Audiovisivi in rete: PeaceLink fa il punto sulle modifiche legislative in corso
Come cambierà Internet dopo il decreto legislativo del governo?
L'atto del governo che attua la Direttiva 2007/65/CE sui media audiovisivi interviene anche su molti temi d'interesse per la libertà d'espressione e d'informazione. Dopo il voto favorevole delle commissioni parlamentari sta per essere varato il testo definitivo tra perplessità e alcuni punti oscuri
12 febbraio 2010
Non è ancora stato varato il decreto legislativo che sta intervenendo in materia di radiotelevisione e in generale di servizi di media audiovisivi preparato dal governo (delegato a recepire nell’ordinamento italiano le novità contenute nella Direttiva europea 2007/65/CE). Come evidenziava un editoriale di PeaceLink lo scorso 3 febbraio, il testo aveva destato allarme anche perché sottoponeva l’attività di trasmissione di contenuti audiovisivi via internet a un regime di obblighi analoghi a quelli vigenti per il sistema radiotelevisivo. Lo schema del decreto legislativo sembrava andare oltre i limiti stabiliti dal Parlamento nella propria delega anche riguardo ad altre previsioni. Il voto nelle Commissioni parlamentari Lo scorso 4 febbraio, a conclusione dell’iter parlamentare (gli atti del governo sono sottoposti a pareri non vincolanti), la Commissione “lavori pubblici e comunicazioni” del Senato ha espresso a maggioranza un parere favorevole, a condizione che il testo venga modificato in numerose sue parti (31 condizioni e alcune osservazioni all’attenzione del governo). I parlamentari del Partito democratico e dell’Italia dei valori hanno tenuto fermo il proprio giudizio negativo sul testo e votato un parere contrario, chiedendo in particolare lo stralcio di tutte le parti relative a internet e al diritto d’autore e considerando anomala nel panorama internazionale la previsione di un’autorizzazione per lo svolgimento di alcuni servizi in ambito internet. Cerchiamo ora un modo per addentrarci in questa certo non facile materia. Quali erano i principali nodi che rendevano controverso il testo preparato dal governo? a) l’estensione della regolamentazione e di alcuni obblighi propri del sistema radiotelevisivo, che sembravano riferirsi, grazie a una definizione ampia di “servizio di media audiovisivo”, alla maggior parte dei siti internet e anche ai motori di ricerca; b) l’obbligo dei fornitori di tali servizi, su richiesta di chiunque si ritenga leso nell’onore e nella reputazione, di rettificare i contenuti entro 48 ore; c) l’obbligo di acquisire, prima di trasmettere un qualsiasi contenuto audiovisivo, il consenso dell’autore, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie; d) la necessità di un titolo abilitativo (un’autorizzazione) per svolgere tali servizi; e) l’eccesso di poteri rispetto alla delega conferita dal Parlamento e il contrasto con la normativa europea, comprese alcune disposizioni della stessa Direttiva da recepire e di altri atti europei, diretti a favorire lo sviluppo della rete e dei contenuti digitali.
I "servizi di media audiovisivi" secondo le indicazioni delle commissioni parlamentari
L’art. 4 dello schema di decreto legislativo, sostituendo una disposizione del T.U. 177/2005 (della radiotelevisione), dispone che si intende per “servizio di media audiovisivo” un servizio [….] che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo o un servizio di media audiovisivi a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Fermo restando quanto stabilito dai considerando da 16 a 23 della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo" i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse, nonché ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Non rientrano altresì nella definizione di "servizio di media audiovisivo" i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo, i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna, i giochi in linea, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i servizi testuali autonomi».
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