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Trattamento sanitario obbligatorio

1.Nozioni
2.Modalità di erogazione
3.Normativa
3 dicembre 2004

Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) è rivolto a quei cittadini in condizioni di disagio psichico tale da essere pericolosi per sè e per gli altri, per i quali il Sindaco emette ordinanza di ricovero su richiesta del dipartimento di salute mentale. Modalità di richiesta ed erogazione: su richiesta del dipartimento salute mentale USL8 che trasmette al Comune (Ufficio Politiche Sociali) un certificato medico, accompagnato da una relazione, per chiedere conferma del provvedimento obbligatorio ed urgente di ricovero proposto. L'Ufficio Politiche Sociali trasmette alla Pretura, tramite la Polizia Municipale la documentazione medica, accompagnata dall'ordinanza di ricovero, per la ratifica del T.S.O., entro 24 ore dalla richiesta effettuata dal Dipartimento di Salute Mentale.
Normativa
- L. 180/78
- L. 833/78
La normativa attuale in tema di psichiatria si fonda su due principali presupposti, che non dovrebbero essere messi in discussione: la legge che regola l’assistenza psichiatrica in Italia non può essere disgiunta da quella che regola la generalità dell’assistenza sanitaria.
l’Accertamento e il Trattamento Sanitario Obbligatorio per problemi psichiatrici non possono essere regolati da norme disgiunte da quelle relative alla generalità degli accertamenti e dei trattamenti obbligatori in sanità (art. 33 della legge 833/78). L’Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO), previsto dall’art. 33 della legge 833, su proposta di un medico, nei casi di presumibile disturbo psichiatrico, vada sempre effettuato da un medico del Dipartimento di Salute Mentale, nelle situazioni in cui esistano fondati motivi per ritenere che una persona sia in condizioni critiche o patologiche di salute mentale, tali da rendere necessario un accertamento delle stesse e che la persona rifiuti di sottoporvisi e/o di recarsi nel luogo dove esso può essere completato. La proposta, redatta da un medico, andrà adeguatamente motivata (notizie anamnestiche e ipotesi cliniche) e dovrà anche contenere: l’indicazione del luogo dove l’accertamento debba realizzarsi (di norma, il domicilio), dove la persona debba essere eventualmente trasportata, qualora non sia possibile effettuarlo a domicilio (Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, Pronto Soccorso, Centro di Salute Mentale), il tempo entro il quale l’accertamento dovrà essere effettuato, secondo due opzioni:
- urgente, entro un massimo di 24 - 48 ore;
- non urgente, entro un massimo di sette giorni.
L’ASO avverrà, in ogni caso, dopo ordinanza scritta del Sindaco. L’ASO può terminare:
- con esito negativo, qualora l’accertamento non evidenzi una necessità di trattamento;
- con esito positivo, nella forma del trattamento sanitario volontario qualora il soggetto accetti le cure;
- con la proposta di una rivalutazione entro 72 ore, anche ai fini di ottenere il consenso del paziente, qualora le condizioni cliniche lo consentano e non ricorrano gli estremi per un Trattamento Sanitario Obbligatorio;
- con il Trattamento Sanitario Obbligatorio, le cui condizioni, per quanto riguarda i problemi di salute mentale, sono stabilite dall’art. 34 della legge 833/78.
Per quanto riguarda invece le procedure relative al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), vanno precisate le seguenti modalità di avvio, prosecuzione e conclusione:
- di norma, il Trattamento Sanitario Obbligatorio viene effettuato, secondo quanto specificato dalla Legge 833, dopo emissione di una Ordinanza del Sindaco, a seguito di una proposta di un medico del Servizio Sanitario Nazionale e di una convalida da parte di un medico psichiatra del Servizio Sanitario Nazionale; durante le procedure iniziali, ed in qualsiasi momento successivo, può sempre essere trasformato in Trattamento Sanitario Volontario;
- in caso di effettiva urgenza, la proposta, da parte di un medico del SSN, di Trattamento Sanitario Obbligatorio è sufficiente per disporre l’accompagnamento del soggetto interessato presso il più vicino Dipartimento di Emergenza ed Accettazione ad obbligatoria presenza psichiatrica dove uno psichiatra del DSM provvederà alla immediata rivalutazione ed alla eventuale convalida della proposta, con avvio della procedura di emissione dell’Ordinanza del Sindaco (con successivo invio degli atti al Giudice Tutelare, secondo la procedura vigente); in tali casi, di effettiva urgenza, il trasporto verrà effettuato con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e/o della Polizia Municipale, secondo le prassi locali, sotto la responsabilità del medico proponente;
- qualora, al termine dei primi sette giorni di degenza, permangano le condizioni previste dalla Legge 833, il Trattamento Sanitario Obbligatorio può essere prorogato per quante volte si renda necessario, pur ribadendo il carattere eccezionale del provvedimento e che esso non può in alcun modo costituire la modalità esclusiva del rapporto con il paziente, nel pieno rispetto delle garanzie; delle eventuali proroghe del Trattamento Sanitario Obbligatorio e delle modalità della sua cessazione dovrà essere sempre data notizia scritta al Sindaco ed al Giudice Tutelare. La proposta di proroga va motivata con una dettagliata relazione clinica.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio può concludersi con:
- la cessazione dello stesso nel caso che ne sia venuta meno la necessità;
- di norma, con la prosecuzione volontaria del trattamento, sia in ospedale che, alla dimissione, presso i servizi territoriali di competenza.. In presenza di dubbi fondati sulla successiva adesione al trattamento dell’interessato, lo psichiatra del servizio territoriale di competenza deve formulare un progetto individuale di trattamento, sotto forma di contratto, sottoscritto dall’interessato. Tale progetto, da rivalutare a cadenza trimestrale, deve contenere indicazioni chiare relative alla diagnosi, alla prognosi, ai trattamenti ed agli altri interventi proposti, alle modalità di coinvolgimento dei familiari e delle altre persone significative (per il paziente o per l’efficace attuazione del progetto).

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