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"Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito dall'emergenza diossina nella Provincia di Taranto".

Diossina: Altamarea lancia una proposta di legge per indennizzare gli allevatori

Mercoledì 24 marzo alle ore 10.30 conferenza stampa di Altamarea e della famiglia Fornaro presso la masseria Fornaro a Statte. Ormai il territorio di Taranto non è più pascolabile per la diossina. Appello al mondo della politica perché si dichiari l'"emergenza zootecnica" nella provincia.
23 marzo 2010
Altamarea (cittadini e associazioni contro l'inquinamento a Taranto)

Proposta di legge di iniziativa parlamentare

(che potrebbe eventualmente essere recepita come Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito dall'emergenza diossina nella Provincia di Taranto.
Angelo Fornaro
Articolo 1.
1. In favore delle aziende agricole di allevamento situate nella Provincia di Taranto il cui bestiame risulti contaminato da diossina oltre i limiti di tollerabilità sono attuati i seguenti interventi:
a) contributi in conto capitale pari alla spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto perché contaminato ai sensi del comma 1 o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri (1);
b) indennizzo integrale delle somme impiegate, per l'acquisto dei mangimi e foraggi, necessari alla produzione;
c) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria. L'effettività delle operazioni di cui al presente comma 1 è attestata dalle Autorità provinciali.
2.Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio della provincia di Taranto in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010, da rinnovarsi annualmente per tutta la durata della contaminazione, e da corrispondersi, per una quota pari a 50 milioni di euro, all'ARPA Puglia per interventi e attività specialistiche di supporto, e, per una quota pari a 50 milioni di euro, da trasferire alla Provincia di Taranto, da utilizzarsi ai fini della messa in sicurezza e bonifica sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, indetta dalla Provincia di Taranto, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, la Provincia di Taranto, la Regione Puglia e l'ARPA Puglia. Il Presidente della Provincia di Taranto è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi atti a garantire la sicurezza delle popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 2
1. Le aziende agricole di cui all'art.1 comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi:
a ) contributi in conto capitale fino a cinquantamila Euro, elevabili a centomila, per la ricostituzione dei capitali di conduzione;
b ) prestiti, a tasso agevolato dello 0,50 per cento ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, il cui capitale sarà per il quaranta per cento a carico dello stato;
c ) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi.
d ) concessione di mutui decennali, al tasso agevolato di cui alla lettera c), con preammortamento triennale a tasso agevolato superiore del 10 %, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali contaminate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale sino a cinquecentomila Euro.
2. Le domande di intervento dovranno essere indirizzate al Presidente della Provincia in quale ha il ruolo di coordinatore degli indennizzi.

Articolo 3
1. Vengono concesse alle aziende di cui all’art. 1, comma 1, per le quali vi sia stato un provvedimento di blocco dell'attività di allevamento o commercializzazione del bestiame, ovvero il cui bestiame contaminato sia stato abbattuto, le seguenti sospensioni degli adempimenti, per tutta la durata del provvedimento, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno:
a) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati (6);
b) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
c) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni (2);
d) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
e) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo.

Art. 4
1. Nel caso che le aziende di cui all’articolo 1 comma 1 abbiano subìto danni non inferiori al 70 per cento del fatturato, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di mezzo punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la contaminazione si prolunghi per più anni, a partire dagli interventi riguardanti il primo anno.

Art. 5
1.Alle aziende zootecniche di cui all’ art. 1 comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale nella misura del cinquanta per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui è stata accertata la contaminazione da diossina di cui all'art. 1 comma 1.
2.La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.
3.L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.

Art. 6
1.Il Presidente della Regione Puglia è nominato commissario delegato per l’attuazione di tutti gli interventi di sostengo alle aziende di cui ai precedenti articoli.
2.Gli oneri di cui alla presente legge saranno anticipati dallo Stato per essere posti a carico di chi risulti essere responsabile dell’inquinamento, secondo il principio per cui chi inquina paga.
Formula diossina

Note: Per informazioni su come raggiungere la Masseria Fornaro: cell. 3498768732.
Alle ore 10 ritrovo presso la Basile Petroli nella strada per Martina Franca e da lì si va alla Masseria Fornaro,

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