Ambiente, si preannuncia una devastazione per il paese
La mancata introduzione dei reati ambientali nel codice penale, la depenalizzazione dei reati paesaggistici nelle aree tutelate potenziale grimaldello per sanare abusi edilizi, una nuova classificazione dei rifiuti che aprirà le porte al "riciclaggio" di materiali pericolosi, una spada di Damocle sulla composizione della commissione di 24 saggi di nomina governativa chiamata a riscrivere da cima a fondo le norme ambientali.
Sono questi i punti più devastanti della legge delega in materia di ambiente che la Camera ha appena approvato. Una delega che non solo affida al ministero dell'ambiente il compito di una revisione radicale delle norme che regolano ben sette settori ma che impone già una serie di regole immediatamente efficaci. Ribadiamo che un riordino della normativa ambientale è indubbiamente necessario ma, data la delicatezza e complessità dei temi, e stante l'inevitabile intreccio tra leggi e settori solo in apparenza indipendenti, riteniamo che la riforma, perché di riforma si tratta e non di semplice "riordino e coordinamento", sarebbe dovuta essere discussa e approvata dal Parlamento e non da una commissione di esperti esterni di nomina ministeriale. Ricordiamo infatti che le associazioni ambientaliste sono tutt'altro che contrarie a un riordino e a una semplificazione delle principali materie del diritto all'ambiente, anzi da tempo hanno avanzato la proposta di una "Legge quadro per la tutela dell'ambiente": una legge che stabilisca pochi e chiari principi generali di tutela ambientale, finora non codificati, che servano da linee guida inderogabili per le singole normative di settore, completata con testi unici che fissino i dettagli e le regolamentazioni per ogni singola materia.
L'importazioni di rottami
Ma vediamo quali sono le novità che avranno effetto immediato. I commi dal 25 al 31 sanciscono di fatto la libertà di importazione dall'estero dei rottami e del loro incenerimento. Gli scarti di lavorazione ferrosi diventano automaticamente non pericolosi e potranno essere infatti bruciati in cementifici o centrali elettriche eludendo i limiti nazionali e quelli dell'Ue per le emissioni e in spregio degli standard sanitari e ambientali.
Si stabilisce infatti che gli scarti in questione sono considerati rifiuti solo quando "sono conferiti a sistema di trasporto e gestione dei rifiuti", mentre non lo sono più se destinati ai "cicli produttivi siderurgici e metallurgici". Vengono inoltre depotenziati i controlli sulla filiera dei rifiuti metallici pericolosi (anche radioattivi) facendo aumentare il rischio di illeciti e di traffici illegali.
Il condonicchio
Riguardano quello che potremmo definire un "condonicchio" invece i commi dal 36 al 39, ovvero la depenalizzazione dei reati paesaggistici si prevede la "sanatoria" di opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale e l'estinzione dei reati compiuti da chi ha costruito l'opera o realizzato una trasformazione territoriale, senza la prescritta autorizzazione. Che la sanatoria sia prevista per ipotesi "minori" di abusi (sembra essere esclusa per lavori che comportino aumento di volumetrie) non ne diminuisce la gravità, perché nei fatti, vanifica l'efficacia del vincolo paesaggistico, introducendo la possibilità di condonare in modo generalizzato e permanente opere realizzate senza autorizzazione. Il "condonicchio" non stabilisce procedure certe circa l'autorità amministrativa che sarebbe preposta ad eseguire l'accertamento di "compatibilità paesaggistica" né definisce criteri oggettivi in base al quale eseguire l'accertamento e dare il via libera alla sanatoria, rimettendo quindi qualsiasi decisione a una valutazione discrezionale da parte delle "autorità competenti".
Altri punti controversi sono contenuti nei commi 37, 38 e 39, dove si stabilisce che "per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica".
In parole povere si tratta di un vero e proprio condono per i reati in materia paesaggistica che si aggiunge alla legge sull'ultimo condono edilizio per la quale era possibile sottoporre a condono unicamente le opere eseguite prima della data di imposizione del vincolo.
Per il futuro invece la legge delega al Governo il compito di emanare uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in tema di ambiente vigenti nel nostro paese attraverso la redazione di testi unici riguardanti la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione; la gestione delle aree protette, la conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, le procedure per la valutazione di impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ipcc), la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.
Per l'elaborazione delle nuove norme viene istituita una commissione di 24 membri scelti tra professori universitari, dirigenti di istituti di ricerca ed esperti di "alta qualificazione" presieduta dal ministro Matteoli che nell'arco di un anno è chiamata a garantire il "coordinamento complessivo delle attività" legislative.
La delega fissa il termine di un anno, tre mesi e 5 giorni per completare la riscrittura dei testi e completare l'iter legislativo, mentre ci sono altri due anni di tempo per procedere alla definizione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati.
Non ci aspetta un facile futuro.
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