Primo protocollo aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
Questo protocollo aggiuntivo nel preambolo ricorda "che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o all’impiego della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite"; e aggiunge che sia tuttavia "necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzarne l’applicazione".
L'elenco completo delle convenzioni internazionali per la protezione delle vittime della guerra è su http://www.admin.ch/ch/i/rs/0.5.html#0.510





