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L’ILVA e Kant: i nuovi limiti della diossina rinviati a giugno 2017

La risposta di Peacelink al comunicato stampa di Ilva
9 marzo 2016
Alessandro Marescotti

Leo Zaza

L’ILVA, in una nota stampa dell’8 marzo, ha dichiarato:


“In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa e alle dichiarazioni rilasciate da Alessandro Marescotti, ILVA precisa che il termine per l’attuazione del piano ambientale, comprensivo dei nuovi limiti per l’impianto di agglomerazione e sinterizzazione e, dunque, del camino E312, è stato rinviato al 30 giugno 2017 (art. 1, comma 7 del Decreto Legislativo 191/2015 convertito il 1/2/2016).


Dunque, il nuovo limite di 0,15 nano-grammi di diossina per metro cubo previsto dalla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) non è entrato in vigore nella giornata di oggi.
ILVA continua pertanto a operare nel pieno rispetto delle norme e prosegue il lavoro adeguamento ambientale e bonifica dello stabilimento di Taranto”.


Per massima chiarezza va puntualizzato che in base all’AIA dell’ottobre 2012 integrata nella prima legge Salva Ilva del dicembre 2012 (quella che la Corte Costituzionale nel 2013 aveva considerato un “punto di equilibrio” fra diritto alla salute e diritto al lavoro) il nuovo limite per la diossina di 0,15 nanogrammi di diossina per metro cubo doveva entrare in vigore l’8 marzo 2016.


Secondo ILVA il rinvio del termine ultimo per completare l’attuazione dell’AIA comprenderebbe anche un rinvio dell’attuazione del limite di emissioni da rispettare.


L’interpretazione che era stata fornita al rinvio del termine ultimo del completamento dei lavori previsti dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) era quella di un rinvio degli interventi tecnici di realizzazione degli interventi sugli impianti. Mai avremo immaginato che la proroga comportato anche un rinvio dei limiti emissivi a cui essi si dovevano attenere. Si tratta di una interpretazione molto estensiva del concetto di proroga che va ben oltre la questione tecnica dell’implementazione della BAT (le migliori tecnologie disponibili) e che coinvolge anche il limite di emissione di diossina.

Ricordiamo che tale abbassamento rientra nella direttiva europea 2010/75/UE, a cui si collega la DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2012 (http://www.ambientediritto.it/home/sites/default/files/dec_2012_135_ue.pdf) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:it:PDF).


La direttiva europea 2010/75/UE in più punti ribadisce che l’abbassamento delle emissioni industriali di diossina a 0,1 ng/m3 scatta dal 1° gennaio 2016, allineando in tal modo i limiti di emissione degli impianti industriali ai limiti di emissione degli inceneritori che già da tempo dovevano stare sotto il tetto di 0,1 ng/m3.


Nell’AIA del 2012 già quindi si concedeva una proroga all’8 marzo 2016 per l’applicazione del limite di diossina unitamente una deroga a tale limite (0,15 al posto di 0,1 ng/m3). In tale AIA veniva concessa un’ulteriore proroga al 23 febbraio 2017 per scendere sotto il limite di 0,1 ng/m3.


Oggi scopriamo che l’ultimo decreto salva ILVA (il nono) conterrebbe un’ulteriore proroga di diciotto mesi rispetto per applicare un limite in deroga alla direttiva europea 2010/75/UE. Stiamo parlando di proroghe e deroghe sulle emissioni di diossina in un territorio contaminato da diossina e che attende di essere bonificato. Stiamo parlando di differire interventi per impianti posti sotto sequestro e per i quali comincerà un processo e che erano stati autorizzati a funzionare solo a condizione che rispettassero i tempi dell’AIA fissati nella prima legge Salva-Ilva giudicata costituzionale dalla Consulta solo a condizione che venisse rispettato in modo stringente il cronoprogramma che fissava i seguenti termini di completamento dei lavori:


- 1 luglio 2014 per tutti gli interventi di messa a norma di tutti impianti produttivi posti sotto sequestro;
- 27 ottobre 2015 per la copertura del parco minerali.
Il 2016 doveva quindi essere l’anno decisivo il cui l’ILVA avrebbe dovuto rispettare pienamente gli standard europei e l’AIA fissata dalla Corte Costituzionale come “Limite del Piave” oltre il quale non transigere.


E invece accade che il 2016 diventa un anno di attesa, utile a rimandare non solo la messa a norma degli impianti con maggiori criticità ma persino il rispetto dei limiti a tutela dell’ambiente e della salute. Questo secondo l’interpretazione che ne dà ILVA.
Ovviamente questa ci appare una forzatura e ci rivolgeremo all’Unione Europea perché ancora una volta constatiamo una discrepanza, e non da poco, fra ciò che prevede la normativa europea e quello che il governo intende fare in Italia.
Ultime annotazioni.
Il rinvio dell’attuazione dell’AIA era previsto nel nono decreto salva ILVA al 31 dicembre 2016 per essere esteso al 30 giugno 2017 con un emendamento del governo stesso che in fase di conversione in legge ha proposto e ottenuto dal Parlamento un’ulteriore dilazione.
Si veda http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2016/01/08/ilva-termine-realizzazione-aia-prorogato-al-30-giugno-2017_4ae03d07-0c14-44ec-9c62-02baf53da43a.html
E tutto ciò dopo che il governo aveva già concesso una proroga al termine del 100% dei lavori dell’AIA al 4 agosto 2016 con il decreto legge 1/2015.
Si veda http://www.ileanapiazzoni.it/news/faq/2015/04/07/decreto_legge_salva_ilva-780
L’ultima legge salva ILVA specificava in un passaggio che venivano fatto salvo il rispetto delle norme europee, ma da quello che è stato fin qui esposto vi sono almeno due norme europee che non vengono rispettate:


- Il limite della diossina al 1° gennaio 2016
- La non modificabilità dell’autorizzazione integrata ambientale se non in ragione di sopravvenuti limiti più restrittivi.


In altri termini le norme europee prevedono la modifica dell’AIA ma non per allungarla come un elastico, ma per renderla sempre più stringente e utile a tutelare l’ambiente e la salute.
“Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me”, è scolpito sulla tomba di Kant, il grande filosofo che usò queste parole al termine della Critica della Ragion Pratica. A Taranto, all’ILVA e al governo sembrano mancare entrambe. Al cielo stellato si sostituisce un cielo notturno spesso infernale. E alla legge morale si sostituisce un disinvolto suo del potere che ha reso gli uomini non il fine ma il mezzo della politica. Con buona pace di Kant e di quello che dovrebbe essere vero fine ultimo della politica: l’uomo.


Alessandro Marescotti

Note: Il primo comunicato di Peacelink sui limiti diossina: "Diossina ILVA, scattano dall'8 marzo i nuovi limiti per le emissioni" http://www.peacelink.it/ecologia/a/42857.html

La risposta di Ilva: http://www.gruppoilva.com/items/596/allegati/1/NS_ILVA08_03_2016.pdf
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