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La proposta di legge che AltaMarea ha predisposto intende portare alla attenzione del Governo la drammatica situazione ambientale di Taranto

Raccolta firme per proposta di legge

AltaMarea sarà in piazza della Vittoria domenica 18 Aprile per una raccolta di firme in favore della proposta di legge di risarcimento danni agli allevatori che, a causa della diossina, hanno perso i loro capi di bestiame insieme al lavoro e alla speranza del futuro.
16 aprile 2010
Altamarea (Coordinamento di cittadini e associazioni)

AltaMarea sarà in piazza della Vittoria domenica 18 Aprile per una raccolta di firme in favore della proposta di legge di risarcimento danni agli allevatori che, a gennaio di un anno fa, a causa della diossina, hanno perso i loro capi di bestiame insieme al lavoro e alla speranza del futuro. Corteo Altamarea

La proposta di legge che AltaMarea ha predisposto intende portare alla attenzione del Governo la drammatica situazione ambientale di Taranto, causa prima della difficile situazione degli allevatori tarantini, richiedendo a gran voce e con l'aiuto di tutta la cittadinanza Tarantina misure urgenti a favore del comparto agricolo colpito dalla emergenza diossina nella Provincia di Taranto.

Chiediamo a tutta la cittadinanza di Taranto di dare questo segno concreto di "vicinanza" a queste persone e, contemporaneamente, un segnale forte e determinato ai nostri Governanti e agli inquinatori che Taranto ha voglia di lottare e non si fermerà.

Riportiamo di seguito il testo di legge.

Articolo 1.
1. In favore delle aziende agricole di allevamento situate nella
Provincia di Taranto il cui bestiame risulti contaminato da diossine,
o da diossine e PCB diossina-simili, in quantità superiore ai tenori
massimi consentiti dalla legge, sono attuati i seguenti interventi:
a) contributi in conto capitale pari alla spesa, determinata nei
limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di
acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto
perché contaminato ai sensi del comma 1 o, in alternativa, indennizzi
per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi
criteri;
b) indennizzo integrale delle somme impiegate, per l'acquisto dei
mangimi e foraggi, necessari alla produzione;
c)indennizzo a prezzo di mercato del latte, e dei suoi derivati
prodotti in azienda e destinati alla termodistruzione per disposizione
dell'autorità sanitaria.
d) indennizzo a prezzo di mercato della carne destinata alla
termodistruzione. L'effettività delle operazioni di cui al presente
comma 1 è attestata dalle Autorità provinciali.
2.Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e
monitoraggio del territorio della provincia di Taranto in funzione
dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di
messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010, da rinnovarsi
annualmente per tutta la durata della contaminazione, e da
corrispondersi, per una quota pari a 50 milioni di euro, all'ARPA
Puglia per interventi e attività specialistiche di supporto, e, per
una quota pari a 50 milioni di euro, da trasferire alla Provincia di
Taranto, da utilizzarsi ai fini della messa in sicurezza e bonifica,
sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, indetta dalla
Provincia di Taranto, entro quindici giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, alla quale partecipano il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comune di
Taranto, la Provincia di Taranto la Regione Puglia e l'ARPA Puglia.

Articolo 2
1. Le aziende agricole di cui all'art.1 comma 1, hanno titolo ai
seguenti interventi:
a ) contributi in conto capitale fino a centomila Euro, elevabili a
duecentomila, per la ricostituzione dei capitali di conduzione;
b ) prestiti, a tasso agevolato dello 0,50 per cento ed ammortamento
quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, il cui
capitale sarà per il quaranta per cento a carico dello stato;
c ) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con un tasso pari
al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agrario oltre i 18 mesi;
d ) Sono concessi contributi in conto capitale sino a cinquecentomila
Euro per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle
strutture fondiarie aziendali contaminate, ivi compresi impianti
arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. Per la somma
eccedente vengono concessi, allo stesso fine concessione di mutui
decennali, al tasso agevolato di cui alla lettera c), con
preammortamento triennale a tasso agevolato superiore del 10 %, i
mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di
miglioramento.

Articolo 3
1.Vengono concesse alle aziende di cui all’art. 1, comma 1, per le
quali vi sia stato un provvedimento di blocco dell'attività di
allevamento o commercializzazione del bestiame, ovvero il cui bestiame
contaminato sia stato abbattuto, le seguenti sospensioni degli
adempimenti, per tutta la durata del provvedimento, e comunque per un
periodo non inferiore ad un anno:
a) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di
credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito
ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli
interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione
del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati;
b) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei
contratti pubblici; patrimoniale ed assimilata, dovute
all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali,
nonche' alla Regione, nonche' di quelli riferiti al diritto annuale di
cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni; prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della
Regione; subìto danni non inferiori al 70 per cento del fatturato, i
contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il
tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e
mutui agevolati viene ridotto di mezzo punto. Le stesse misure si
applicano nel caso in cui la contaminazione si prolunghi per più anni,
a partire dagli interventi riguardanti il primo anno.

Art. 5
1.Alle aziende zootecniche di cui all’ art. 1 comma 1, è concesso, a
domanda, l'esonero parziale nella misura del cinquanta per cento del
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i
lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla
data in cui è stata accertata la contaminazione da diossina di cui
all'art. 1 co. 1
2.La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno
e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'art. 1,
comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più
anni consecutivi.
3.L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di
apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai
sensi e per gli effetti della legislazione in materia.

Art. 6
Il Presidente della Provincia di Taranto e' nominato commissario
delegato per l'attuazione degli interventi atti a garantire la
sicurezza delle popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. Il
presidente della Regione Puglia è nominato Commissario delegato per
l’attuazione di tutti gli interventi di sostegno alle aziende di cui
ai precedenti articoli.

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