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Il Ministero a Eni "diffida e sospensione attività"

Il botta e risposta tra Ministero dell'Ambiente ed Eni a seguito della diffida su inquinanti nelle acque
28 ottobre 2014

i fumi della raffineria eni di taranto

Facendo seguito a quanto già riportato nell'articolo del 20 ottbre rendiamo noti i documenti già pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente.

Il 5 settembre Ispra comunicava al Ministero dell'Ambiente la violazione da parte del gestore Eni a seguito di attività di verifica da parte di Arpa Puglia che il 15 maggio 2014 riscontrava il superamento dei valori limite di accettabilità dei parametri Floruri, Boro e Rame rilevati nelle acque dello scarico A della raffineria Eni di Taranto. 

In questa nota Ispra ha proposto al Ministero di diffidare il gestore Eni affinchè entro trenta giorni dalla ricezione della diffida presenti documentazione che chiarisca la causa della presenza degli inquinanti, che descriva le azioni correttive al fine di prevenire ulteriori superamenti oltre a fornire in formato digitale i dati dell'anno 2014 relativi agli autocontrolli periodici.

Il 3 ottobre Il Ministero dell'Ambiente ha inviato la prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative facendo seguito alla nota di Ispra del 5 settembre rammentando che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione delle attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno". Inoltre il Ministero invita la società Eni a comunicare tempestivamente informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze.

Il 10 ottobre la società Eni rispondeva al Ministero dell'Ambiente, a Ispra e trasmettendo una copia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ed a Arpa Puglia in riferimento alla diffida ricevuta. In questa risposta Eni chiede copia dei certificatirelativi alle analisi eseguite da Arpa Puglia, le modalità di esecuzione delle analisi e il campione prelevato da Arpa. Inoltre Eni evidenzia che il decorrere dei giorni indicati per ottemperare a quanto comunicato nella diffida debbano essere contati a partire dalla data di ricezione dei referti analitici e dei campioni che ha chiesto al Ministero e Ispra.

i documenti sono disponibili in download qui sotto

Allegati

  • diffida del MATTM a ENI

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    Fonte: ministero ambiente
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    diffida del MATTM a ENI

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  • Riposta ENI a MATTM ISPRA

    eni
    Fonte: ministero ambiente
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    Riposta ENI a MATTM ISPRA

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