Perchè sono favorevole alla Costituzione europea

20 maggio 2005
Fonte: Liberazione - 20 maggio 2005

Il re è nudo, ma le sue vesti ancora imbarazzano: l'opinione pubblica europea sembra aspettarsi un momento nel quale dovrà scegliere se volere o no n'Europa politica, ma nell'attesa rischia di non scorgere l'essenziale, quel che è già accaduto. Lo Stato nazionale, in Europa, ha perso e da tempo molti-per dirla con Hobbes- dei suoi marks of sovereignty: oltre il 70 % delle sue leggi ha matrice comunitaria, non ha più alcuna sostanziale competenza in materia di mercato e di libera concorrenza, in genere non batte moneta e persegue una politica economica soggetta a penetranti controlli da parte degli organi di Bruxelles, due Corti europee vigilano strettamente sugli atti che adotta pronunciando sentenze che possono giungere a richiedere persino riforme della Costituzione. Lo spazio giudiziario ( civili, penale, del lavoro ) diventa sempre più unitario ed i confini tra i diversi paesi sono chiusi in pratica solo per arginare come a Genova nel 2001 le grandi proteste collettive. Anche se la vittoria del no in Francia giungesse a bloccare il processo di costituzionalizzazione gran parte della straordinaria traslazione di poteri che si è avuta negli ultimi 40 anni non verrebbe travolta. Si perderebbe indubbiamente quella razionalizzazione dei Trattati precedenti che il Testo di Roma persegue, i cittadini potrebbero agire in sede giudiziaria con maggiore difficoltà per far valere i propri diritti, il ruolo Parlamento europeo ne uscirebbe ridimensionato., ma il modello di relazione tra Stati sovrani di Westfalia di certo non riemergebbe come nuovamente egemone nel continente che per primo lo ha generato. Solo un
pensiero politico ingenuo o fermo all'Ottocento può ancora vedere la " costituzionalizzazione " dell'Unione secondo uno schema lineare secondo cui un " popolo europeo" nomina una assemblea costituente che approva un testo costituzionale dispiegando così un nuovo ordine totalmente distinto da quello precedente . Questo schema oltre a non corrispondere a nessun esempio storico di trasformazione di un accordo tra Stati indipendenti e sovrani in una Federazione ( neppure all'esperienza degli USA), è comunque del tutto inutilizzabile per il caso dell'Unione, nel cui ambito i soggetti "costituenti" sono anche gli Stati, la Corte europea, i giudici nazionali, i Parlamenti dei paesi e una sfera pubblica (dalle associazioni sindacali e no-profit alla vastissima rete della cooperazione sociale, ai network tra centri universitari e di cultura, ai media che già parlano al cittadino europeo ) che con sempre maggiore determinazione sta forgiando un foro comune di deliberazione e di confronto che da un lato si serve del materiale normativo già a disposizione, dall'altro elabora ( aiutata in molti casi dalle decisioni " creative" della Corte europea) nuove frontiere dell'integrazione. Converrà quindi rivolgersi prioritariamente alle analisi e alle elaborazioni del cosiddetto " nuovo costituzionalismo", quella variegata scuola di diritto pubblico che- proprio per tentare di fermare i caratteri originali ed inediti del diritto europeo- sta mettendo in discussione in modo fruttuoso i concetti ed i paradigmi tradizionali della giuspubblicistica continentale otto-novecentesca, dalla nozione di "sovranità" a quella di "popolo". Questa scuola privilegia, a ragione, gli elementi dell'ordine giuridico europeo che trascendono i confini del diritto internazionale e legittimano l 'adozione di un metodo costituzionale e si serve di nuove immagini, dal concetto "sovranazionalità" all'idea di una "federazione costituzionale" già in atto. Il diritto costituzionale, come diritto della "possibilità", aperto ai suoi interpreti, predisposto per progetti di inveramento che non si danno nelle forme rigide di stretta applicazione, proprie della ordinaria legislazione è oggi il terreno sul quale si costruisce una Europa, democratica, federale e sociale. Le costituzioni vivono in modo molto diverso dai codici, racchiudono virtualità che restano a lungo inespresse e che solo soggettività concrete, attraverso veri e proprie " rivoluzioni costituzionali", possono far emergere, spesso forzando anche il tenore letterale delle norme: basterà pensare a quel che è divenuta la Costituzione USA durante il New Deal o in virtù della disobbedienza civile degli anni 60. La " costituzionalizzazione " dell' Unione va quindi vista come un processo pubblico in continua costruzione, come progetto di ammodernamento e di rilancio di quelle linee profonde che ancora solcano la società europea, riconoscibili in gran parte delle Costituzioni nazionali. Su questo sfondo dinamico va, quindi, giudicata l'approvazione della prima Costituzione dell'Unione, un passaggio necessario, ma provvisorio, pieno di limiti ma che supera e di molto la configurazione dei poteri e dei diritti raggiunta a Nizza.

Nonostante tutti i suoi chiari limiti il testo cementa una spazio politico
europeo, soprattutto per il rafforzamento del potere del Parlamento ( raddoppiando i casi di voto a maggioranza e riunificando i " pilastri" in un
unico sistema) e per il nesso che istituisce tra cittadinanza europea e Bill of rights rivendicabile- secondo le regole dell'Unione- in primis davanti ai giudici ordinari. Sbaglia chi si attarda in questioni bizantine sul carattere autenticamente costituzionale del Testo approvato, poiché si tratta di un "ibrido" abissalmente lontano tanto dalle Carte nazionali , quanto dai Trattati di diritto internazionale. Sarebbe senz'altro più produttivo, soprattutto per la sinistra radicale, rivendicare con forza che il processo di " costituzionalizzazione" si mantenga aperto e dinamico, impedire che si imbrigli quel potere costituente che, curiosamente, le istituzioni dell'Unione hanno sempre riconosciuto nella prassi come inesauribile. Insomma mi pare ragionevole l'idea che si possa incassare quel che c'è di innovativo nella Costituzione( e non è poco) per mutarla e per utilizzare un'Unione più salda anche sul piano istituzionale come cuneo , se non di razionalità, almeno di moderazione, nella dimensione internazionale dominata dalla guerra unilaterale, permanente e preventiva dell'amministrazione Bush.

Nell'immediato presente non è poi così difficile cercare di ridimensionare le parti del Trattato più negative e valorizzarne gli aspetti garantistici: si tratta pur sempre di un documento che va interpretato nel suo insieme e le cui prime parti a carattere generale ( marcatamente più progressive) devono necessariamente avere più rilievo dell'ultima. L'attaccamento ossessivo al dato testuale non è un buon metodo per misurarsi con nessun testo giuridico, tanto meno con Testi così anomali e complessi, non è in voga tra i giuristi da decenni ed è, quindi, altamente sconsigliabile la sua adozione da parte della " base " che lotta per " un'altra Europa".

Ma volendo prendere sul serio le critiche " di merito" alle scelte liberiste
del Trattato, queste sono più suggestive che vere. La prima parte della Costituzione compie un'opera di riscrittura degli scopi e dei valori dell'Unione: tra questi ultimi figurano eguaglianza e solidarietà ( oltre alla tolleranza), valori tipicamente fondativi del welfare state post-bellico. Tra i fini dell'Unione figurano ormai ogni sorta di obiettivi di carattere sociale, dalla lotta all'esclusione sociale alla promozione della giustizia e delle protezioni sociali, così come "la piena occupazione e il progresso sociale" o la "coesione economica, sociale e territoriale". Gli obiettivi di
natura sociale sono indubbiamente non solo prevalenti su quelli puramente economici, ma così a vasto raggio da configurare l'Unione come un ente politico a fini generali. La Costituzione sancisce anche il metodo del dialogo sociale e promuove il ruolo delle parti sociali e, infine, consente ad almeno un milione di cittadini di divenire protagonisti e promotori della sua fase di attuazione. Ma è soprattutto il riconoscimento della piena validità giuridica della Carta di Nizza che segna l'acquisizione più importante, potenzialmente rivoluzionaria per gli assetti di potere consolidati. Il Bill of rights europeo contempla tutti più significativi diritti di prima, seconda, terza e quarta generazione ivi compresi quelli socio-economici, dalla tutela contro il licenziamento ingiustificato al diritto di informazione e consultazione nei posti di lavoro, dal basic income all'assistenza abitativa ( quattro diritti non contemplati nella nostra Carta del 48). Questo elenco, la cui formulazione in modo molto generale è più una risorsa che un problema perché copre in potenza qualsiasi tipo di controversia , sarà azionabile non solo attraverso il lontano giudice europeo, ma da parte di tutti i giudici ordinari del vecchio continente che potranno disapplicare la legislazione nazionale se meno vantaggiosa di quella di fonte sovranazionale in vista della tutela dei diritti fondamentali. Chi paventava che il terreno della Carta di Nizza potesse rivelarsi più arretrato di quello delle carte nazionali è stato ormai smentito da anni di " anticipazione " giudiziaria" che ha l'ha
costantemente utilizzata in bonam partem, per estendere il livello di tutela
dei cittadini europei. Il Tribunale costituzionale spagnolo il 13 Dicembre 2004 ha definitivamente chiarito che il rapporto tra Carta di Nizza e Costituzioni nazionali è retto- coerentemente con il sistema multilevel europeo- dal principio di miglior favore.

Si obietta però che la terza parte vedrebbe una sorta di " costituzionalizzazione delle regole del mercato e delle concorrenza", sacralizzando così il " liberismo" dei precedenti Trattati. Indubbiamente la "sclassificazione" dell'intera terza parte, rendendola un ordinario campo di attuazione delle prime due parti di rango più alto, è necessaria e dovrà essere il primo terreno di riforma e modifica del Trattato. Ma nell'ultima parte non ci sono solo le regole sulla concorrenza e il mercato. A parte il fatto che anche queste regole dovranno in futuro rispettare i diritti fondamentali, a cominciare da quelli sociali e del lavoro ( mentre prima le norme- persino costituzionali- nazionali dovevano cedere il passo), la tanto disprezzata terza parte ha un capitolo sociale ancora tutto da esplorare. Il Trattato consente ( in molti casi anche a maggioranza) di procedere all'adozione di minimi di trattamento di portata europea in sostanza per tutti i campi lavoristici, sociali e assistenziali, come ha spesso ricordato l'economista A. Lipietz permette di avviare i primi tratti di un welfare continentale. Un altro capitolo riguarda l'occupazione e il sistema di coordinamento tra le varie politiche nazionali; anche se sino ad oggi non ha
portato a risultati macroscopici, è senz'altro positivo che l'Unione consideri come best practises le esperienze danesi e olandesi di flexycurity e non il permissivismo liberista in voga in Inghilterra.

Se queste chances fossero state davvero utilizzate, il giusto allarme per la
direttiva Bolkestein sarebbe stato del tutto ingiustificato, in presenza di una rete di protezione diffusa ed uniforme per l'intera Europa. Va aggiunto che il Trattato permette di adottare una legge europea sui "commons" e sui servizi pubblici essenziali , che è il vero terreno di contesa tra fautori della semplice deregulation e difensori del modello sociale europeo.

Come bene argomenta il documento della Ces con cui si invita a votare "si" nei referendum in corso, il bicchiere è decisamente più mezzo pieno che mezzo vuoto, vi sono importanti progressi , mentre i punti oscuri del Trattato non impediscono la diffusione qui e ora di conflitti e mobilitazioni "dal basso" per un'Europa più avanzata. Il ritornello sulla " Carta liberista" rischia così di essere una "profezia che si autoavvera", una smobilitazione aprioristica dello spazio politico europeo, proprio ora che sentenze coraggiose come quelle della Corte di Strasburgo contro le espulsioni collettive degli immigrati o votazioni inaspettate del Parlamento europeo (sulla Bolkestein così come sui brevetti) chiamano i movimenti a esercitare costruttivamente la loro attitudine costituente.

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