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L'on. Elisabetta Zamparutti appoggia la campagna sul benzo(a)pirene

"Il governo riveda le norme peggiorative sul benzo(a)pirene"

Presentata una nuova risoluzione per domani. Il testo è stringente e accoglie le richieste di PeaceLink. Elisabetta Zamparutti ha spiegato: “Cosa significa per un bambino respirare un nanogrammo (miliardesimo di grammo) di benzo(a)pirene a metro cubo? Significa inalare un equivalente di oltre 750 sigarette all’anno. Se poi si considera che il benzo(a)pirene è sempre associato ad altri cancerogeni, si arriva ad un impatto cancerogeno di 2750 sigarette annue come ha documentato Peacelink.”
12 ottobre 2010

COMUNICATO STAMPA

SMOG. E. ZAMPARUTTI (RADICALI), IL GOVERNO RIVEDA DLGS BENZO(A)PIRENE

Elisabetta Zamparutti, deputata radicale in Commissione ambiente, annuncia la presentazione di una risoluzione in Commissione dove, su iniziativa di Alessandro Bratti (PD), è incardinata una discussione perché sia rivisto il Dlgs benzo(a)pirene.

La deputata radicale ha dichiarato:

“E’ gravissimo quanto ha fatto il Governo con il decreto legislativo 155/2010 che posticipa dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2012 l’obbligo di non sforare il valore di 1 nanogrammo (miliardesimo di grammo) a metro cubo per il benzo(a)pirene, pericolosissima sostanza cancerogena, un evidente favore agli inquinatori, in particolare all’Ilva di Taranto che era all’origine – secondo l’Arpa Puglia – degli sforamenti registrati a Taranto nel quartiere più vicino all’acciaieria.”
Elisabetta Zamparutti ha spiegato: “Cosa significa per un bambino respirare un nanogrammo (miliardesimo di grammo) di benzo(a)pirene a metro cubo? Significa inalare un equivalente di oltre 750 sigarette all’anno. Se poi si considera che il benzo(a)pirene è sempre associato ad altri cancerogeni, si arriva ad un impatto cancerogeno di 2750 sigarette annue come ha documentato Peacelink.”
La parlamentare radicale ha poi detto: “Bisogna ripristinate le norme di tutela della salute che il governo ha tolto di mezzo abrogando il dlsg 152/2007 e sostituendolo con norme depotenziate contenute nel dlgs 155/2010, intitolato beffardamente “per un’aria più pulita.
In particolare vogliamo che:
1) ripristinare, per le aree urbane con oltre 150 mila abitanti, l’obbligo di rispetto dell’obiettivo di qualità a partire dal 1° gennaio 1999;
2) reintrodurre l’obbligo di intervento delle Regioni in caso di superamento dell’obiettivo;
3) reintrodurre, in caso di superamento dell’obiettivo di qualità, il potere del cittadino di denunciare chi inquina e/o chi, avendo l’obbligo istituzionale di intervenire, invece non lo fa”.

Segue testo risoluzione.

Note: La VIII Commissione,
premesso che:

il benzo(a)pirene è il componente più tossico tra gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), è classificato dallo IARC nel gruppo 1 per pericolosità (“cancerogeno per l’uomo”) ed è immesso nell’atmosfera da combustioni industriali e da inquinamento da traffico;

al benzo(a)pirene è associato, secondo l’OMS, un rischio di incremento di 9 casi di cancro ai polmoni ogni 100 mila abitanti per ogni incremento di 1 ng/m3 della sua concentrazione nell’aria;

il benzo(a)pirene era normato dal dlgs 152/2007 che recepiva la direttiva 2004/107/CE sugli IPA e sul benzo(a)pirene;

il recente decreto legislativo 13 agosto 2010 n.155 doveva avere come finalità l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e "per un'aria più pulita in Europa";

tale direttiva europea non aveva come oggetto il benzo(a)pirene ma riguardava altri inquinanti;
la direttiva 2008/50/CE non prevedeva di “armonizzarsi” in un testo unico con la direttiva 2004/107/CE;

al “considerando 4” della 2008/50/CE si legge infatti: “Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva”)
ciò nonostante il decreto legislativo 155/2010 recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha abrogato il sopraccitato decreto legislativo 152/2007 pretendendo di armonizzare due direttive che la Commissione Europea raccomandava di tenere distinte;

il DM 25/11/94 prevedeva che - per le aree urbane con popolazione superiore a 150 mila abitanti ed elencate all'allegato III del decreto medesimo (Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari) - si dovesse perseguire un obiettivo di qualità finalizzato a non superare 1 ng/m3 per il benzo(a)pirene, rilevato come valore medio annuale;

il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, faceva salve le suddette norme del DM 25/11/94 per le aree urbane con oltre 150 mila abitanti (art. 3 comma 5) per le quali pertanto veniva confermato l’obbligo di rispetto dell’obiettivo di qualità a partire dal 1° gennaio 1999;

il dlgs 152/2007 richiamando il DM 25/11/94 rendeva quindi cogente il rispetto di tale obiettivo di qualità dal 1° gennaio 1999 (cfr.allegato IV del DM 25/11/94);

il dlgs 152/2007 fissava il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012 solo per le aree urbane con meno di 150 mila abitanti;

abrogando il dlgs 152/2007 è stata eliminata la data del 1° gennaio 1999 quale data a partire dalla quale non andava superata la media annua di 1 nanogrammo a metro cubo di benzo(a)pirene nell’aria delle aree urbane con più di 150 mila abitanti;

vi è una netta differenza fra valore obiettivo e obiettivo di qualità, avendo quest’ultimo, a differenza del precedente, valore cogente ed avendo attinenza diretta alle “norme di qualità ambientale” (cfr. l’art. 8 del dlgs 59/2005 che può prescrivere "misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili");

nel decreto legislativo 155/2010 è stato compiuto un grave passo indietro in quanto è stata eliminata la definizione di obiettivo di qualità che nella precedente normativa vigeva per le aree urbane con più di 150 mila abitanti, facendo in tal modo regredire l’efficacia della normativa e rimuovendo in tal modo il nesso con il su citato art. 8 del dlgs 59/2005 che può prescrivere "misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili";

l’abrogazione del dlgs 152/2007 ha comportato pertanto un peggioramento della legislazione ambientale e per la tutela della salute umana, rimuovendo norme cogenti afferenti alla definizione di “obiettivo di qualità”;

il dlgs 152/2007 all’art. 3 comma 5 fissava infatti il concetto di “obiettivo di qualità” (e non di “valore obiettivo”) in quanto richiamava esplicitamente tale obiettivo di qualità “per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994”;

il dlgs 152/2007, nelle aree urbane con più di 150 mila abitanti, obbligava le regioni e le province autonome ad adottare in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

il recepimento della direttiva 2008/50/CE non implicava in alcun modo la necessità di abrogare la precedente normativa sul benzo(a)pirene (dlsg 152/2007 e normative ad esso collegate), tanto più che essa era un fiore all’occhiello della legislazione ambientale italiana in tema di perseguimento di norme di qualità ambientali relative alla riduzione di tale cancerogeno;

il decreto legislativo 155/2008 è – in sintesi - una ciambella di salvataggio per chi oggi sfora i valori di benzo(a)pirene posticipando al 2013 l’obbligo di adozione di provvedimenti che in ogni caso non sarebbero risolutivi neanche nel 2013 in quanto il “valore obiettivo” non è vincolante come invece lo è quell’obiettivo di qualità che il decreto ha chirurgicamente estirpato dalla normativa in quanto vincolante anche sotto il profilo penale;

impegna il Governo

a reintrodurre le norme di cui al 152/2007 (e norme ad esso afferenti) lì dove si fa riferimento al rispetto dell’obiettivo di qualità e alla sua applicazione a partire dal 1° gennaio 1999 per le aree urbane con più di 150 mila abitanti;

a ripristinare pertanto come vincolante l’obiettivo di qualità di 1 ng/m3, con gli obblighi di intervento previsti dalla precedente normativa abrogata dal 155/2010;

a reintrodurre l’obbligo di intervento delle Regioni in caso di superamento dell’obiettivo di qualità di 1 nanogrammo a metro cubo come media annua, secondo le modalità previste dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del dlsg 155/2010;

a reintrodurre pertanto norme che, in caso di superamento dell’obiettivo di qualità, diano al cittadino il potere di denunciare chi inquina e/o chi, avendo l’obbligo istituzionale di intervenire, invece non lo fa.
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