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Benzo(a)pirene, la posizione del Governo

Ministero dell'Ambiente (Ufficio Legislativo)

Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare
UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: Risposta a risoluzione in Commissione n. 7-00393 (VIII° Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici) (On. Alessandro Bratti). Concentrazioni di benzo(a)pirene in atmosfera.
Il decreto legislativo n. 155/2010 ha previsto, per il benzo(a)pirene, un valore obiettivo pari a I ng/m3, da raggiungere entro il 31 dicembre 2012 su tutto il territorio nazionale, in piena conformità a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 2004/107/CE.
Al fine di assicurare il perseguimento di tale valore, il decreto ha definito un quadro istituzionale e procedurale idoneo affinché le autorità regionali e locali possano attivare tutti gli adempimenti necessari a svolgere, in modo corretto e continuativo, il monitoraggio di questa sostanza ed a individuare gli interventi da attuare per il risanamento.
Il precedente decreto ministeriale 25 novembre 1994 prevedeva, per il benzo(a)pirene, un equivalente obiettivo di qualità (1 ng/m3) da rispettare, peraltro, solo presso alcuni grandi centri urbani a partire dal 1999.
Tale obiettivo non aveva tuttavia mai trovato una reale applicazione. Questo perché il benzo(a)pirene, essendo un inquinante caratterizzato da specifiche tipicità, ha sempre determinato notevoli difficoltà tecniche e gestionali per le amministrazioni locali competenti, anche per l'assenza di metodi di analisi e verifica scientificamente provati.
Agli organi tecnici e ai laboratori regionali e provinciali preposti al controllo e all'assicurazione di qualità dei dati era infatti affidata l'applicazione delle procedure per il corretto funzionamento degli strumenti di misura e la garanzia di qualità dei dati.
In particolare, le valutazioni sullo stato degli inquinamenti causati dagli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) - analisi delle cause e dei processi di diffusione, individuazione delle aree critiche - e le linee guida per gli interventi di prevenzione e gestione delle situazioni critiche dovevano essere inclusi nei piani regionali e locali per la qualità dell'aria elaborati secondo le norme all'epoca vigenti.
Per recepire la direttiva, si è, quindi, reso necessario adeguare, nel diritto interno, procedure e metodi di misura alle nuove regole comunitarie, secondo la logica propria di queste ultime, che, diversamente da quella sottesa al DM del 1994, tendente all'acquisizione di conoscenze, punta sul monitoraggio e sull'individuazione e l'adozione delle misure di risanamento e di prevenzione, prevedendo poteri sostituivi in caso di inadempienza dei soggetti preposti.
In questo nuovo quadro di riferimento, è apparso dunque incongruo mantenere vigente un obiettivo di qualità in un numero limitato di città da raggiungere sulla base di piani regionali impostati su norme abrogate nel 1999 in quanto difformi da quelle stabilite a livello europeo. Altrettanto incongruo sarebbe stato porre un limite vincolante da subito su tutto il territorio nazionale ancora prima di impostare una rete di monitoraggio che consentisse controlli effettivi.
L'unica soluzione razionale era, pertanto, quella adottata con il decreto legislativo n. 155/2010, ossia quella di conformarsi all'ordinamento comunitario stabilendo, per il benzo(a)pirene, un valore obiettivo pari a 1 ng/m3, da raggiungere entro il 31 dicembre 2012 su tutto il territorio nazionale, e di definire un quadro istituzionale e procedurale idoneo affinché le autorità regionali e locali possano attivare tutti gli adempimenti necessari a svolgere, in modo corretto e continuativo, il monitoraggio di questa sostanza ed a individuare gli interventi da attuare per il risanamento e la prevenzione, prevedendo altresì, specifici obblighi, per lo Stato, in caso di inadempienza delle Amministrazioni preposte.
Il Governo ritiene che l'obbligo di realizzare un idoneo monitoraggio e di svolgere una precisa istruttoria per la selezione degli interventi di risanamento, potrà consentire, a differenza di quanto avvenuto in passato, l'attuazione effettiva di misure concrete ed efficaci. Resta peraltro inteso che, per assicurare il conseguimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012, il processo di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria e di analisi e selezione degli interventi dovrà essere immediatamente intrapreso dalle competenti autorità, sotto il coordinamento del Ministero dell'ambiente.
Si ribadisce, dunque, che il decreto legislativo n. 155/2010 non ha determinato alcun peggioramento delle precedenti condizioni di qualità dell'aria (alla luce del fatto che il decreto ministeriale 25 novembre 1994, era rimasto inattuato, come già chiarito) ma crea, invece, le condizioni affinché sia effettivamente realizzata una concreta attività di risanamento, da avviare immediatamente e da concludere in tempi certi.
Si deve in ultimo osservare che, fin dalla prima stesura, il testo del decreto legislativo presentato alle competenti Commissioni parlamentari e dalle stesse approvato prevedeva che il decreto ministeriale 25 novembre 1994 fosse abrogato e che il valore obiettivo del benzo(a)pirene fosse perseguito negli stessi termini fissati per gli altri inquinanti di cui alla direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria (ossia entro il 31 dicembre 2012). Infine, va notato che queste previsioni contenute nel decreto legislativo sono state specificamente condivise anche dalle autorità regionali e locali in sede di Conferenza Unificata.
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Massimiliano Atelli

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