Per una corretta interpretazione della normativa sul benzo(a)pirene
La Nota di ARPA Puglia N. 18611 del 16/04/2010 indica che il valore obiettivo per il benzo(a)pirene pari ad 1,0 ng/mc debba essere
raggiunto entro il 31/12/2012 sulla base dei commi 3 e 4 dell'art 3 del dlgs 152/07.

Ci permettiamo di segnalare all'Arpa Puglia che questa interpretazione della normativa è errata.
Infatti il comma 5 dello stesso articolo del Dlgs 152/07 indica che per Taranto e i centri abitati superiori a 150mila abitanti il valore obiettivo sia quello indicato nel DM 25 novembre 1994 (ossia 1 nanogrammo a metro cubo).
Il DM 25 novembre 1994 fissa tale valore obiettivo di un nanogrammo a metro cubo a partire dal 1 gennaio 1999. Quindi il valore superato è già in vigore dal 1999. Le misurazioni Arpa hanno registrato i seguenti valori medi:
2007 1,16 ng/m3
2008 1,3ng/m3
2009 1,3 ng/m3
Prima del 2007 non sono state effettuate misurazioni continuative sufficienti.
Quindi siamo in una sistuazione di sistematico superamento - nel quartiere Tamburi di Taranto - del valore obiettivo indicato dalla legislazione in vigore al 1 gennaio 1999.
Indicare, come fa Arpa Puglia, il 2012 come data entro cui scendere sotto 1 nanogrammo/m3 quando tale valore è in vigore dal 1 gennaio 1999 genera forte confusione negli enti preposti ad agire per far scendere i valori del benzo(a)pirene.
Considerando la precisione e la competenza con cui l'Arpa Puglia opera ci permettiamo di segnalare l'errore commesso.
A conferma di quanto PeaceLink sostiene, riportiamo testualmente il comma 5 del dlgs 152/07:
5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree
urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al
quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261,
e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati.
Pertanto chiediamo che l'Arpa Puglia rettifichi la comunicazione al Sindaco di Taranto e alla Regione Puglia.
Ing. Biagio De Marzo
Prof. Alessandro Marescotti
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