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La Caffaro era autorizzata a bonificare un'area

Torviscosa. Il Tar accoglie il ricorso dell’azienda che aveva operato in un’area di sua proprietà senza coinvolgere il ministero dell’ambiente. Roma aveva chiesto limitazioni al piano per la laguna
21 febbraio 2008
Giovanni Cinque
Fonte: Il Messaggero Veneto

- TORVISCOSA. In quella che potremmo definire come la seconda puntata della telenovela relativa ai progetti di bonifica del sito Caffaro, di Torviscosa, il Tar regionale ha parzialmente accolto le osservazioni avanzate dalla Caffaro nei confronti di una sfilza di scelte ministeriali, regionali e della Conferenza dei servizi, nelle quali si chiedeva l’annullamento, che imponevano limiti precisi al cosiddetto “piano di caratterizzazione per la procedura di bonifica” dell’area industriale.

Con il ricorso, proposto dallo studio Sala Sala di Milano, e Antonio Pollino di Trieste, erano stati chiamati in giudizio i ministeri dell’ambiente, della salute e dello sviluppo economico, la Regione, l’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, l’istituto superiore di sanità e, infine, il commissario per la Laguna di Marano-Grado. La Caffaro è proprietaria di un’area di circa 141 ettari, inclusa nel sito di interesse nazionale “laguna di Grado e Marano”, al cui interno sorge, fin dal 1938, uno stabilimento industriale chimico, mentre al suo esterno insiste un’“area delle casse di colmata”, che raccoglie i sedimenti provenienti dal dragaggio, al fine di consentire il trasporto di materiale vario, della darsena e del canale di collegamento della darsena stessa al fiume Aussa.

La Caffaro ha affermato di aver presentato il piano di caratterizzazione per la procedura di bonifica dell’area interna, impugnando, senza esito, alcune prescrizioni dettate dalla conferenza dei servizi, relative alla realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, quale misura di messa in sicurezza d'emergenza per l’area dell'idrovora Zamaro, di un un confinamento fisico esteso da via Vittorio Veneto (roggia Zuina) a villa Diotti, per garantire il completo sbarramento delle acque di falda a valle dello stabilimento, alla presentazione sia del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda delle aree attraversate dalle opere di interconnessione con la nuova centrale termoelettrica che delle discariche interne.

Con nota del marzo 2001 la Caffaro rendeva noto alle autorità competenti di aver attivato motu proprio, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, rappresentando, in particolare la situazione di inquinamento così come era stata rilevata e gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza previsti; prendeva, quindi, avvio la procedura per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area, con particolare riguardo ad alcune situazioni critiche interne allo stabilimento e all’“area delle casse di colmata”.

L’intervento veniva analizzato più volte da conferenze di servizi, istruttorie e decisorie. Il Tar ha disatteso la censura sul mancato coinvolgimento da parte del ministero dell’ambiente, titolare della procedura di bonifica, di quello delle attività produttive e sull’illegittimità del procedimento posto in essere per il lungo tempo trascorso dallo svolgimento delle conferenze, la sovrapposizione delle prescrizioni impartite dalle conferenze stesse e la mancata adozione di provvedimenti conclusivi ad hoc per ogni singola conferenza decisoria.

Il ricorso è stato parzialmente accolto con riguardo invece al terzo e quarto dei motivo dedotti, con cui si contestava il contenuto delle conferenze di servizi, nella parte in cui si imponeva il marginamento fisico integrale dello stabilimento, senza tenere in dovuto conto le proposte progettuali alternative presentate dalla medesima società, senza aver fatto precedere la onerosa decisione (circa 163 milioni di euro per i prossimi 10 anni) da una adeguata istruttoria, in collaborazione con Apat e Arpa e senza supportare la decisione stessa con un congruo apparato giustificativo e, ancora, l’irragionevolezza delle scelte operate dalle conferenze di servizi, poi recepite nei cinseguenti decreti direttoriali sul marginamento, avuto riguardo al fatto che esiste già una barriera idraulica realizzata su esplicita richiesta di una conferenza di servizi, infine, per quanto attiene alle aree di stabilimento e “casse di colmata”, la violazione del principio di proporzionalità.

Il Tar, ha, inoltre, ritenuto fondata l’ottava censura, inerente all’impugnazione in parte del verbale della conferenza e il relativo decreto ministeriale di determinazione conclusiva, laddove, pronunciandosi circa la messa in sicurezza di emergenza della falda, si statuivache l’impianto di trattamento delle acque emunte dovesse assicurare, in fase di scarico, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

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