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Diossina, il Tribunale del Riesame da' ragione ad Alessandro Marescotti (PeaceLink)

Il Tribunale del riesame ha affermato che Marescotti ha esercitato il suo diritto "sancito dall'art.21 della Costituzione esprimendo la sua personale opinione su un tema di rilevanza sociale nella comunita' tarantina senza la consapevolezza di offendere la reputazione di alcuno
27 settembre 2011
Associazione Peacelink



Il Tribunale del Riesame di Taranto, composto dal Presidente dott. Michele Petrangelo e dai Giudici Luca Ariola e Maria Christina De Tommasi, ha dissequestrato l'intervista rilasciata da Alessandro Marescotti pubblicata dal sito Affaritaliani.it in data 13 gennaio 2011 e relativa alle analisi realizzate dal Fondo Antidiossina Taranto sui frutti di mare prelevati dai fondali del Mar Piccolo. 

In accoglimento della richiesta di riesame proposta da Alessandro Marescotti difeso dall'avv. Sergio Torsella, il Tribunale ha annullato il sequestro ritenendo che quanto dichiarato da Alessandro Marescotti "risulta corrispondente alla verita' oggettiva dei fatti".  Cozze tarantine


Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, era stato querelato penalmente da alcune cooperative di mitilicoltori per diffamazione, diffusione di notizie false ed esagerate, procurato allarme in relazione alla presenza di diossina nei mitili (articoli 110, 595, 656, 658 del Codice penale). 

Il Tribunale del riesame ha affermato che Marescotti ha esercitato il suo diritto "sancito dall'art.21 della Costituzione esprimendo la sua personale opinione su un tema di rilevanza sociale nella comunita' tarantina (...) senza la consapevolezza di offendere la reputazione di alcuno (...) fornendo la sua particolare chiave di lettura con toni peraltro adeguati allo scopo (c.d. Limite della continenza), divulgando notizie che non hanno affatto rappresentato la realta' in modo alterato, ma che, al contrario, senza cagionare inutili allarmismi, hanno consentito ai cittadini di avere piena consapevolezza di quanto normativamente previsto, senza alcun danno per la tranquillita' pubblica". 
Il Tribunale specifica inoltre: "Tanto basta per escludere quindi oltre al fumus commissis delicti relativo all'art. 595 c.p., anche quello relativo all'art.656 c.p. (...) nonche' all'art.658 c.p.". 
Alla luce di tali considerazioni giuridiche il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso di Marescotti e annulla il decreto di sequestro preventivo che avrebbe portato all'oscuramento dell'intervista sul web di Affaritaliani.it e dei relativi dati informativi contenuti in una dettagliata dabella con i dati della diossina riscontrati nelle cozze e comparato con altri alimenti. 

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