Cassazione: sul web non esiste stampa clandestina

Il testo della sentenza che cambia la storia della comunicazione in Italia
15 settembre 2012

Le motivazioni, per le quali il saggista e giornalista Carlo Ruta è stato assolto con formula piena dopo le condanne in due gradi di giudizio, sono raccolte in pochi punti, chiari ed essenziali. La Corte rileva, in particolare, che «il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività». In altri termini: l’informazione che viene dal web, non solo quella che passa attraverso i blog, ma anche attraverso giornali telematici (fatti salvi i casi in cui le testate non decidano di richiedere sovvenzioni pubbliche destinate alla stampa), non può essere soggetta alle imposizioni della legge 47 del 1948. Si è quindi ad uno snodo giuridico, che potrà avere forti incidenze sull’informazione in Italia. Il web trova infatti una legittimazione ampia e inedita, quale strumento che interagisce in profondo con i modi e le regole della comunicazione, oltre le strettoie condizionanti delle vecchie leggi sulla stampa. Carlo Ruta

Lette le motivazioni della sentenza, Carlo Ruta ha dichiarato: «In tanti hanno ribadito nel maggio scorso che si tratta di una sentenza storica. E credo che tanto più lo si possa dire dopo la lettura delle motivazioni. Questo atto della Corte di Cassazione, conciso e lineare, può avere un peso non indifferente sul dibattito in corso nel paese. Di certo susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni. Concretamente, si tratta di una vittoria della democrazia. Tuttavia, come si è detto coralmente negli ultimi mesi, è necessario difendere e consolidare i risultati che vanno ottenendosi, ed è importante che il nocciolo di questa sentenza, radicalmente democratico, si traduca prima possibile in una legge effettiva dello Stato».

 
Giuseppe Arnone L’avvocato Giuseppe Arnone, che ha sostenuto in Cassazione le ragioni della difesa, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Questa sentenza, motivata con chiarezza ed essenzialità, è un fatto di portata straordinaria. L’impostazione testuale conferma che abbiamo ottenuto un risultato enorme per la libertà d’informazione, che è un cardine della democrazia. Grazie a questa deliberazione della Corte, che accoglie in pieno i miei argomenti, siamo oggi più liberi e internet è riconosciuto come strumento fondamentale per un esercizio maturo dei diritti d’informazione e di espressione. Come cassazionista provo per tutto ciò una grande soddisfazione e sono orgoglioso di aver contribuito a questo risultato».

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

 

Composta da Saverio Felice Mannino (Presidente), Claudia Squassoni, Alfredo Maria Lombardi, Mario Gentile (Relatore), Elisabetta Rosi

 

Ha pronunciando la seguente

SENTENZA

 

su ricorso proposto da Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26/0(/1953

avverso la sentenza del 02/05/2011 della Corte di Appello di Catania

 

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Aldo Policastro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’avv. Giuseppe Arnone, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 02/05/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Modica, in data 08/05/2008, appellata da Carlo Ruta, imputato del reato di cui agli artt. 5 e 16 L. 08 febbraio 1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato “Accade in Sicilia” e diffuso in via telematica sul sito www.Accadeinsicilia.net, senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica; fatti commessi dal 16/12/2003 al 07/12/2004; e condannato alla pena di euro 150,00 di multa.

 

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. Pen..

In particolare il ricorrente esponeva:

a) che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 5 e 16 L. 47/1948. Il sito utilizzato dal Ruta, in sede informatica, costituiva un semplice blog o sito internet, non rientrando nella definizione di stampa o stampato ai sensi dell’art. 1 L. 47/1948. La disposizione di cui agli artt. 2 e 5 L. 07 marzo 2001 n. 62 – secondo cui era prevista la registrazione anche per i giornali ed i periodici informatici – riguardava solo quelle pubblicazioni che intendevano usufruire del finanziamento pubblico;

b) che, comunque, stante l’incertezza interpretativa in ordine alla normativa de qua, ricorreva nella fattispecie l’errore scusabile su legge extrapenale di cui all’art. 47, comma terzo, cod. pen., con conseguente esclusione della punibilità del Ruta.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso è fondato.

Carlo Ruta è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5 e 16 L. 47/1948 per aver intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia”, diffuso sul sito internet www.accadeinsicilia.net, senza aver effettuato la prescritta autorizzazione presso la Cancelleria del Tribunale di Modica, ritenuta competente per tale adempimento (vedi capo di imputazione come contestato in atti).

Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, occorre riassumere sinteticamente i punti fondamentali della disciplina attinente alla stampa:

1.1. Ai sensi dell’art. 1 L. 47/1948 (disposizione sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte l riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici/chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.

1.2. Dall’esame di detta disposizione si evince che – ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa – necessitano due condizioni: a) un’attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

1.3. Nell’ambito del prodotto stampa, come sopra individuato, la norma di cui all’art. 5 citata L. 47/1948 prescrive che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

1.4. La pubblicazione di un giornale o altro periodico, senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, costituisce illecito penale punito ai sensi dell’art. 16 citata legge n. 47/1948

 

2. Così delineati i punti fondamentali inerenti alla nozione di stampa e dell’obbligo di registrazione per il giornale o periodico, occorre esaminare – in relazione alla fattispecie concreta oggetto del presente ricorso – se detta disciplina, sotto il profilo generale sia applicabile al nuovo prodotto “media” costituente il giornale informatico diffuso in via telematica (sito www.).

 

3. Orbene la risposta al quesito giuridico di cui sopra è negativo per le seguenti ragioni principali:

3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.

3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.

3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del 16/07/2010.

 

4. Alla luce delle argomentazioni finora svolte, consegue che – non sussistendo nei confronti di Carlo Ruta l’obbligo della registrazione del giornale on line denominato “Accade in Sicilia”, ai sensi dell’art. 5 L. 47/1948 – lo stesso va assolto del reato di cui all’art. 16 citata legge n. 47/1948, come contestato in atti, perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 2/5/2011.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 10 maggio 2012.

 

Il componente estensore                                                                             Il Presidente

          Mario Gentile                                                                              Saverio Felice Mannino

 

 

 

N. 23230/12

Sentenza n. Sezione 1310

 

 

 

 

 

 

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