1. Cosa è l'azione inibitoria?
L'azione inibitoria contro l'Ilva è un'iniziativa legale preventiva. I cittadini la usano per chiedere al giudice di ordinare la sospensione immediata delle attività inquinanti dello stabilimento, senza dover attendere che il danno alla salute si manifesti del tutto.
È uno strumento preventivo: si basa sul principio di precauzione per fermare un pericolo in corso.
I ricorrenti hanno chiesto di disapplicare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ritenendola non sicura per la salute.
2. L'azione inibitoria è civile o penale?
L'azione avviata dai cittadini e dall'associazione Genitori Tarantini è un'
azione civile. [
1,
2]
Le decisioni cautelari civili permettono di fissare scadenze precise per lo spegnimento degli impianti (come il termine per la chiusura dell'area a caldo), offrendo uno strumento di tutela diretta e immediata per la popolazione. [
1,
2]
3. Perché l'azione inibitoria si è svolta a Milano e non a Taranto?
L'azione inibitoria non è stata mossa contro la "struttura fisica" della fabbrica (che si trova a Taranto), ma contro i soggetti giuridici che la gestiscono e ne detengono la proprietà. In particolare, le società coinvolte – sia Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria sia Ilva in Amministrazione Straordinaria – hanno o avevano la propria sede legale a Milano. Per legge, le cause civili contro le grandi società commerciali vanno radicate nel luogo in cui si trova la loro sede. [1]
Il ricorso è stato infatti presentato ed esaminato davanti alle sezioni civili (in particolare la sezione specializzata in materia di impresa) del Tribunale e della
Corte d'Appello civile di Milano.
4. Da chi è stata promossa l'azione inibitoria?
L'azione è stata avviata dall'associazione Genitori Tarantini insieme a un gruppo di residenti di Taranto, Statte e dei comuni vicini.
L'azione inibitoria collettiva è guidata da due avvocati da anni impegnati sul fronte ambientale: Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni.
5. Da cosa nasce l'ordinanza del 9 settembre?
Con l’ordinanza del 9 settembre 2026, la Corte d’Appello di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, nei procedimenti riuniti n. R.G. 2326/2026 e 2327/2026, ha deciso sulla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto n. 425/2026 del 9 luglio 2026. A presentarla erano ILVA e Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria.
6. Cosa prevedeva il decreto 425/2026 del 9 luglio?
Il decreto n. 425/2026 è il provvedimento giudiziario emesso dalla Corte d'Appello di Milano il 9 luglio 2026 (e pubblicato il 27 luglio) che impone lo stop delle attività produttive dell'area a caldo dello stabilimento ex ILVA di Taranto.
La vicenda nasce da una causa promossa da un gruppo di cittadini tarantini, i “Cittadini”, a tutela del diritto alla salute per le emissioni dello stabilimento siderurgico. In quel giudizio la Corte d’Appello aveva ordinato a ILVA e Acciaierie d’Italia di sospendere l’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto entro 90 giorni. La chiusura era stata disposta per due ragioni principali: la presenza, non differita, di oltre 2.000 tonnellate di amianto senza prescrizioni di rimozione nell’AIA 2025 e il persistere del rischio sanitario da polveri sottili. Secondo la Corte, ciò violava la Direttiva 2010/75 e la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 25 giugno 2024.
7. Chi ha richiesto di sospendere il decreto 426/2026?
Di fronte a questo decreto, le società ILVA e Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria hanno presentato ricorso straordinario in Cassazione e hanno chiesto alla Corte d’Appello di sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento, ai sensi dell’art. 373 c.p.c. Secondo ILVA e Acciaierie d’Italia, l’esecuzione del decreto avrebbe causato un danno grave e irreparabile. Le loro argomentazioni si basavano su tre punti.
- Il primo riguardava i danni agli impianti. Le società sostenevano che non era possibile adeguare gli impianti in soli 90 giorni e che l’unica conseguenza sarebbe stata lo spegnimento degli altiforni. Il 16 settembre 2026 veniva indicato come il “punto di non ritorno”: oltre quella data, secondo loro, il riavvio avrebbe richiesto un rifacimento radicale delle strutture.
- Il secondo punto riguardava l’occupazione: il blocco dell’area a caldo avrebbe comportato l’immediato ricorso alla cassa integrazione per migliaia di lavoratori diretti, con ricadute sull’indotto e sull’economia locale.
- Il terzo punto riguardava la politica industriale e le risorse pubbliche: la chiusura avrebbe vanificato le scelte del Governo e gli ingenti finanziamenti statali stanziati negli anni con vari decreti-legge per garantire la continuità aziendale, bloccando anche il processo di decarbonizzazione.
8. Perché la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza di sospensione?
La Corte d’Appello ha rigettato l’istanza di sospensione e nella sua motivazione ha innanzitutto chiarito un limite importante: l’istanza ex art. 373 c.p.c. è ammissibile, ma l’esame della Corte è limitato alla sola valutazione del periculum in mora, cioè al rischio che, nell’attesa della decisione definitiva, si produca un danno grave. Restava invece preclusa qualsiasi decisione sul merito della causa, cioè sul fumus boni iuris, l’apparenza di fondatezza del ricorso.
Nel merito delle allegazioni, la Corte ha ritenuto insufficienti le argomentazioni sugli impianti. Mettere in discussione l’ordine di spegnimento significava contestare il merito della decisione già resa. Inoltre, la presunta irreversibilità non era stata provata con elementi concreti, né erano stati forniti i costi comparativi tra l’adeguamento e il rifacimento degli altiforni. Quanto all’occupazione, la Corte ha osservato che la fermata dell’area a caldo non era un evento imprevedibile, dato che il giudizio dei cittadini durava dal 202. In ogni caso, le maestranze avrebbero potuto essere impiegate nelle necessarie opere di manutenzione, adeguamento e sostituzione degli impianti. Sulle risorse pubbliche e sulla decarbonizzazione, la Corte ha precisato che i finanziamenti pubblici citati erano già stati spesi per la gestione passata, mentre la decarbonizzazione presuppone proprio il superamento dell’attuale sistema produttivo, giudicato insostenibile.
Da ultimo, la Corte ha richiamato il bilanciamento degli interessi. In conformità all’art. 41, comma 2, della Costituzione e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, la tutela della salute e dell’ambiente è prevalente rispetto all’esercizio dell’iniziativa economica e alla continuità d’impresa.
Per questi motivi, la Corte d’Appello ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto n. 425/2026. Ha inoltre precisato che la liquidazione delle spese del subprocedimento spetterà alla Corte di Cassazione, nell’ambito del giudizio di legittimità.
sociale.network