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Trattato internazionale sul commercio delle armi (ATT)

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi
23 giugno 2012

Nel luglio del 2012 i dirigenti del mondo intero si riuniranno a New York per adottare un trattato globale il cui scopo è regolamentare il commercio internazionale di armi.

Dai dati elaborati da Amnesty International si evince che:

Ogni giorno nel mondo milioni di persone soffrono a causa delle conseguenze dirette o indirette di un commercio di armi molto poco regolamentato. Le statistiche sono eloquenti:
1500 persone muoiono ogni giorno, vittime della violenza armata;
26 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa a causa di un conflitto armato;
12 miliardi di pallottole sono prodotte ogni anno;
74% delle armi prodotte nel mondo lo sono 6 paesi: Cina, Germania, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti;
la maggior parte delle vittime dei conflitti sono civili.

Oltre alle vittime dirette, milioni di esseri umani sono costretti a vivere sotto la minaccia costante delle armi utilizzate per commettere migliaia di violazioni dei diritti umani ogni anno.

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi (ATT)

Il Parlamento europeo ,

– vista la Conferenza delle Nazioni Unite incaricata di negoziare un trattato sul commercio di armi (ATT) che si svolgerà a New York dal 2 al 27 luglio 2012,
– viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 61/89(1) del 6 dicembre 2006 dal titolo «Verso un trattato sul commercio di armi: stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali», che è stata sostenuta da 153 Stati membri delle Nazioni Unite e segna l'avvio formale del processo finalizzato all'adozione di un trattato sul commercio di armi, e 64/48(2) del 2 dicembre 2009 sul trattato sul commercio di armi, sostenuta da 153 Stati membri delle Nazioni Unite, in base alla quale è stato deciso di convocare una Conferenza delle Nazioni Unite relativa al trattato sul commercio di armi incaricata di riunirsi per quattro settimane consecutive nel 2012 al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante concernente le norme comuni internazionali più rigorose possibili sul trasferimento di armi convenzionali,
– viste la decisione del Consiglio 2010/336/PESC(3) del 14 giugno 2010 e le precedenti decisioni del Consiglio sulle attività dell'UE a sostegno del trattato sul commercio di armi,
– vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che fissa norme comuni che definisce norme comuni che disciplinano il controllo delle esportazioni di attrezzatura e tecnologia militare(4) ,
– viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, in particolare quelle del 10 dicembre 2007 e del 12 luglio 2010 relative al trattato sul commercio di armi,
– viste le sue risoluzioni del 21 giugno 2007 relative al trattato sul commercio di armi e la fissazione di criteri internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali(5) , del 13 marzo 2008 sul codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi(6) e del 4 dicembre 2008 sul codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi(7) , che sottolinea l'urgente necessità di un trattato sul commercio di armi,
– vista la risposta dell'Unione europea alla richiesta del Segretario generale delle Nazioni Unite di pronunciarsi sugli elementi di un trattato sul commercio di armi,
– viste le numerose campagne della società civile in tutto il mondo a favore di un forte e solido trattato sul commercio di armi, tra cui la campagna sul controllo delle armi e l'appello lanciato da vincitori del Premio Nobel,
– vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa(8) ,
– visto l'articolo 34 del trattato sull'Unione europea,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento,
A. considerando che non esiste alcun trattato globale vincolante sulla regolamentazione dei trasferimenti di armi convenzionali;
B. considerando che oltre 40 Stati membri delle Nazioni Unite non dispongono né di un quadro normativo nazionale per il controllo del trasferimento di armi né adempiono ad alcuna norma regionale o internazionale;
C. considerando che, secondo il Congressional Research Service degli Stati Uniti(9) , nel 2010 il valore globale stimato degli accordi sul trasferimento di armi verso i paesi in via di sviluppo ammontava a 40 355 milioni di USD e che il valore delle forniture era di 34 898 USD;
D. considerando che la risoluzione 64/48 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sollecita gli Stati membri delle Nazioni Unite a definire un efficace ed equilibrato strumento giuridicamente vincolante concernente le norme più rigorose possibile per il trasferimento di armi convenzionali e a concludere un forte e solido trattato;
E. considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha definito il trattato sul commercio di armi un «trattato giuridicamente vincolante che istituisce norme comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali»(10) , affidando agli Stati il compito di «garantire che i loro sistemi nazionali e controlli interni siano basati su norme quanto più rigorose onde evitare che le armi convenzionali siano dirottate dal mercato lecito al mercato illecito, in cui possono essere utilizzate a fini di attentati terroristici, criminalità organizzata e attività illecite diverse»(11) ;
F. considerando che il commercio di armi non controllato e non regolamentato costituisce una grave minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, ma anche alla democrazia, allo Stato di diritto e allo sviluppo sostenibile sociale ed economico; che il commercio non regolamentato di armi è un fattore che contribuisce ai conflitti armati, allo sfollamento di popolazioni, alla criminalità organizzata e al terrorismo;
G. considerando che il trattato sul commercio delle armi che sarà negoziato nel 2012 deve contenere disposizioni chiare e vincolanti che siano coerenti con le più rigorose norme internazionali, tra cui il pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;
H. considerando che un approccio unitario e coerente dell'Unione europea è fondamentale perché un tale trattato sia adottato ed efficacemente attuato a livello globale;
I. considerando che nel campo dei trasferimenti di armi non esistono impegni vincolanti che garantiscano in modo inequivocabile i diritti umani internazionali e il diritto umanitario internazionale;
J. considerando che il Consiglio ha sottolineato che non dovrebbe essere lesinato alcuno sforzo per far sì che la partecipazione alle sessioni del comitato preparatorio sia allargata quanto più possibile; che, a tal fine, il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/336/PESC sulle attività dell'UE a sostegno del trattato sul commercio di armi, nel quadro della strategia europea sulla sicurezza, allo scopo di promuovere il trattato ATT tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, la società civile e l'industria;
K. considerando che, fin dalla sua adozione, la posizione comune dell'UE che definisce norme comuni che disciplinano il controllo delle esportazioni di attrezzatura e tecnologia militare ha contribuito ad armonizzare le politiche degli Stati membri in materia di controllo delle esportazioni nazionali di armi e i suoi principi e criteri sono stati ufficialmente fatti propri da diversi paesi terzi;
L. considerando che il trattato sul commercio delle armi deve rafforzare la responsabilità e che la sua attuazione deve essere aperta e trasparente;
M. considerando che la Carta delle Nazioni Unite conferisce diritti e responsabilità agli Stati membri delle Nazioni Unite, tra cui il diritto intrinseco di tutti gli Stati all'autotutela individuale o collettiva sancito dall'articolo 51;
Trasparenza e responsabilità – il fondamento di un solido trattato sul commercio di armi
1. rileva che il valore delle esportazioni mondiali ha continuato a crescere nonostante la crisi economica e finanziaria e che gli Stati membri dell'UE rappresentano costantemente circa il 30% di tutte le esportazioni e sono tra i principali produttori ed esportatori di armi nel mondo(12) ; sottolinea pertanto che l'UE non solo ha la responsabilità di sviluppare un commercio di armi regolamentato e più trasparente e controllato a livello globale, nonché di contribuire ad esso, ma che ciò è anche nel suo interesse;
2. osserva che un commercio delle armi insufficientemente regolamentato, non controllato e opaco si traduce in un commercio di armi irresponsabile che ha provocato inutili sofferenze, ha alimentato conflitti armati, instabilità, attacchi terroristici e corruzione, ha compromesso il buon governo e lo sviluppo socio-economico ed è stato all'origine di rovesciamenti di governi eletti democraticamente nonché violazioni dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;
3. chiede pertanto che i negoziati del luglio 2012 relativi a un trattato internazionale giuridicamente vincolante sul commercio di armi segni un passo avanti di portata storica, attraverso una maggiore trasparenza e responsabilità, fissando le norme e i criteri internazionali più rigorosi in materia di valutazioni delle decisioni sul trasferimento, l'importazione e l'esportazione di armi convenzionali;
4. invita la comunità internazionale a dimostrare il proprio impegno a disciplinare il commercio internazionale di armi avvalendosi pienamente del regolamento al fine di giungere ad un accordo su di un testo organico che contempli tutte le principali questioni necessarie per un solido trattato da concordare nel corso della Conferenza del luglio 2012;
5. chiede un rapido negoziato, nonché un'adozione ed un'entrata in vigore urgenti, di un trattato delle Nazioni Unite globale e completo sul commercio di armi;
Campo d'applicazione
6. sottolinea che un trattato efficace dovrebbe contemplare lo spettro più ampio possibile di attività relative al commercio di armi convenzionali, compresi l'importazione, l'esportazione, il trasferimento (compreso il transito e il trasbordo nonché l'importazione e l'importazione temporanee e la riesportazione), la produzione su licenza estera, la gestione delle scorte e tutti i servizi connessi, compresi l'intermediazione, il trasporto e il finanziamento;
7. ritiene che un trattato efficace debba contemplare tutti gli aspetti del commercio di armi convenzionali compresi i trasferimenti tra Stati, i trasferimenti da Stati a utenti finali privati, le vendite commerciali e i noleggi nonché i prestiti, i doni, gli aiuti o qualsiasi altra forma di trasferimento;
8. ritiene che un trattato efficace debba contemplare anche la più ampia gamma di armi convenzionali, compresi le armi di piccolo calibro e le armi e munizioni leggere, i trasferimenti immateriali, i beni a duplice uso, i componenti e le tecnologie associate al loro uso, la produzione o la manutenzione per uso a fini militari o per altre finalità di mantenimento della sicurezza e applicazione della legge;
9. ritiene che occorra accordare la debita attenzione alla marcatura e alla tracciabilità delle armi e delle munizioni convenzionali al fine di rafforzare la responsabilità e prevenire il dirottamento dei trasferimenti di armi verso destinatari illegali;
Criteri e norme internazionali
10. ritiene che il successo a lungo termine dell'ATT dipenda dall'adozione di un insieme di norme quanto più rigoroso, solido e chiaro possibile;
11. chiede che l'ATT ricordi agli Stati contraenti che tutte le decisioni relative a trasferimenti di armi dovrebbero rispettare pienamente i loro impegni internazionali, in particolare per quanto riguarda il diritto internazionale sui diritti umani, il diritto umanitario internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, comprese le sanzioni e gli embarghi sulle armi delle organizzazioni regionali e del Consiglio di sicurezza dell'ONU; ritiene che gli Stati contraenti non possano trasferire armi a paesi nei quali esiste un rischio reale che vengano utilizzate per commettere o facilitare gravi violazioni del diritto internazionale sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, tra cui genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;
12. chiede con insistenza agli Stati membri delle Nazioni Unite di adottare criteri vincolanti (da svilupparsi sotto forma di norme internazionali) atti a guidare i responsabili politici in materia di esportazioni di armi; ritiene che, in particolare, essi dovrebbero comprendere i riscontri storici del paese di destinazione in materia di buon governo, democrazia, Stato di diritto, diritti umani, non proliferazione, lotta alla corruzione, rischio di dirottamento, impatto sulla sviluppo socio-economico del paese nonché il mantenimento della pace e della sicurezza regionale; è del parere che vadano stabiliti nel trattato specifici criteri anticorruzione;
13. invita il VP/AR e gli Stati membri dell'UE a promuovere l'inclusione di meccanismi efficaci anticorruzione nel futuro trattato, come stabilito al paragrafo 3 della dichiarazione dell'UE del 12 luglio 2011; ricorda la necessità di inserire un riferimento alla corruzione, il quale sia coerente con i pertinenti strumenti internazionali applicabili, e di prendere misure adeguate intese a prevenire tale reato;
14. chiede che tali criteri siano fissati sotto forma di orientamenti operativi comuni in materia di valutazione dei rischi quale base per adottare decisioni relative a trasferimenti di armi;
15. invita l'Unione europea, indipendentemente dall'esito dei negoziati ATT, a continuare a mantenere i più elevati standard possibili nell'interpretazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio e dei suoi otto criteri, in particolare per quanto riguarda il diritto internazionale sui diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
Misure di attuazione e notifica
16. sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace e credibile dell'ATT che ponga l'accento sulla responsabilità e la trasparenza degli Stati contraenti e la necessità di rafforzare il coordinamento tra le autorità competenti;
17. sottolinea che un solido ATT deve contenere disposizioni e parametri di riferimento che impegnino gli Stati contraenti ad adottare normative nazionali e ad istituire un'autorità nazionale responsabile del controllo dei prodotti contemplati dal trattato e del rispetto di tutti i requisiti in materia di notifica e attuazione; ritiene che l'attuazione dell'ATT debba includere controlli sugli utenti finali e sulle attività di intermediazione, tra cui la registrazione degli operatori e la concessione di licenze per le loro attività, la comunicazione da parte dei richiedenti delle informazioni necessarie e di tutti i documenti giustificativi prima del rilascio di un'autorizzazione di esportazione, nonché le misure legislative atte a rendere penalmente perseguibili tutti i trasferimenti di armi convenzionali non autorizzati dall'autorità nazionale o non conformi al trattato;
18. ritiene che l'effettiva attuazione del trattato dipenderà dalla promozione della trasparenza e dello scambio di informazioni e migliori prassi tra gli Stati contraenti in merito alle decisioni relative alle esportazioni, alle importazioni e al trasferimento delle armi;
19. ritiene che l'esperienza maturata con l'evoluzione del registro delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali favorirà il consolidamento di tale trasparenza e scambio di informazioni e chiede l'ulteriore ampliamento delle categorie di armi contenute nel registro, comprese le piccole armi e le armi e munizioni leggere;
20. chiede quindi che l'ATT contenga disposizioni chiare e rigorose affinché gli Stati contraenti riferiscano annualmente su tutte le decisioni in materia di trasferimento di armi, comprese le informazioni sui tipi, gli importi e i destinatari delle attrezzature autorizzate per il trasferimento, e sull'attuazione del pieno campo di applicazione e dell'integralità delle disposizioni del trattato; chiede che l'ATT imponga altresì agli Stati contraenti di istituire un sistema dettagliato per la conservazione, per almeno venti anni, della documentazione relativa a tutti gli scambi e le transazioni internazionali gestiti attraverso i loro sistemi di controllo nazionali;
21. chiede l'istituzione di una specifica Unità di attuazione e sostegno dell'ATT, le cui responsabilità dovrebbero comprendere la compilazione e l'analisi delle relazioni degli Stati contraenti e la pubblicazione, da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, di una relazione annuale contenente ulteriori proposte per il rafforzamento delle disposizioni operative del trattato; chiede che all'Unità di attuazione e sostegno dell'ATT sia conferito anche il diritto di analizzare dati relativi a trasferimenti di armi e individuare discrepanze e potenziali violazioni del trattato e di riferire all'Assemblea degli Stati contraenti;
22. chiede che tutte queste relazioni siano rese pubbliche;
23. chiede che si tengano assemblee annuali degli Stati contraenti nonché una conferenza di verifica quinquennale, alle quali dovrebbero essere incoraggiate a partecipare le organizzazioni della società civile;
24. ritiene che il successo a lungo termine dell'ATT dipenda dalla piena trasparenza e responsabilità nei confronti delle autorità nazionali competenti, compresi gli organi di controllo parlamentare nei paesi esportatori e importatori; chiede, pertanto, solidi meccanismi di trasparenza, tra cui una relazione annuale, al fine di rafforzare il ruolo dei parlamenti nel chiedere conto ai loro governi delle decisioni adottate in materia di esportazioni, importazioni e trasferimenti di armi;
25. ritiene che ad ogni Stato contraente che chieda un sostegno in materia di attuazione dei propri impegni ai sensi del trattato sul commercio delle armi debbano essere forniti il necessario supporto e assistenza tecnica; invita l'Unione europea a portare avanti le proprie attività nel campo della sensibilizzazione e a rafforzare la propria assistenza in settori quali, l'assistenza legislativa, il consolidamento istituzionale, il sostegno amministrativo nonché il sostegno al miglioramento delle competenze nazionali presso tutti gli organi coinvolti nel sistema di controllo dei trasferimenti, comprese le organizzazioni della società civile e i parlamenti;
Il ruolo dell'Unione europea e del Parlamento europeo
26. riconosce il ruolo coerente e costante svolto dall'UE e dai suoi Stati membri a sostegno del processo internazionale mirante alla definizione di un trattato sul commercio di armi; chiede un impegno costante e un'opera di sensibilizzazione in vista della conferenza, anche al più alto livello politico, attraverso iniziative e vertici precedenti la conferenza di luglio, nonché nel corso del processo di ratifica e di attuazione;
27. ritiene che la risposta dell'UE alla richiesta del Segretario generale dell'ONU di pronunciarsi in merito agli elementi di un trattato sul commercio di armi costituisca la base adeguata per un'azione coordinata degli Stati membri dell'UE in occasione della Conferenza internazionale ATT;
28. sollecita il VP/AR a impegnarsi in consultazioni approfondite e in sforzi di coordinamento con tutti gli Stati membri dell'UE al fine di garantire che l'Unione europea parli con una sola voce e promuova una posizione forte;
29. invita gli Stati membri, conformemente al loro impegno emanante dal trattato di Lisbona, a sostenere nel corso della conferenza le posizioni dell'Unione espresse nella risposta al Segretario generale dell'ONU, al fine di garantire un risultato ambizioso ed un solido trattato sul commercio di armi; invita pertanto gli Stati membri dell'UE a dichiarare in modo esplicito ed inequivocabile il loro pieno sostegno alla delegazione dell'Unione europea che partecipa ai negoziati;
30. esorta il VP/AR e gli Stati membri a promuovere la solidità per quanto concerne il contenuto e i membri del futuro trattato; sollecita gli Stati Uniti ad abbandonare la posizione secondo la quale il trattato sul commercio di armi deve essere negoziato sulla base del consenso;
31. si compiace della dichiarazione dell'AR/VP, conforme all'articolo 34, paragrafo 1, del trattato di Lisbona, nella quale presenterà al Parlamento la posizione dell'UE in vista della Conferenza;

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, alle Nazioni Unite e ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE.

(1)
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/499/77/PDF/N0649977.pdf?OpenElement
(2)
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/464/71/PDF/N0946471.pdf?OpenElement
(3)
GU L 152 del 18.6.2010, pag.14.
(4)
GU L 335 del 13.12.2008, p. 99.
(5)
GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 342.
(6)
GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 48.
(7)
GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 2.
(8)
GU L 146 del 10.06.09, p. 1.
(9)
http://www.sipri.org:9090/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_states/CRS_Report_DN_03-10.pdf/view
(10)
Risoluzione 61/89 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
(11)
Risoluzione 63/240 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
(12)
Dati ripresi dai valori indicativi di andamento elaborati dal SIPRI (espressi in dollari USA ai prezzi del 1990) e accessibili al seguente indirizzo: http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background/explanations2_default.

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