La "disco pirateria"

DJ e l'utilizzo dei supporti audio e delle compilation fatte in casa nelle discoteche: ecco chiariti tutti i dubbi
13 settembre 2003
Francesco Saponaro

La pirateria musicale perpetrata ai fini dell'intrattenimento danzante rientra a pieno titolo nell'alveo delle violazioni al diritto d'autore.

Nei periodi estivi si moltiplicano le attività musicali di locali all'aperto e/o disco-pub nei quali molti "Dj" trovano un'occupazione stagionale, con la conseguente intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine, mirati ad arginare eventuali fenomenologie illecite.

Occorre premettere che l'attività di disck jokey eseguita in esercizi aperti al pubblico è soggetta alle norme che tutelano il diritto d'autore atteso che ciò avviene, normalmente, per scopi di lucro ed è rivolta ad una platea di fruitori, costituita dai frequentatori del locale.

La finalità di lucro è attestata dal corrispettivo che il "Dj" riceve dal gestore dell'esercizio commerciale in cui presta la sua opera, mentre la diffusione al pubblico è insita nella tipologia della prestazione del servizio costituito dalla materiale esecuzione di vari brani musicali, tutti fissati su supporti fonografici.

I supporti audio impiegati in tale attività sono per lo più costituiti da:
- cd-rom contenenti "compilation" musicali, create dal "Dj" duplicando singole canzoni e/o parti di esse; i brani sono attinti supporti audio acquistati regolarmente, file informatici musicali reperiti sul "web" nonché da materiale "pirata";
- dischi in vinile;
- cd-rom recanti brani musicali, già miscelati e messi in vendita nei negozi specializzati.

In tale contesto, le operazioni di controllo "antipirateria" eseguite durante l'attività d'intrattenimento musicale sono finalizzate all'accertamento dell'apposizione del prescritto contrassegno S.I.A.E. sui supporti utilizzati.

La presenza della "bollinatura" attesta, infatti, l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di tutela del diritto d'autore e non può che comportare l'esito regolare dell'ispezione.

Di contro l'impiego da parte del "Dj" di materiale fonografico sprovvisto del previsto contrassegno, integra la violazione all'art.171-ter[1] 1 comma della l.d.a. (legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni ed integrazioni), che sanziona penalmente la diffusione in pubblico di opere musicali senza il consenso dell'avente diritto.

Occorre altresì evidenziare che in tale ambito non appare, a mio giudizio, esimente:
- la contestuale esibizione del supporto regolarmente "bollinato", da dove è stata ricavata l'opera musicale duplicata;
- la detenzione in luogo diverso da quello in cui si sta svolgendo l'attività di intrattenimento, dell'originale "bollinato" di cui sopra;
- l'asserita fornitura del materiale "pirata" controllato, da parte di terze persone che hanno provveduto alla sua duplicazione abusiva.

Ciò in quanto il "Dj" avrebbe, in ogni caso, utilizzato "una copia privata" delle opere musicali legittimamente detenute, non a scopo prettamente personale, ma con finalità di lucro e/o di commercio, contravvenendo così la recente novella introdotta con l'art.71-sexies[2] dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68.

Proseguendo non risulta, parimenti, assentibile considerare il "mixing" dei brani musicali effettuato, una rivisitazione personale contraddistinta non da una "duplicazione" bensì da una "parziale riproduzione", tanto da snaturare le opere originarie e svincolarle, così, dalla tutela del suo autore[3].

A conferma, al fine di non incorrere in problematiche interpretative inerenti all'attività di "riproduzione" in luogo della "duplicazione", il legislatore ha da tempo stabilito che in tale contesto il "discrimen" d'irregolarità è costituito, inequivocabilmente, dalla mancata apposizione del contrassegno S.I.A.E. sui supporti audio-video utilizzati.

In conclusione, per non incorrere in violazioni di legge il "Dj" deve utilizzare per la sua attività di intrattenimento:
- supporti fonografici contenenti opere musicali di vari autori, provvisti di contrassegno S.I.A.E.;
- cd-rom contenenti proprie "compilation" musicali, "bollinati" dalla S.I.A.E. previa specifica richiesta.

Una recente operazione di polizia partita dalla provincia di Napoli, ha confermato la diffusione della "pirateria radiofonica", con i profili sanzionatori testè illustrati e confortati anche da una sentenza del locale Tribunale [4].

L'attività di controllo in parola ha evidenziato, tra l'altro, il diffuso coinvolgimento dei produttori e dei commercianti di dischi in vinile tipo "Long Playing".

Quest'ultima tipologia di supporto, benché non sia più commercializzato su ampia scala, riveste ancora particolare interesse per gli operatori specializzati e i cultori del settore musicale nonché, come accertato, viene talvolta utilizzato con metodologie fraudolente.

In sintesi le indagini sono partite dall'individuazione di un "Dj resident" che per le sue serate in un disco-pub, utilizzava "compilation" fissate su cd-rom "masterizzati" in casa con un personal computer nonché dischi in vinile, il tutto privo di contrassegno S.I.A.E.

Eseguiti i necessari controlli sulla provenienza di questi ultimi particolari supporti, veniva localizzata e neutralizzata una rete commerciale operante in Napoli, Roma e rispettive province, specializzata nella produzione industriale, distribuzione all'ingrosso e vendita al minuto di Lp "pirata", destinati al mercato dell'Italia centro-meridionale.

Nel corso dell'intera operazione sono stati denunciati a piede libero all'Autorità Giudiziaria competente, nr. 9 responsabili a vario livello coinvolti (dai titolari di due stabilimenti di produzione e pressaggio dischi, ai grossisti, fino ad arrivare ai dettaglianti) per la violazione all'art. 171-ter[5] 1 comma lettera d) della l.d.a., aggravata dal carattere imprenditoriale dell'attività illecita perpetrata, così come sanzionato dall'art. 171-ter[6] , 2 comma lettera b).

Francesco Saponaro
Capitano della Guardia di Finanza

NOTE

[1] L'art.171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, così recita: "1. E' punito, se il fatto non è commesso per uso personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni chiunque a fini di lucro:…omissis… b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ...omissis... c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo , proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);...omissis...".

[2] L'art. 71-sexies, comma 1, così recita:"E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater".

[3] Si confronti, per orientamento, la sentenza nr.473 in data 27 febbario-24 aprile 2002 della Corte di Cassazione, III Sezione Penale (Presidente Dr.G. Savignano, Consigliere estensore Dr. F.Novarese) che stabilisce illegittima la riproduzione, anche parziale, di un programma software.

[4] GIP Tribunale Napoli nr. 2510/02 del 20.05.2002 (passata in giudicato il 05.01.2003).

[5] L'art.171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.633, lettera d), novellato dall'art.26 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n.68 così recita: "1. E' punito, se il fatto non è commesso per uso personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni chiunque a fini di lucro:…omissis… d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;...omissis..."

[6] L'art.171-ter, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n.633, così recita: "2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;...omissis..."

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