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Vendo Piombino, violazioni di legge comprese nel prezzo

9 dicembre 2014, viene siglato l'accordo: Cevital e Renzi soddisfatti, il premier ringrazia i sindacati
10 dicembre 2014

renzi e camusso

"Può sembrare una stranezza che il sottoscritto esprima gratitudine al sindacato, con il quale abbiamo opinioni diverse su tante questioni ma, quando si tratta di ragionare nel merito delle vertenze aperte, è fondamentale che si discuta insieme a loro, come si è fatto per lo stabilimento di Piombino. Quindi grazie alla Fiom, alla Uilm e alla Fim e a tutte le sigle sindacali che hanno reso possibile l'intesa. Del resto è giusto che, quando ci sono delle vertenze aperte, i sindacati stiano al tavolo. Invece, quando si tratta di fare le Leggi di Stabilità, è il Parlamento che se ne deve fare carico".

Si esprime così il premier Matteo Renzi che a Palazzo Chigi è stato testimone dell'accordo firmato dal presidente del gruppo algerino, Isaad Rebrab, per l'acquisizione della Lucchini di Piombino.

Chissà se al presidente della Cevital avranno anche fatto visionare l'ultimo verbale di Ispra, relativo alle ispezioni di aprile e giugno 2014, a seguito del quale il gestore dello stabilimento ha dovuto incassare la notifica delle violazioni del decreto AIA rilasciato allo stabilimento nell'aprile 2013.

"Piombino non deve chiudere! L'altoforno non si deve fermare!" Così gridavano compatti i leader dei sindacati di Cgil, Cisl e Uil insieme agli operai, studenti e commercianti della cittadina toscana. "Sotto voce", invece quel giorno, restavano i dati sanitari del SIN toscano che certifica un eccesso per le malattie dell’apparato respiratorio, digerente e genitourinario. Come pure a voce bassa vengono comunicate anche le prime violazioni ad un'AIA nuova ed ambiziosa. Due milioni di tonnellate di acciaio all'anno incidono su una popolazione di 34mila che abita in edifici adiacenti lo stabilimento. 

Un copione recitato, dalle istituzioni e dai sindacati, alla perfezione, dove gli attori nel loro tour ottengono successo in ogni teatro SIN d'Italia. I fiori non mancano, anche a Taranto qualcuno si è premurato, pochi giorni fa, di consegnarli alla signora Camusso tra selfie e letterine in un clima sereno mentre negli stessi giorni gli operai delle officine OCM CAP, dove lavorava Nicola Darcante, continuava la processione verso l'ospedale Miulli per i controlli alla tiroide. Ormai per un certo tipo di sindacato anche le violazioni dell'AIA dello stabilimento tarantino appartengono al passato, il piano ambientale ha rilanciato le scadenze dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sino al 2017. Nell'attesa festeggiamo e stiriamo le bandiere rosse pronte per la prossima gita a Roma che alle denunce ci pensano i comitati e le associazioni ambientaliste.

Le contestazioni al Teatro alla Scala sono ormai diventate la normalità, così come per questi attori, durante il loro tour nazionale, è diventato del tutto normale sentire il solito comitatino che ti invita a leggere documenti sanitari e riscontri di violazioni di legge. Non distrurbateci, lo spettacolo deve andare avanti, ed oggi a Roma il premier ha pensato bene, non per caso, di ringraziare anche i sindacati, gli stessi che in Toscana ed in altre parti d'Italia il 12 dicembre scenderanno per contestare contro il Jobs Act. Almeno se c'è da gettare la spugna lo facciamo con gran dignità.

Di seguito le violazioni riscontrate da Ispra nello stabilimento Lucchini di Piombino a seguito delle ispezioni di aprile e giugno 2014. (Le più recenti reperibili sul sito del Ministero dell'Ambiente)

Il documento integrale su aia.minambiente.it

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente relazione, talune
violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, comunicate alle Autorità Competenti. In
particolare :

1. assenza di un sistema di bagnatura con spruzzaggio ad acqua o additivi per prevenire la
formazione di polvere durante le attività di carico e scarico di materiali molto polverosi, nel
parco 1 zona centrale da un cumulo di minerale per l’alimentazione dell’impianto AFO durante
il funzionamento della macchina di ripresa continua a tazze, in violazione di quanto previsto
dalla prescrizione 7 lettera h, § 9.3 “approvvigionamento e stoccaggio materie prime”
sottoparagrafo “gestione delle attività di messa a parco (PRE)” a pagina 228 del parere
istruttorio conclusivo (PIC) parte integrante dell’AIA in riferimento;

2. assenza di un sistema di spruzzaggio di acqua da attivare all'occorrenza per lo scaricatore
marca MAN durante lo scarico in tramoggia di materiale all’apertura della benna, in violazione
di quanto previsto dalla prescrizione 7 lettera i, § 9.3 “approvvigionamento e stoccaggio
materie prime” sottoparagrafo “gestione delle attività di messa a parco (PRE)” a pagina 228 del
PIC;

3. mancata limitazione della velocità in modo da limitare il più possibile il sollevamento della
polvere durante l'attraversamento di strade e piste, con sviluppo di polverosità in
corrispondenza del transito dei mezzi pesanti, in violazione di quanto previsto dalla
prescrizione 7 lettera j, § 9.3 “approvvigionamento e stoccaggio materie prime” sottoparagrafo
“gestione delle attività di messa a parco (PRE)” a pagina 228 del PIC;


4. assenza di apposite macchine spazzatrici per la pulizia delle strade asfaltate nel parco minerale,
in violazione di quanto previsto dalla prescrizione 7 lettera k, § 9.3 “approvvigionamento e
stoccaggio materie prime” sottoparagrafo “gestione delle attività di messa a parco (PRE)” a
pagina 228 del PIC;

5. mancanza di adeguata pulizia del fosso perimetrale al parco rottame per favorire l’eventuale
deflusso e convogliamento delle acque dilavamento ed assenza di una adeguata rete di raccolta
delle acque e degli scarichi opportunamente collettati all’impianto di trattamento, oltre alla
mancanza di attestazione per la impermeabilizzazione dell’intera superficie dell’area per
evitare percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali in violazione di
quanto previsto dalla prescrizione 10e, § 9.3 “approvvigionamento e stoccaggio materie prime”
sottoparagrafo “gestione delle parco rottame” a pagine 229-230 del PIC;

6. mancata adozione del metodo analitico di riferimento per la determinazione negli scarichi
idrici del parametro pesticidi clorurati rispetto al metodo indicato al § 15.3 “scarichi idrici” a
pagina 65 del PMC;

7. superamenti in data 20/05/13 e del 4/11/13 al punto di emissione 02.01 (cokefazione), del
valore limite emissivo in atmosfera per il parametro benzene, durante la marcia della cokeria
con gas miscelalo (AFO+COK) in violazione della prescrizione 32 del PIC pagina 273 e del
valore limite per il benzene pari a 1 mg/Nm3 indicato quale media oraria nella tabella delle
emissioni in atmosfera del § 9.8.1 “emissioni convogliate” a pagina 240 del PIC;

8. mancata implementazione di un piano di attuazione della norma UNI EN 14181 in violazione
della prescrizione 33 del PIC § 9.8.1 “emissioni convogliate” a pagina 273 e del § 14.1 del
PMC (pagg.52-55) che prevede l’applicazione della medesima norma di assicurazione di
qualità per tutta la strumentazione di monitoraggio in continuo per le emissioni in atmosfera
(SME);

9. assenza di misuratori di flusso in continuo per i sistemi torcia per T AFO e T BATT in
violazione alla prescrizione 45 , § 9.8.1 “emissioni convogliate” pagina 245 del PIC;


10. mancata registrazione dei tempi di emissioni visibili in violazione di quanto indicato dalla
prescrizione 52 lettera e), che prevede il monitoraggio delle emissioni visibili di gas coke
durante la fase di caricamento del fossile nei forni della cokeria, § 9.8.2 “emissioni diffuse” del
PIC a pagina 275;

11. gestione dei depositi temporanei dei rifiuti in violazione alle indicazioni della prescrizione 67,
§ 9.9.1 “deposito temporaneo” del PIC a pagine 277-278 per i seguenti motivi
- mancata identificazione depositi rifiuti senza chiara distinzione delle zone utilizzate come
deposito da quelle per lo stoccaggio di altri materiali come materie prime e sottoprodotti
(lettera e), nelle adiacenze all’area 6, nelle aree 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14)
e 8 (refrattari a base carbone CER 16.11.02 ed altri refrattari compresa la dolomite CER
16.11.04),

- mancato rispetto dei principi di organizzazione degli stoccaggi o deposito in aree distinte
per ciascuna tipologia di rifiuto (lettera f), distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non
pericolosi da quelle dedicate rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate,
per i cumuli di materiale da lavorare all’esterno dell’area 6 e tra l’area 2 e l’area 1,

- assenza di chiara identificazione (lettera g) tramite tabelle, ben visibili per dimensioni e
collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei
rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, riportanti anche i codici CER per
l’identificazione dello stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati, nelle aree 5
(deposito di fanghi AFO CER 10.02.14), 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi), pur essendo
i rifiuti separati per tipologia, 2 (adiacente all’area 1 per rifiuti non pericolosi e in
particolare di scoria MS CER 10.02.01),

- assenza di attestazione relativa alla impermeabilizzazione ed alla resistenza all'attacco
chimico dei rifiuti (lettera h) per la superficie delle aree di deposito 5 (deposito di fanghi
AFO CER 10.02.14), 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 8 (refrattari a base carbone CER
16.11.02 ed altri refrattari compresa la dolomite CER 16.11.04);

- assenza di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici
nelle aree 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14), 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 8
(refrattari a base carbone CER 16.11.02 ed altri refrattari compresa la dolomite - CER
16.11.04) 2 (rifiuti non pericolosi e in particolare di scoria MS CER 10.02.01), 1 (deposito
di scoria LD - CER 10.02.02) 3 (polveri PAF - CER 10.02.08), in contrasto con la
prescrizione (lettera i) che prevede, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e
dei contenitori, per i siti dove viene effettuato il deposito temporaneo, la presenza di
coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.

12. impossibilità di accesso del personale incaricato dei controlli ai punti di campionamento delle
emissioni in aria, in violazione del comma 5, art. 3, del decreto autorizzativo in riferimento
In seguito a tale accertamento, effettuato da ISPRA con nota prot.20139 del 14-05-14 ad seguito
esito controllo del 7-9 aprile 2014, l’Autorità Competente ha inviato al Gestore la nota prot DVA-
17224 del 04 giugno 2014 con l’identificazione delle azioni finalizzate al superamento delle non
conformità accertate.

In merito ai limiti di emissione agli scarichi idrici, sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti
sulla base delle ulteriori informazioni fornite dal gestore in termini di bilancio di massa relativa ai
sistemi fognari, per valutare i superamenti di boro verificati sugli scarichi SF5 e SF6 durante il
mese di febbraio 2014, in quanto il gestore ha segnalato nelle acque di falda approvvigionata già
valori superiori ai limiti della tabella 3 (colonna acque superficiali) di cui all’allegato 5 alla parte
terza del DLgs 152/2006.

Il Ministero con nota DVA 19019 del 16 giugno 2014 ha ritenuto condivisibile la proposta di
ISPRA prot. 21816 del 26 maggio 2014 di considerare, ai fini della conformità alle prescrizioni
dell’AIA, i citati valori di concentrazione di boro, riscontrati allo scarico finale, al netto delle
concentrazioni rilevate per l'acqua approvvigionata in ingresso dalle varie fonti di rifornimento.
Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati.
L’analisi e la valutazione complessiva della documentazione è tuttora in corso.
Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a seguito
della visita in loco, in particolare eventuale attività di campionamento per le emissioni in atmosfera
sui punti di emissione 02.04 (impianto ecologico) e 02.07 (sfornamento coke).

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