizioni di vita da compromettere l’identità o l’integrità del popolo a cui appartiene.
SEZIONE II - DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA
Articolo 5 Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.
Articolo 6 Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.
Articolo 7 Ogni popolo ha il diritto a un governo democratico che rappresenti l'insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

1980 – CONVENZIONE SULLA LIMITAZIONE E DIVIETO DELLE BOMBE INCENDIARIE. Il 10 ottobre del 1980 la “Convenzione di Ginevra” limita o vieta l'uso di alcune tipologie di armi (armi incendiarie, laser accecanti, mine anticarro e antiuomo) che possono colpire in modo indiscriminato o possono essere causa di effetti traumatici eccessivi. Il protocollo III limita l'uso degli ordigni incendiari, ad esempio il napalm, agli obiettivi militari, li vieta assolutamente in zone dove sono presenti civili. Gli Stati possono limitarsi a firmare questa convenzione separatamente i quattro protocolli.
Gli Stati Uniti hanno rifiutato di firmare il protocollo sulle armi incendiarie (napalm).
(scarica il documento in italiano in formato PDF)

1985 - “AUSTRALIA GROUP”
Il Governo australiano invita gli Stati occidentali a formare un gruppo informale incaricato di prevenire l’esportazione di composti utilizzabili per la produzione delle armi chimiche. 15 Paesi tra cui l’Italia vi aderiranno.

1989 - La Francia è Paese depositario del Protocollo di Ginevra del 1925 e organizza una conferenza alla fine della quale i circa 150 Paesi partecipanti dichiareranno il proprio impegno al rifiuto di impiegare le armi chimiche attraverso la totale eliminazione delle stesse.

1990 - ACCORDI BILATERALI STATI UNITI e URSS
George Herbert Walker Bush e Michail Gorbachev firmano l’accordo per la distruzione e la non produzione di armi chimiche

ACCORDI START
1991 – ACCORDI START I (Strategic Arms Reduction Talks): riguardano il numero di testate nucleari che ogni paese si impegna a eliminare.
1993 – ACCORDI START II, che riduce ulteriormente il numero di testate nucleari, è stato firmato nel 1993. Lo Start III non è stato ancora ratificato dal Congresso americano.
1997– ACCORDI START III è stato concluso ad Helsinki nel 1993 ma non è stato ancora ratificato dal Congresso americano.

1993 - “CONVENZIONE DI PARIGI”
Rappresenta uno dei maggiori successi di diplomazia internazionale per il disarmo.
Mette definitivamente al bando delle armi chimiche. Approvata dalle Nazioni Unite il testo definitivo viene reso disponibile a tutti gli Stati che con la firma si impegnano alla sua applicazione. Firmata nel 1993 entra in vigore nel 1997.
Proibisce lo SVILUPPO – PRODUZIONE – IMMAGAZZINAMENTO – TRASFERIMENTO - USO delle Armi chimiche e impone la loro totale DISTRUZIONE.
Guardiano di questa convenzione e’ l’OPAC con sede all’ Aja.

1993 - “CONVENZIONE DI PARIGI MOSCA – WASHINGTON”
Così come la Convenzione di Parigi si era occupata delle armi chimiche questa convenzione ne estende le proibizioni anche alle armi batteriologiche.

1993 - CONVENZIONE SULL’INTERDIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE: firmata il 13 gennaio 1993 da 125 stati, vieta le armi chimiche e ne impone la distruzione. Finora è stata ratificata da 145 stati.

1995 – “TRATTATO SULL'INTERDIZIONE COMPLETA DEI TEST, CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty): concluso nel 1995, è stato firmato finora da 165 stati tra cui la Russia e gli Stati uniti. Ma solo 92 paesi lo hanno ratificato e tra questi non figurano gli Stati uniti.

1995 L’INTESA DI WASSENNAAR (senza valore giuridico vincolante), Firmata nel dicembre 1995, riunisce 33 paesi produttori di armi ad alta tecnologia e definisce quelle che non devono essere esportate verso alcuni paesi.

1997 – CONVENZIONE SUL DIVIETO DELLE ARMI CHIMICHE. Trattasi di una convenzione dell 'agenzia OPCW (organizzazione per la proibizione delle armi chimiche), promossa dall'Onu per affrontare queste problematiche, firmata anche dagli Stati Uniti, vieta l'uso la produzione, lo sviluppo e lo stoccaggio delle armi chimiche. Definisce arma chimica ogni sostanza che attraverso un "processo chimico" provoca in modo indiscriminato la morte, l' inabilita' temporanea o definitiva, di uomini e animali. L'agente chimico Fosforo Bianco usato in modo massiccio in zone dove sono presenti civili, puo' essere considerato "arma chimica".
(vai al sito dell'OPCW)

1998 – CODICE PENALE INTERNAZIONALE
Adottato con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998 che ha istituito la Corte Penale Internazionale permanente dell’Aja. Stabilisce gli atti vietati e penalmente perseguiti.
Art. 7 Crimini contro l’umanità
Art. 8 Crimini di guerra

L’uso del fosforo bianco costituisce arma chimica e proibita laddove sia sistematicamente e volontariamente utilizzato per arrecare grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute delle persone siano esse militari che civili.

Gli Stati Uniti d’America non hanno sottoscritto il Trattato di Roma purtuttavia se andiamo a vedere il “General Orders n. 100”, Codice di comportamento delle armate unioniste sul campo già in vigore nel 1863 nel corso della guerra di secessione americana, possiamo verificare che in esso sono contenuti gli stessi divieti che poi ritroveremo amplificati nel Codice Penale Internazionale.

Note: D.ssa Fulgida Barattoni
Senior Human Right Officer
IPB-Italia Presidente
http://www.ipb-italia.org

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