Al vaglio dei giudici di appello le condanne inflitte ai vertici ILVA

La “grande Industria” torna sotto processo

Il processo alla “grande industria” per l’ennesimo presunto caso di inquinamento ambientale approda in appello. Dal prossimo 21 dicembre la vicenda giudiziaria che vede coinvolti amministratori e dirigenti dell’ILVA tornerà all’attenzione di un organo giudicante
25 ottobre 2007
Michele Tursi
Fonte: Corriere del Giorno

ILVA di Taranto Fra poco meno di due mesi la Corte prenderà in esame il verdetto emesso lo scorso febbraio dal giudice monocratico dott. Martino Rosati. Un verdetto che fece registrare l’affermazione di responsabilità di quattro imputati per una serie di reati che va dall’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro al danneggiamento di arredi urbani ed edifici pubblici. La pena più pesante fu inflitta al massimo esponente dello stabilimento siderurgico, l’ing. Emilio Riva. Ritenuto colpevole per quattro capi d’accusa, l’imprenditore fu destinatario di una condanna pari a 3 anni di reclusione. Ed il perché di questa sanzione fu riassunto dall’estensore della sentenza in un concetto estremamente significativo: “La salute dei lavoratori viene prima del profitto dell’azienda e va tutelata anche a discapito di questo.” Un concetto che secondo il giudice monocratico Emilio Riva avrebbe disatteso in più di una circostanza.

Riportiamo di seguito il verdetto che nel febbraio scorso ha chiuso il processo alla “grande industria”
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, visti gli articoli 529, 530,531,533,535,541,544, co. 3, cod. proc. pen.: Dichiara RIVA Emilio colpevole dei reati in rubrica ascrittigli ai capi A), C), D) ed F), tutti unificati tra loro per continuazione, e lo condanna alla pena di tre anni di reclusione; Dichiara CAPOGROSSO Luigi colpevole dei reati in rubrica ascrittigli ai capi A), C), D) ed F), tutti unificati tra loro per continuazione, e, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione; Dichiara RIVA Claudio colpevole dei reati in rubrica ascrittigli ai capi D) ed F), unificati tra loro per continuazione, e lo condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione; Dichiara PENSA Roberto colpevole dei reati in rubrica ascrittigli ai capi D) ed F), unificati tra loro per continuazione, e, riconosciutegli circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione. Condanna tutti i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento. Dichiara RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi interdetti dall’industria esercitata ed incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione, per la durata delle suddette pene principali loro rispettivamente irrogate. Ordina che, per PENSA Roberto, l’esecuzione delle predette pene principali ed accessorie rimanga sospesa per cinque anni, alle condizioni e con gli effetti di cui agli artt. 163-168, cod. pen., ed altresì che della presente condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati e non per ragioni di diritto elettorale. Dichiara non doversi procedere nei confronti di RIVA Emilio, CAPOGROSSO Luigi e PENSA Roberto, in ordine alla contravvenzione loro contestata al capo B) della rubrica, perché estinta a norma dell’art. 24 del D. L.vo 19 dicembre 1994, n° 758. Dichiara non doversi procedere nei confronti di MORONI Alfredo ed ELEFANTE Domenico, in ordine alla contravvenzione loro contestata al capo G) della rubrica, perché estinta per intervenuta prescrizione. Assolve RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi e PENSA Roberto dall’imputazione di cui al capo E) della rubrica, perché il fatto non sussiste. Assolve MORONI Alfredo ed ELEFANTE Domenico dall’imputazione di cui al capo H) della rubrica, perché il fatto non sussiste; nonché dall’imputazione di cui al capo I) della rubrica, per non aver commesso il fatto. Condanna RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi e PENSA Roberto, f in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili "U.I.L. Provinciale", in persona del suo segretario e rappresentante legale pro tempore, e "LEGAMBIENTE PUGLIA", in persona del suo presidente e rappresentante legale pro tempore, da liquidarsi per entrambe in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle medesime parti civili, che si liquidano, per ognuna, nella misura di e 7.500,00 per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nel motivare la propria decisione, il magistrato definì il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ILVA “il maggior colpevole” per quanto accaduto proprio alla luce del ruolo che rivestiva e tuttora riveste nell’azienda. Come si legge fra le righe del verdetto, in base allo statuto della società, adottato in data 3 luglio 2000, il c.d.a. poteva nominare amministratori delegati, ma non poteva delegare, tra le altre attività, la “approvazione di budget (comprensivo del piano di investimenti) e relativo programma aziendale, e loro eventuali modifiche sostanziali”. In quella ed in altre riunioni era stato stabilito, e quindi ribadito, “di riservare al presidente del Consiglio di amministrazione, escludendoli dalla competenza del vicepresidente e consigliere delegato, nonché dei consiglieri delegati, ... tutti gli atti, anche di controllo, relativi alla .... sicurezza sul lavoro, all’ecologia ed alla tutela ambientale.” Secondo l’organo giudicante, quanto illustrato nello statuto non lasciava (e non lascia) dubbi circa l’importanza del ruolo di Emilio Riva, che è da considerare “la voce più autorevole per decidere quando, come e quanto si dovesse investire in questo settore.” Per il giudice, l’imprenditore non predispose gli apparecchi antinfortunistici necessari per impedire il verificarsi del reato contemplato all’articolo 437 del codice penale (omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro). Il riferimento fatto agli infortuni è risultato sicuramente importante, ma il giudice non spiegò solo questo. Anzi. Grande spazio nella motivazione hanno avuto pure gli aspetti legati alla questione ambientale. Dati alla mano, il magistrato pose in risalto che le batterie di forni a coke emettono numerose sostanze inquinanti (le più nocive per la salute sono le polveri di fossile, gli idrocarburi policiclici aromatici ed il benzene) e, di conseguenza, considerando la natura delle patologie causalmente riconducibili alla esposizione alle sostanze in questione non ci sono dubbi che queste ultime debbano classificarsi tra le “malattie-infortunio”. Ad aggravare la posizione degli imputati, è stato poi un altro dato. Si parla di quello riferito alla mancata dotazione delle batterie 3-6 dei dispositivi principali per impedire o contenere le emissioni diffuse di quegli agenti inquinanti nella fasi di lavorazione più critiche delle batterie. Nel corso del processo sono stati posti in evidenza i risultati di consulenze tecniche, secondo cui qualora fossero state utilizzate le migliori tecnologie disponibili, le emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico (calcolate sulla base della quantità di acciaio prodotto) si sarebbero ridotte di vari ordini di grandezza. Nell’illustrare questi particolari il giudice ha ricordato che “le polveri sarebbero state inferiori all’incirca di 3-4 volte, gli “IPA” di 2-3 volte; il benzene, addirittura, di 30-50 volte.” E non basta. L’organo giudicante formulò l’ipotesi secondo cui “i vertici tecnici ed amministrativi dell’ILVA fossero a conoscenza delle carenze strutturali della destinazione antinfortunistica delle apparecchiature mancanti e dei pericoli per l’incolumità dei lavoratori, derivanti da tali omissioni.... Il management dell’ILVA conosceva molto bene quelle deficienze strutturali ed i rischi connessi; e pur tuttavia, ha volontariamente omesso di dotare le batterie n. 3-6 di quei dispositivi. Niente e nessuno glielo ha impedito. Tanto è sufficiente perché possa riconoscersi il dolo nella condotta degli agenti responsabili.” Motivazioni che, insieme ai risultati del verdetto, dal prossimo dicembre spetterà alla Corte d’Appello valutare alla luce delle impugnazioni fatte dalla pubblica accusa (dott. Franco Sebastio e dott. Alessio Coccioli) e dal collegio difensivo.

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