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Adozione. Posizione centrale nei Servizi Sociali

26 novembre 2004
Valentina Salpietro

E’ doveroso cominciare a disquisire di un argomento tanto delicato, cercando di offrire almeno delle nozioni base, su cosa è effettivamente l’adozione e su quali normative la regolano. Essa ha in primis, l'obiettivo di dare una famiglia ad un bambino che ne è privo e deve essere attuata nell'interesse esclusivo del minore. Innanzitutto esistono due tipologie di adozione:
1. nazionale
2. internazionale
Cominciano con la prima forma, si deve chiarire principalmente cosa vuol dire “dichiarazione di stato di adottabilità”. Essa è disposta dal Tribunale per i Minorenni, nel caso in cui vi sia una situazione di totale abbandono del minore da parte dei genitori naturali; ciò può avvenire sia nel caso in cui i genitori siano conosciuti e cioè che abbiano riconosciuto il minore alla nascita e poi successivamente lo abbiano abbandonato, sia nel caso in cui essi non abbiano assolutamente riconosciuto il figlio minore.
Una coppia di coniugi, che decide di cominciare un percorso di adozione, può presentare domanda presso il Tribunale per i Minorenni, dichiarando la loro disponibilità assoluta. Naturalmente bisogna sapere che la strada da seguire sarà ardua e tortuosa, in quanto, essendo i minori delle figure da tutelare con forza, la scelta della coppia che andrà a divenire una figura di riferimento per il minore in questione, è decisamente meticolosa. Non per questo bisogna scoraggiarsi, infatti una coppia che ha precedentemente presentato domanda di adozione, può contemporaneamente ad essa, presentarne altre a diversi tribunali per i Minorenni, che saranno valide, secondo la nuova legge, per la durata di tre anni.
Informazione molto utile, di cui purtroppo non tutti sono a conoscenza, è che una coppia può presentare una dichiarazione di disponibilità sia di adozione nazionale, che contemporaneamente di adozione internazionale.
Tutto questo vale per la prima forma di adozione, ma ovviamente senza esserci dilungati troppo, dato che non è semplice sintetizzare in poche parole cosa vuol significare adottare un bambino.
Le misure che regolano l’adozione internazionale, invece, sono decisamente più complesse, dato che entrano in gioco altre figure ed altri enti “autorizzati”. Prima di tutto a seguito dell’introduzione della legge 476/98, la coppia deve aver ottenuto il decreto di idoneità e deve quindi conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati. Come è facile pensare, l’entrata di un minore straniero in Italia non è sicuramente tra le cose più semplici che possano esistere, difatti essa è autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali. Nonostante il minore sia praticamente stato adottato già prima di arrivare nel nostro Paese, di fatto l’adozione si perfeziona solo nel momento in cui avviene l’entrata in Italia, visto che il Tribunale per i Minorenni, riconosce il provvedimento dell’autorità straniera, come affidamento preadottivo. Solo dopo che il minore abbia convissuto per un determinato periodo di tempo con la sua nuova famiglia, il Tribunale deciderà se la vita che il bambino conduce al suo interno, è ancora conforme alle sue aspettative e di conseguenza pronuncerà o meno, il decreto di adozione definitiva.
La domanda, a mio avviso legittima, che sorge spesso tra le coppie che decidono di avviare le procedure per un’adozione è :” Ma che requisiti dovremmo avere per essere dichiarati idonei dal Tribunale?”. La risposta, che purtroppo non sempre i vari operatori conoscono alla perfezione e che quindi scoraggia le coppie a causa della poca esaustività degli “accenni” che vengono loro dati, è in realtà abbastanza semplice, grazie alla sua, per così dire, schematicità attribuitagli dall’aspetto normativo in cui essa è inglobata.
Cercherò, una volta per tutte, di essere il più chiara possibile: i coniugi che intendono adottare una minore, devono possedere i requisiti di cui all’art. 6 della legge n. 184/93, vale a dire:
1. assenza di separazione personale tra coniugi;
2. differenza di età non superiore a quaranta e non inferiore a diciotto, tra gli adottanti e l’adottando;
3. idoneità ad educare ed istruire il minore che si intende adottare;
4. sussistenza del matrimonio da almeno tre anni.
Per concludere, ho effettuato una ricerca, per accertarmi di quali fossero i dati istat relativi ai vari provvedimenti in materia di adozioni. Il risultato è quello che si può osservare dalla seguente tabella:

Tabella 1 - Procedimenti e provvedimenti in materia di adozione di minori italiani presso il tribunale per i minorenni.
Anni 1995-2000

ANNI
Procedimenti sull'adottabilità del minore Dichiarazioni di adottabilità del minore Domande di adozione nazionale Affidamenti preadottivi di minori italiani Adozioni nazionali
Totale di cui: con genitori noti Totale di cui: in casi particolari Totale di cui: in casi particolari

1995 3.200 1.133 798 8.487 663 904 1.475 593
1996 3.400 1.328 970 9.374 689 983 1.455 621
1997 4.106 1.468 1.171 9.839 691 1.075 1.494 516
1998 3.208 1.276 946 10.424 627 962 1.611 543
1999 4.116 1.138 838 11.529 741 936 1.545 545
2000 3.797 1.172 810 11.856 730 974 1.716 638
Fonte: Istat

Circa il 70% delle dichiarazioni di stato di adottabilità ha riguardato minori con genitori conosciuti, ossia dichiarati alla nascita ma poi abbandonati, mentre il restante 30% bambini con genitori ignoti.
Sempre nel 2000 sono pervenute presso i tribunali per i minorenni 11.856 domande di adozione nazionale e 7.579 domande di adozione di minori stranieri, con un aumento in linea di massima continuo dal 1995, quando erano rispettivamente 8.487 e 5.370. (Tabella 2)
Altro importante dato che è emerso da tale statistica è che le adozioni nazionali, sono assolutamente superiori rispetto a quelle internazionali. Ciò è dato sia dal fatto che una coppia può presentare, come suddetto, al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza, più domande di idoneità all’adozione nazionale, mentre per quella internazionale può esserne presentata soltanto una, sia dalla voglia di alcuni coniugi di voler adottare un bimbo italiano, piuttosto che straniero.
Infine, ultimo dato da considerare, ma non di minore importanza, è il numero inferiore di bambini pronti per essere adottati, rispetto a tutte le domande di adozione che pervengono nei Tribunali per i Minorenni, tanto da avere un rapporto pari a uno a dieci, ossia un minore per ogni dieci domande di adozione.

Tabella 2 - Procedimenti e provvedimenti in materia di adozione di minori stranieri presso il tribunale per i minorenni.
Anni 1995-2000

ANNI Domande di adozione
di minori stranieri Decreti sull'idoneità
all'adozione di minori stranieri Affidamenti preadottivi
di minori stranieri Adozioni
di minori stranieri

1995 5.370 4.002 2.222 2.806
1996 5.734 3.977 1.833 2.810
1997 6.440 4.493 1.987 2.505
1998 6.779 4.489 2.537 2.374
1999 7.586 5.170 2.595 2.266
2000 7.579 5.373 2.873 3.115
Fonte: Istat

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