I NODI COSTITUZIONALI DELLA LEGGE GASPARRI

Non chiude la fase transitoria, ne apre un' altra
23 settembre 2003
Sabino Cassese
Fonte: Il Corriere della Sera - 23 Settembre 2003
Il disegno di legge sul nuovo assetto del sistema televisivo, approvato dal Senato ed ora all' esame della Camera (cosiddetta legge Gasparri), rispetta le condizioni poste dalla Corte costituzionale con la sentenza del 20 novembre 2002, n. 466? Questa è una delle principali domande alle quali bisogna rispondere, per valutare l' adeguatezza della proposta in discussione. Per rispondere a questa domanda, bisogna esaminare che cosa ha prescritto la Corte costituzionale e che cosa dispone la legge Gasparri. La Corte ha stabilito che «la situazione di fatto non garantisce l' attuazione del pluralismo informativo». Ha, però, ammesso la legittimità di un periodo transitorio, purché con un termine finale «definitivo, certo e non prorogabile». Infine, considerato che l' attuale regime vive di proroghe dal 1984, ha dato al legislatore un anno di tempo, stabilendo che «la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all' intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio». Passiamo, ora, alla legge Gasparri. Questa, per non imporre una mutilazione degli attuali duopolisti (Rai e Mediaset) ha puntato tutto sullo sviluppo della tecnologia digitale, che consente di ampliare l' offerta di programmi. Ha previsto l' accelerazione della introduzione di tale tecnologia. Ha concesso un anno, a partire dal 31 dicembre 2003, perché l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti se sia stato realizzato il pluralismo televisivo. Richiede che l' accertamento sia presentato al governo e alle commissioni parlamentari. Infine, ha previsto che, se questa condizione si realizza, il ministero delle Comunicazioni prolunghi il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni analogiche. La legge Gasparri risponde, dunque, al dettato della Corte costituzionale? Questa aveva indicato nel 31 dicembre 2003 la fine di una fase transitoria, mentre la legge Gasparri la utilizza come data di inizio di una fase transitoria. Anche a voler aderire alla soluzione Gasparri, bisogna tener conto che per la Corte costituzionale doveva esservi un «termine di chiusura», che la legge non prevede. Se l' Autorità per le comunicazioni verifica che il pluralismo non si è realizzato nell' anno, che cosa succede? Si può applicare la norma della legge Maccanico del 1997, per cui l' Autorità per le comunicazioni obbliga le imprese a dismettere le reti eccedenti? Oppure concessioni ed autorizzazioni sono incluse nel meccanismo del «generale assentimento»? Oppure governo e Parlamento debbono tornare a decidere? La questione della costituzionalità della legge Gasparri è, in sostanza, nascosta in questa oscurità normativa. Un legislatore amante della sincerità dovrebbe disporre, portando al 2004 il termine per l' attuazione del pluralismo, che, se nel dicembre 2004 questo non è attuato, gli attuali duopolisti debbono cedere una rete. Il disegno di legge Gasparri opera su un caso interessante di contraddizione tra una tecnologia (futura) che consente di moltiplicare i canali e le offerte, producendo le condizioni per l' apertura del mercato e ponendo le premesse per risolvere il problema del pluralismo, e una situazione (presente) di forte concentrazione. Un innesto chiaro tra presente e futuro, con date certe sulla fase di passaggio e conseguenze sicure ed automatiche in caso di inadempimento, potrebbero evitare un ulteriore intervento della Corte costituzionale.

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