Taranto Sociale

Lista Taranto

Archivio pubblico

Ambiente e veleni

Ilva, Tribunale del Riesame: “La legge in contrasto con la Costituzione”

La norma ad aziendam non viola solo l’uguaglianza dei cittadini. “La previsione in favore di Ilva spa presenta profili di illegittimità costituzionale" perché “di fatto incide sulle attività giurisdizionali in corso, ed in particolare sulla possibilità, all’esito del procedimento, di disporre la confisca del prodotto di un reato”
15 gennaio 2013
Francesco Casula
Fonte: Il Fatto Quotidiano - 15 gennaio 2013

Per il tribunale del Riesame di Taranto, la legge “salva Ilva” è in “contrasto con gli articoli 3, 24, 102, 104 e 112 della Costituzione nella parte in autorizza ‘in ogni caso’ la società Ilva spa di Taranto” alla commercializzazione dei prodotti finiti e semilavorati sequestrati il 26 novembre dello scorso anno. Il collegio dei magistrati, quindi, ha ritenuto che l’articolo 3 della legge 231 “merita un preventivo vaglio da parte della Corte costituzionale essendo non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate” dalla procura ionica o comunque “rilevabili d’ufficio”. I giudici quindi non sono entrati nel merito della legittimità costituzionale della legge riguardo alla prosecuzione della produzione a scapito di ambiente e salute perché la vicenda riguarda esclusivamente la vendita di beni sotto sequestro.

Sul punto i magistrati hanno spiegato inizialmente che “la vendita della cosa in sequestro, cui segua la consegna all’acquirente, integra un reato” dato che in caso di vendita “alcun diritto potrà essere esercitato dallo Stato sul bene sequestrato e commercializzato”. Nel caso in esame, i magistrati hanno motivato la decisione spiegando che l’articolo 3 della legge voluta dal ministro dell’ambiente Corrado Clini “presenta evidenti profili di contrasto innanzitutto con articolo 3 della Costituzione, ossia il principio di uguaglianza, dal momento che identici fatti-reato, se commessi alcune imprese, possono determinare il sequestro del prodotto del reato medesimo e la conseguente incommerciabilità di beni, se commessi, invece, da Ilva spa non comportano analogo effetto, determinandosi in questo modo, ad avviso dell’odierno collegio, una inammissibile disparità di trattamento. La legge si presenta pertanto come legge del caso singolo”.

Nelle venticinque pagine di ordinanza con la quale sospendono il giudizio sull’eventuale conferma o revoca del sequestro dei prodotti in attesa del pronunciamento della Consulta, i magistrati descrivono come “la previsione di un trattamento penale più favorevole per i presunti responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o a mantenere una situazione di emergenza ambientale(incidendo gravemente su beni di rilevanza costituzionale, quali l’ambiente, la salute dei cittadini, esposti a grave pericolo proprio per effetto di quei comportamenti) appare manifestamente irragionevole e si pone, altresì, in contrasto con il criterio di scelta comunemente adottato dal legislatore”. Non solo. Il riesame di Taranto, composto da Alessandro de Tomasi, Massimo De Michele e Benedetto Ruberto, descrive la legge “salva Ilva” come una norma “solo formalmente generale e astratta, ma il cui fine precipuo e immediatamente evidente – per la tempistica le modalità di approvazione del provvedimento – è stato quello di regolamentare un caso singolo”.  Una veduta aerea dell'acciaieria

Ma la legge ad aziendam non viola solo l’uguaglianza dei cittadini. “La previsione – aggiungono i giudici – in favore di Ilva spa, della possibilità di commercializzare il prodotto sotto sequestro, contenuta nel citato articolo 3 della legge 231/2012, presenta profili di illegittimità costituzionale non manifestamente infondati anche riferimento agli articoli 102 e 104 della Costituzione che tutelano le prerogative della funzione giudiziaria” perché “di fatto la legge incide sulle attività giurisdizionali in corso, ed in particolare sulla possibilità, all’esito del procedimento, di disporre la confisca del prodotto di un reato”. Se la legge, cioè, fosse applicata e al termine dell’eventuale processo i responsabili fossero ritenuti colpevoli in via definitiva, l’autorità giudiziaria non potrebbe disporre la confisca dei corpi di reato come avviene in altri procedimenti analoghi. Il provvedimento adottato dal Governo e poi convertito dal Parlamento è “una invasione nella sfera di competenza di competenza del potere giudiziario e si manifesta come uso abnorme della funzione normativa”. Per i giudici in sostanza “attraverso lo strumento legislativo è stato direttamente modificato unprovvedimento” del gip Patrizia Todisco, divenuto irrevocabile, senza “modificare il quadro normativo sulla base del quale era stato emanato il decreto del giudice”. Un atto quindi compiuto nonostante il principio di separazione dei poteri poiché questa legge “ammazza Taranto”, così è stata ribattezzata da cittadini e ambientalisti, “non ha altra funzione, allora, che quella di sostituire ladecisione parlamentare la valutazione dell’autorità giudiziaria circa disponibilità dei beni da parte dell’impresa”. 

Articoli correlati

  • Bocciato l'ordine del giorno di Angelo Bonelli sull'ILVA di Taranto
    Ecologia
    Ennesimo decreto Salva IILVA

    Bocciato l'ordine del giorno di Angelo Bonelli sull'ILVA di Taranto

    Il 13 marzo è stato convertito in legge l'ultimo decreto in materia di ILVA con un iter blindato e senza che ci fosse la possibilità di introdurre norme a difesa dell'ambiente e della salute. Nonostante ciò, la battaglia non è finita. Taranto resisti! Taranto non sei sola.
    21 marzo 2024 - Fulvia Gravame
  • Fondo Antidiossina e PeaceLink nuovamente alla Commissione Europea
    Taranto Sociale
    Comunicato stampa

    Fondo Antidiossina e PeaceLink nuovamente alla Commissione Europea

    Siamo appena tornati da Bruxelles, reduci da un proficuo incontro con la Commissione Europea a cui abbiamo fornito ulteriori aggiornamenti sulla gravita' del caso Ilva di Taranto
    12 luglio 2013 - Antonia Battaglia Alessandro Marescotti Fabio Matacchiera
  • Aiutare Riva? Un clamoroso autogol dello Stato
    Taranto Sociale
    Comunicato stampa

    Aiutare Riva? Un clamoroso autogol dello Stato

    Solo pochi mesi fa, in Parlamento, veniva approvata trasversalmente, da quasi tutti i partiti, una legge per fermare la Magistratura e autorizzare l'Ilva a produrre con gli impianti ritenuti inquinanti e posti sotto sequestro
    23 maggio 2013 - Fabio Matacchiera, Alessandro Marescotti
  • Ilva, allarme sui fondi
via la cassaforte dei Riva
    Taranto Sociale
    Taranto e il siderurgico

    Ilva, allarme sui fondi via la cassaforte dei Riva

    Ferrante: bisogna scorporare il siderurgico da Riva Fire, l'azienda deve camminare con le sue gambe. Intanto la Cassazione respinge il ricorso e lo esclude dai custodi giudiziari. Bondi: senza l'Aia la nostra fabbrica non ha futuro. Ma per il Garante le prescrizioni dell'autorizzazione ambientale sono ancora lontane
    17 aprile 2013 - Giuliano Foschini
PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.7.15 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)