La "controproposta migliorativa" che Di Maio attende da Arcelor Mittal
"Questo governo non ha considerato soddisfacente il piano occupazionale e il progetto di attuazione del piano ambientale per questo è stato richiesto ad ArcelorMittal di presentare una controproposta migliorativa".
Se la strategia del ministro Di Maio è quella di far recedere Arcelor Mittal dal contratto, la strada vincente non è quella di una snervante trattativa, che porterebbe comunque argomenti a favore dell'azienda, nel caso in cui il governo non accettasse la controproposta. Arcelor Mittal potrebbe infatti dire: se non accettate il mio piano migliorativo la responsabilità è vostra e io mi rivalgo nei vostri confronti dato che avete firmato un contratto.
Se invece si segue il riesame dell'AIA, alla luce di sopravvenute evidenze sanitarie e ambientali recepite dal nuovo governo, Arcelor Mittal non può rivalersi se il Ministero dell'Ambiente e della Sanità invocano procedure (per di più di cautela dei beni primari della vita e della salute) previste dalla legge e che nessun contratto posto in essere può inibire, a meno che non si riconosca che un contratto abbia preminenza sulle leggi dello Stato, il che sarebbe gravissimo.
Inoltre il governo attuale con un decreto può abrogare l'immunità penale senza la quale mai e poi mai Arcelor Mittal accetterebbe di produrre sapendo di poter finire da un momento all'altro sotto inchiesta. Pertanto sarebbe auspicabile che il governo abroghi subito l'immunità penale, assolutamente inaccettabile. E' incomprensibile la ragione per cui l'attuale governo non lo abbia ancora fatto, conservando una vergognosa eredità dei governi precedenti.
Infine è bene ricordare che prima di adottare un "miglioramento" del piano ambientale vanno calcolati i morti e i feriti della nuova strategia, con una Valutazione del Danno Sanitario (VDS), ben sapendo che nessun miglioramento è accettabile se - valutato in anticipo con appositi modelli previsionali della VDS - persiste un eccesso di mortalità e di riceveri con impianti accessi a poche centinaia di metri dalle abitazioni.
Questo ha dichiarato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in Parlamento sul piano Ilva presentato da ArcelorMIttal.
Su questo sono in disaccordo con Di Maio.
La procedura prevista dalla legge è il riesame dell'AIA e non la richiesta di "controproposte migliorative".
L'AIA (Aurorizzazione Integrata Ambientale) non è una trattativa, non è un'asta a cui partecipa l'azienda facendo proposte via via migliorative.
L'AIA è una procedura ben regolamentata dalla normativa europea e nazionale (dlgs 152/2018) che prevede il riesame dell'AIA sulla base di punti inderogabili dall'Autorità Competente, non la "trattativa al rialzo" lasciata al buon cuore dell'azienda.
E' inoltre anomalo che questa trattativa - da cui viene escluso il pubblico e di cui non vi è alcuna trasparenza - avvenga al Ministero dello Sviluppo Economico senza coinvolgere il Ministero dell'Ambiente, essendo quest'ultimo l'Autorità Competente riconosciuta dalla legge nella riformulazione degli standard ambientali di uno stabilimento.
Ecco perché non sono d'accordo con questa procedura adottata da Di Maio.
Arcelor Mittal non deve scriversi le prescrizioni ambientali. Le prescrizioni ambientali le scrive l'Autorità Competente (il Ministero dell'Ambiente) e non il Minisero dello Sviluppo Economico e tanto meno Arcelor Mittal. La riscrittura del piano ambientale deve avvenire in forma di RIESAME DELL'AIA, alla luce dell'articolo 29 octies, punto 4, del dlgs 152/2006 che stabilisce quanto segue:
4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.".
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