Dichiarazioni forti in materia di diritti

Ex Ilva: Tar Lecce, superato diritto compressione salute

Il Presidente del Tar di Lecce, Antonia Pasca, ha parlato dell'Ilva all'inaugurazione dell’anno giudiziario. Nel 2021 il Tar confermò invece l’ordinanza di chiusura dell'area a caldo del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.
Fonte: AGI, Agenzia Giornalistica Italia - 30 marzo 2022


Ex Ilva: Tar Lecce, superato diritto compressione salute
Pubblicato: 30/03/2022 20:37
(AGI) - Taranto, 30 mar. - “Premessa la astratta compatibilità con i principi costituzionali di una compressione del diritto alla salute entro limiti ragionevoli in favore di un rilevante interesse economico, ha ritenuto il collegio, e ritengo personalmente tuttora, che nel caso di specie tale ragionevole limite di compressione del diritto alla salute sia stato macroscopicamente superato”. A dirlo, riferendosi all’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia, lo ha detto oggi, nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar di Lecce, il presidente Antonio Pasca. A febbraio 2021 il tribunale amministrativo leccese ha infatti respinto il ricorso dell’ex Ilva che chiedeva di invalidare l’ordinanza con cui, a febbraio 2020, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, aveva ordinato all’azienda la chiusura dell’area a caldo della fabbrica per gravi motivi ambientali. In quell’occasione, il Tar confermò invece l’ordinanza del sindaco e a tale specifico aspetto il presidente si è riferito oggi nella relazione con la quale ha fatto un bilancio complessivo dell’anno trascorso. (AGI)
TA1/LIL
Ex Ilva: Tar Lecce, superato diritto compressione salute (2) Ecoriconversione per Taranto


Pubblicato: 30/03/2022 20:37

(AGI) - Taranto, 30 mar. - Per Pasca, “un aspetto della vicenda, probabilmente non adeguatamente approfondito, è costituito dal fatto che Asl Taranto e Arpa Puglia abbiano accertato l’immissione in atmosfera di sostanze altamente tossiche, non considerate nell’Aia, quali il particolato (o polveri sottili), vettori di metalli pesanti inalabili, sostanze riconosciute e classificate dalla scienza medica come cancerogeni di prima categoria”. “Tale circostanza, ampiamente documentata in atti, costituiva uno dei presup-posti posti a base dell’ordinanza sindacale adottata dal sindaco del comune di Taranto, unitamente e parallelamente ad altri presupposti, quali le disfunzioni del sistema di monitoraggio e le criticità gestionali che avevano verosimilmente determinato il verificarsi di fenomeni emissivi anomali”, ha evidenziato . “Posso affermare in tranquilla coscienza che il collegio ha emesso la sentenza 249/21 con scrupolo e rigore logico, senza debordare dal proprio ambito di giudizio, come confermato sul punto nella sentenza di secondo grado”, aggiungr. Per il magistrato, “la tesi, secondo cui la soggezione dell’attività ad Autorizzazione integrata ambientale precluderebbe al sindaco l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti a tutela della salute dei cittadini, è stata confermata dal giudice di secondo grado”. E in quanto al fatto che il Consiglio di Stato, su nuovo ricorso dell’azienda, lo scorso giugno ha annullato l’ordinanza del sindaco Melucci che il Tar Lecce aveva invece validato, Pasca sottolinea: “Le diverse conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di secondo grado costituiscono, nell’attuale contesto normativo, parte integrante delle ordinarie dinamiche della dialettica processuale tra i due diversi gradi di giudizio”. (AGI)

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