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Pubblicazione in un newsgroup di un messaggio diffamatorio e denigratorio – danni materiali e morali – competenza territoriale.
Non è consentito fare riferimento alla molteplicità dei luoghi in cui un evento lesivo si sia contemporaneamente prodotto per effetto della diffusività del mezzo Internet. Il giudice del luogo dove una notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto si identifica nel luogo dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine che compongono il sito contenente le dichiarazioni diffamanti.24 febbraio 2001 - Tribunale di LecceIl caso mailgate.org - Ordinanza del Tribunale di Roma del 4 luglio 1998
Un news-server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio "virtuale" dell'area di discussione e se si tratta di un newsgroup non moderato, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti.4 luglio 1998 - Tribunale di Roma
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