Ilva: Bonelli, Regione non poteva sottoscrivere l'AIA 2012 in base alla legge regionale n. 44 del 23 dicembre 2008
TARANTO - ''In base all'articolo 3 della legge regionale n. 200 (in realtà n. 44) del 23 dicembre 2008, la legge sulla diossina, la Regione Puglia non avrebbe potuto sottoscrivere e dare propria autorizzazione alla prima e seconda Aia dell'Ilva a Taranto''. Lo sostiene in una nota il presidente nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, consigliere comunale a Taranto, riferendosi all'Autorizzazione integrata ambientale all'Ilva.
''L'articolo 3 - aggiunge - prevedeva che l'Ilva avrebbe dovuto presentare un piano per il campionamento in continuo entro 60 giorni dall'approvazione della legge e l'Arpa avrebbe dovuto procedere alla validazione del piano stesso. Secondo la legge, questo era adempimento necessario e essenziale ai fini del conseguimento delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto" E' noto a tutti che ad oggi il monitoraggio in continuo non è stato realizzato, si sta sperimentando in questi giorni''. A Vendola, conclude il leader ecologista, ''chiedo pubblicamente: perché ha sottoscritto l'Aia del 2011 se la legge regionale lo vietava in assenza del monitoraggio in continuo?''.
LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 44http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=9.htm&anno=xxxix&num=200
Art. 3
(Vigilanza e controllo)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i gestori di impianti di cui all’articolo 1, già esistenti e in esercizio, devono elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico e presentarlo all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA Puglia) per la relativa validazione e definizione di idonea tempistica per l’adozione dello stesso. Gli oneri connessi all’esecuzione del predetto piano sono a totale carico dei soggetti gestori. Nell’ambito del piano l’ARPA Puglia provvede a effettuare verifiche a campione per valutare l’effettiva attuazione dei piani di campionamento e la relativa efficacia. Per tutti gli impianti di cui all’articolo 1 di nuova realizzazione, l’elaborazione del piano di campionamento e la validazione dello stesso da parte dell’ARPA Puglia è adempimento essenziale ai fini del conseguimento delle autorizzazioni necessarie per l’entrata in esercizio.
2. In caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 2, valutato sulla base del protocollo di Aarhus, l’ARPA Puglia provvede a darne immediata comunicazione alla Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, che diffida il gestore dell’impianto che abbia determinato tale superamento a rientrare, entro sessanta giorni, nei limiti previsti. Ove il gestore non adempia la diffida entro i termini assegnati, lo stesso è tenuto ad arrestare immediatamente l’esercizio dell’impianto, dandone comunicazione alla Regione Puglia, Servizi ecologia e sanità, alla provincia territorialmente competente, all’ARPA e all’azienda sanitaria locale (ASL). Le modalità di riattivazione sono definite in apposita conferenza di servizi solo a valle dell’individuazione e rimozione delle cause che hanno determinato il superamento dei valori limite.
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