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Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi

2 giugno 1998
Consiglio Affari generali dell'Unione europea

Il Consiglio dell'Unione Europea

BASANDOSI sui Criteri Comuni concordati durante i Consigli d'Europa tenutisi a Lussemburgo e Lisbona nel 1991 e 1992,

RICONOSCENDO la specifica responsabilità degli Stati sul commercio di armi,

DETERMINATO a definire elevati standard comuni che dovrebbero essere considerati base per la gestione e le limitazioni nei trasferimenti di armi convenzionali da tutti gli Stati Membri EU, e a potenziare lo scambio di informazioni rilevanti nell'ottica di perseguire una maggiore trasparenza,

DETERMINATO a prevenire l'esportazione di equipaggiamenti che potrebbero essere usati per per repressione interna o aggressione internazionale, o contribuire ad instabilità regionale,

AUSPICANDO nel settore del CFSP di rafforzare la loro cooperazione e di promuovere la loro convergenza nel campo dell'export di armi,

NOTANDO le misure complementari adottat dall'EU contro il traffico illecito, sotto forma del Programma EU per Prevenire e Combattere il Traffico Illecito di Armi Convenzionali,

RICONOSCENDO la volontà degli Stati Membri EU di mantenere l'industria della difesa come parte della loro base industriale ed i loro sforzi per la difesa,

RICONOSCENDO che gli Stati hanno il diritto di trasferire gli strumenti di auto-difesa,coerente con il diritto all'autodifesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite,

ha adottato il seguente Codice di Condotta e relative disposizioni operative:

CRITERIO UNO

Rispetto degli impegni internazionali degli Stati membri EU, in particolare delle sanzioni decretate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di quelle decretate dall'Unione, degli accordi sulla non-proliferazione e su altri punti, così come degli altri obblighi internazionali.

Una licenza d'esportazione dovrebbe essere negata qualora la concessione risulti incongruente, tra l'altro, con:

a) gli obblighi internazionali degli stati membri ed i loro impegni per sostenere gli embarghi sulle armi UN, OSCE, EU;

b) gli obblighi internazionali degli Stati membri relativi al Trattato di Non-Proliferazione, alla Convenzione sulleArmi Biologiche e Tossiche e alla Convenzione sulle Armi Chimiche;

c) gli impegni nell'ambito del Gruppo Australia, del Regime di Controllo sulla Tecnologia Missilistica, del Gruppo di Fornitori Nucleari e del Wassenaar Arrangement;

d) l'impegno a non esportare alcun tipo di mine antipersona.

CRITERIO DUE

Il rispetto dei diritti umani da parte del Paese di destinazione finale.

Dopo una valutazione sul comportamento del Paese ricevente rispetto ai proncipi fondamentali della legislazione internazionale in materia di diritti umani, gli Stati membri dovranno:

a) negare la licenza di esportazione qualora vi sia un rischio evidente che il trasferimento proposto possa venire utilizzato per repressione interna;

b) impiegare particolare cautela ed attenzione nella concessione di licenze, valutando caso per caso e tenendo in considerazione la natura dell'equipaggiamento, verso Paesi dove siano state accertate gravi violazioni dei diritti umani dagli organi competenti delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea.

A questi fini, gli equipaggiamenti che potrebbero essere usati per la repressione interna dovranno includere, tra l'altro, equipaggiamenti dove sia evidente per essi o per equipaggiamenti simili l'utilizzo per repressione interna da parte dell'utilizzatore finale, o laddove vi sia ragione di credere che l'equipaggiamento venga dirottato per repressione interna dall'utilizzo o dall'utilizzatore finali stabiliti. In linea con il paragrafo 1 di questo Codice, la natura dell'equipaggiamento dovrà essere valutata con attenzione, in modo particolare se esso è concepito a scopo di sicurezza. Per repressione interna si intenda, tra l'altro, tortura o oltro trattamento o punizione crudele, disumana o degradante, esecuzioni sommarie o arbitrarie, sparizioni, detenzioni arbitrarie o altre gravi violazioni delle libertà fondamentali sancite nei principali strumenti legislativi internazionali in materia di diritti umani, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e il Patto sui Diritti Civili e Politici.

CRITERIO TRE

La situazione interna del paese di destinazione finale, in funzione dell'esistenza di tensioni o conflitti armati.

Gli Stati membri non consentiranno esportazioni che potrebbero provocare o prolungare conflitti armati o aggravare tensioni o conflitti esistenti nel Paese di destinazione finale.

CRITERIO QUATTRO

Mantenimento della pace, sicurezza e stabilità regionale.

Gli Stati membri non concederanno licenze d'esportazione qualora vi sia il rischio evidente che il destinatario utilizzi il materiale da esportare per aggredire un altro Paese o per rivendicare con la forza un territorio.

Nella valutazione di tali rischi, gli Stati membri dell'Unione Europea terranno in considerazione, tra l'altro:

a) l'esistenza della possibilità di conflitti armati tra il Paese ricevente ed un altro;

b) la rivendicazione di territori nei confronti di un Paese confinante che il ricevente abbia in passato cercato o minacciato di conquistare con l'uso della forza;

c) se l'equipaggiamento possa essere usato in altro modo rispetto alla legittima sicurezza e difesa nazionale;

d) la necessità di non compromettere la stabilità regionale in alcun modo.

CRITERIO CINQUE

La sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori la cui politica estera dipenda dalla responsabilità di uno Stato membro, così come dei Paesi alleati o amici.

Gli Stati membri dovranno tenere in considerazione:

a) il potenziale impatto dell'esportazione proposta sugli interessi di difesa e sicurezza propri e dei Paesi amici, alleati o degli altri Stati membri, riconoscendo che questo fattore non può contrastare con i criteri di rispetto dei diritti umani e di pace, sicurezza e stabilità regionale;

b) il rischio che i materiali vengano utilizzati contro le loro forze di sicurezza o di Paesi amici, alleati o di altri stati membri;

c) il rischio di involontario trasferimento di tecnologia.

CRITERIO SEI

Atteggiamento del Paese acquirente nei confronti della comunità internazionale , con particolare attenzione al suo comportamento nei confronti del terrorismo, alla natura delle sue alleanze e al rispetto del diritto internazionale.

Gli Stati membri terranno in considerazione tra l'altro il precedente comportamento del Paese acquirente rispetto a:

a) il suo supporto o incoraggiamento al terrorismo o al crimine organizzato internazionale;

b) la sua conformità agli impegni internazionali, in particolare il non-ricorso alla forza, previsto dal diritto umanitario internazionale applicabile a conflitti internazionali e non-internazionali;

c) il suo impegno per la non-proliferazione e in altri settori sul controllo di armi e disarmo, in particolare la firma, ratifica ed implementazione delle principali convenzioni sul controllo di armi e sul disarmo riportate nel paragrafo b) del Criterio Uno.

CRITERIO SETTE

L'esistenza del rischio che l'equipaggiamento possa essere deviato all'interno del Paese acquirente o verso destinazioni indesiderate.

Nella valutazione dell'impatto dell'esportazione proposta sul Paese importatore ed il rischio che il materiale esportato possa essere deviato verso un utilizzatore indesiderato, si dovranno tenere in considerazione i seguenti punti:

a) gli interessi di legittima difesa e sicurezza interna dello Stato ricevente, inclusa ogni partecipazione ad attività di peace-keeping sotto patrocinio ONU o di altri organismi;

b) la capacità tecnologica dello Stato ricevente di utilizzare l'equipaggiamento;

c) la capacità dello Stato ricevente di esercitare effettivi controlli sul materiale esportato;

d) il rischio che le armi siano ri-esportate oppure deviate verso organizzazioni terroristiche
( un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata in questo contesto agli equipaggiamenti anti-terrorismo).

CRITERIO OTTO

La compatibilità delle esportazioni d'armi con la capacità tecnica ed economica delloStato ricevente, tenuto conto del fatto che gli Stati dovrebbero soddisfare le proprie esigenze legittime di sicurezza e di difesa con un coinvolgimento minimo delle risorse umane ed economiche per gli armamenti.

Gli Stati membri dovranno considerare se, alla luce delle informazioni provenienti da fonti autorevoli quali i rapporti delll'UNDP, della Banca Mondiale, del FMI e dell'OECD, l'esportazione proposta possa ostacolare lo sviluppo sostenibile del Paese ricevente. Dovranno considerare in questo contesto i rispettivi livelli di spesa militare e sociale del Paese ricevente, considerando anche ogni tipo di aiuto EU o bilaterale.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. Ogni Stato membro EU valuterà ogni singola richiesta di licenza d'esportazione di equipaggiamenti militari in contrasto con i principi del Codice di Condotta.

2. Questo Codice non ostacolerà il diritto degli Stati membri di operare politiche nazionali più restrittive.

3. Gli Stati EU, attraverso canali diplomatici faranno circolare informazioni dettagliate sulle licenze per trasferimenti militari rifiutate sulla base del Codice di Condotta , con una spiegazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto al rifiuto. I dettagli da notificare sono descritti secondo un modello prestabilito di cui all'Appendice A. Ogni Stato membro, prima di concedere una licenza rifiutata per uno stesso tipo di trasferimento nei tre anni precedenti da un altro Stato membro, dovrà prima consultare lo Stato o gli Stati che hanno negato la vendita. Se, in seguito alle consultazioni, lo Stato membro decidesse comunque di concedere la licenza, dovrà renderlo noto allo Stato o agli Stati autori del divieto, fornendo una spiegazione dettagliata delle sue ragioni.

La decisione di autorizzare o negare qualsiasi trasferimento militare rimane di competenza nazionale di ogni Stato membro.Un rifiuto di concessione ha luogo allorquando uno Stato membro rifiuti di autorizzare la vendita effettiva o la consegna del materiale per l'equipaggiamento, laddove una vendita sarebbe altrimenti giunta a termine o si fosse concluso il contratto. Per questi scopi, un rifiuto notificabile potrebbe, secondo le procedure nazionali, includere il rifiuto del permesso ad iniziare contrattazioni o una risposta negativa ad una prima formale richiesta per un particolare ordine.

4. Gli Stati membri EU dovranno mantenere la riservatezza su tali divieti e consultazioni e non utilizzarli per vantaggi commerciali.

5. Gli Stati membri EU si impegneranno per adottare al più presto una lista comune di equipaggiamenti militari sotto controllo del Codice, basata su corrispondenti liste nazionali ed internazionali. Fino ad allora il Codice opererà sulla base di liste di controllo nazionali inserendo, dove necessario, materiali inclusi in importanti liste internazionali.

6. I criteri espressi in questo Codice e le procedure di consultazione previste dal paragrafo 3 di queste disposizioni operative dovranno essere applicati anche ai materiali dual-use come specificato nell'Appendice 1 della Decisione del Consiglio 94/94.2/CFSP , qualora vi sia ragione di credere che gli utilizzatori finali di tali materiali siano le forze armate o forze di sicurezza interna o altri organismi simili nel Paese ricevente.

7. Al fine di massimizzare l'efficacia di questo Codice, gli Stati membri EU lavoreranno nell'ambito del CFSP per rafforzare la loro cooperazione e promuovere un'armonizzazione nelle politiche di esportazione di armi.

8. Ogni Stato membro EU farà circolare tra gli altri partners EU in modo confidenziale un rapporto sulle sue esportazioni di difesa e sulla sua implementazione del Codice. Questi rapporti saranno discussi durante un meeting annuale convocato nell'ambito CFSP. Dovrà anche analizzarel'applicazione del Codice, identificare ogni miglioramento necessario e sottoporre al Consiglio un rapporto conclusivo, basato sui contributi degli Stati membri.

9. Gli Stati membri dovranno valutare, nei modi opportuni, in collaborazione con il CFSP la situazione dei potenziali o effettivi riceventi di armi dagli Stati membri EU, alla luce dei principi e dei criteri del Codice di Condotta.

10. Si riconosce che gli Stati membri, dove opportuno, possono anche tenere conto dell'effetto di esportazioni proposte sui loro interessi economici, sociali, commerciali ed industriali, ma che queste considerazioni non dovranno contrastare con l'applicazione dei criteri suddetti.

11. Gli Stati membri EU useranno ogni miglior sforzo per incoraggiare altri Paesi esportatori di armamenti a sottoscrivere i principi di questo Codice di Condotta.

12. Questo Codice di Condotta con le relative disposizioni operative sostituirà ogni precedente elaborazione dei Criteri Comuni del 1991 e 1992.

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