Decreto-Legge Urbani sul Peer-to-Peer (bozza)
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
provvedimenti in materia di beni ed attività culturali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del .......;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro della giustizia, del
Ministro delle comunicazioni e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere
cinematografiche e assimilate
1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, è inserita la lettera a-bis):
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via
telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra
utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi
genere;".
2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico
per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file
tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi
genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera
cinematografica o parte di essa, è punito, purché il
fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca
degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di
un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione
amministrativa è aumentata a Euro 2000 se le violazion di cu al
presente comma sono commesse mediante l'uso di comunicazioni criptate o
con modalità idonee ad occultarle.
4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad
incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le
sanzioni accessorie previste al medesimo comma.".
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la
repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2
dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i
fornitori di connettività e di servizi comunicano alle
Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli
articoli 14, 15 e 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte
le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i
contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto
effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le
fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e
all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni,provvedono ad informarne il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autor
ità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14,
15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è
punita con unasanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000
euro. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6, è
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.