Vietato a Taranto esporre lo striscione STOP ALL'INQUINAMENTO
A Taranto, durante una partita di basket, un gruppo di tifosi ha esposto un lungo stricione bianco con una scritta blu emblematica:
STOP ENVIRONMENTAL DISASTER IN TARANTO NOW.

Ossia:
"Ferma ora il disastro ambientale a Taranto".
Lo striscione è apparso ieri sera per pochi momenti al PalaMazzola, prima che iniziasse la gara di Coppa Cras-Ekaterinburg. Subito dopo è stato rimosso. Non si sa da chi e perché.
Giovedì 5 novembre al PalaMazzola (ore 20,30) contro l'UMMC Ekaterinburg la squadra di basket del Taranto poteva farsi riprendere a livello internazionale dalle TV in quanto giocava in EUROLEGA. E infatti lo striscione era in inglese, e non a caso.
Perché rimuoverlo?
A chi dava fastidio la democratica espressione del pensiero garantita dall'articolo 21 della Costituzione Italiana e dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo?
Quest'ultimo articolo è chiaro:
"Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere".
Si badi bene: "senza riguardo a frontiere", c'è scritto. E quindi non poteva essere vietata la diffusione televisiva del messaggio
STOP ENVIRONMENTAL DISASTER IN TARANTO NOW.
La normativa che pone limiti agli striscioni (la riportiamo in coda al comunicato) è unicamente rivolta a vietare striscioni contenenti messaggi di odio razziale e di violenza. Questo striscione era invece un invito civile finalizzato a fermare il disastro ambientale a Taranto. Era un messaggio di vita e contro la violenza dell'inquinamento. Taranto è una città che ha sopportato per troppo tempo un carico di morte inaudito. Dire STOP è un diritto.
PeaceLink esprime la più ferma indignazione per ciò che è accaduto.
Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink
http://www.peacelink.it
DECRETO PISANU - Articolo 2-bis. (Divieto di striscioni e cartelli).
1. Sono vietati, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 all'articolo 2, comma 1
Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 (*), n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
Legge 13 ottobre 1975, n. 654 art. 3
SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO,AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A QUATTRO ANNI:
a) CHI DIFFONDE IN QUALSIASI MODO IDEE FONDATE SULLA SUPERIORITÀ O SULL'ODIO RAZZIALE;
b) CHI INCITA IN QUALSIASI MODO ALLA DISCRIMINAZIONE,O INCITA A COMMETTERE O COMMETTE ATTI DI VIOLENZA O DI PROVOCAZIONE ALLA VIOLENZA,NEI CONFRONTI DI PERSONE PERCHÉ APPARTENENTI AD UN GRUPPO NAZIONALE,ETNICO O RAZZIALE.
È VIETATA OGNI ORGANIZZAZIONE O ASSOCIAZIONE AVENTE TRA I SUOI SCOPI DI INCITARE ALL'ODIO O ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE.CHI PARTECIPI AD ORGANIZZAZIONI O ASSOCIAZIONI DI TAL GENERE,O PRESTI ASSISTENZA ALLA LORO ATTIVITÀ,È PUNITO PER IL SOLO FATTO DELLA PARTECIPAZIONE O DELL'ASSISTENZA,CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI. LE PENE SONO AUMENTATE PER I CAPI E I PROMOTORI DI TALI ORGANIZZAZIONI O ASSOCIAZIONI.
Legge 25 giugno 1993, n. 205
Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa
(*) ART.3 legge 13 ottobre 1975
SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO,AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A QUATTRO ANNI:
a) CHI DIFFONDE IN QUALSIASI MODO IDEE FONDATE SULLA SUPERIORITÀ O SULL'ODIO RAZZIALE;
b) CHI INCITA IN QUALSIASI MODO ALLA DISCRIMINAZIONE,O INCITA A COMMETTERE O COMMETTE ATTI DI VIOLENZA O DI PROVOCAZIONE ALLA VIOLENZA,NEI CONFRONTI DI PERSONE PERCHÉ APPARTENENTI AD UN GRUPPO NAZIONALE,ETNICO O RAZZIALE.
È VIETATA OGNI ORGANIZZAZIONE O ASSOCIAZIONE AVENTE TRA I SUOI SCOPI DI INCITARE ALL'ODIO O ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE.CHI PARTECIPI AD ORGANIZZAZIONI O ASSOCIAZIONI DI TAL GENERE,O PRESTI ASSISTENZA ALLA LORO ATTIVITÀ,È PUNITO PER IL SOLO FATTO DELLA PARTECIPAZIONE O DELL'ASSISTENZA,CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI.
LE PENE SONO AUMENTATE PER I CAPI E I PROMOTORI DI TALI ORGANIZZAZIONI O ASSOCIAZIONI.
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