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Nell'AIA saranno autorizzati scarichi di arsenico, cromo esavalente, mercurio e altri pericolosi inquinanti senza l'adozione delle prescrizioni chieste dalle associazioni

Ilva di Taranto. Ecco come inquinare legalmente il mare

Oggi si svolge a Roma la Conferenza dei Servizi che dovrà decidere sull'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) dell'Ilva. La Commissione AIA-IPPC che ha redatto il PIC (Parere Istruttorio Conclusivo) non solo non ha recepito le osservazioni delle associazioni ma ha fatto marcia indietro rispetto al suo stesso vecchio parere tecnico. Poche le prescrizioni. Esonarati tutti gli impianti tranne la cokeria. Siamo di fronte a una pessima AIA, peggiorata rispetto alle già deludenti versioni iniziali. E questo è accaduto nonostante le molte e documentate osservazioni tecniche prodotte dalle associazioni. Intanto il NOE (Nucleo Operativo Ecologico) dei Carabinieri chiede il sequesto di quell'acciaieria che i tecnici ministeriali intendono autorizzare...

Una delle lotte fondamentali fatte da Altamarea è stata quella di chiedere un controllo degli inquinanti dell'Ilva prima delle diluizione con le acque di raffreddamento degli impianti. In pratica fino a ora i controlli sugli inquinanti non è stato possibile farli all'origine (ossia appena uscivano dai singoli impianti) ma venivano compiuti nel tratto finale, prima di giungere in mare, ossia nei canali finali quando è già avvenuto il processo di diluizione degli inquinanti. In tal
modo, con l'enorme diluizione delle acque di raffreddamento, è molto più facile rispettare i limiti di legge. Carabinieri del NOE



La Provincia di Taranto in passato provò a effettuare i controlli prima della diluizione, ma l'Ilva, grazie ai suoi ottimi avvocati, riuscì ad ottenere dal Consiglio di Stato una sentenza favorevole, per cui i controlli continuarono a essere effettuati dopo la diluizione.


La  sentenza del Consiglio di Stato ha cioè consentito all'Ilva di ottenere la misurazione dell'inquinamento degli scarichi non nel punto di fuoriuscita più vicino agli impianti ma alla fine dei canali di scarico, precludendo la possibilità per l'Arpa di effettuare i campionamenti nei punti in cui gli inquinanti non erano diluiti.

Detto questo, se si legge con attenzione la sentenza in questione, si nota che lascia spazio ad un'inversione completa se l'AIA intervenisse in merito.

Infatti vi si legge:


"La Provincia, ove intenda qualificare una parte dell'impianto (nello specifico, la cokeria) come funzionalmente autonomo, è tenuta a imporre preventivamente la separazione dello specifico scarico dalle acque di raffreddamento o di lavaggio, configurandolo al contempo come "parziale" ai sensi del D. Lgs. n. 152/99 oppure fissando, in sede di autorizzazione, ulteriori e più stringenti prescrizioni tecniche ex art. 45, comma 9, all'insegna della migliore tecnologia disponibile (da descriversi esattamente e, soprattutto, da individuarsi alla stregua dei principi di proporzionalità e di precauzione)".

Per questa ragione Altamarea ha più volte battuto su quelle "stringenti prescrizioni" contenute nella sentenza.

Nel parere istruttorio della Commissione AIA del 2009 sembrava che l'obiettivo fosse stato raggiunto. A pagina 108 del Piano di Monitoraggio e di Controllo (PMC) del 2009 infatti erano individuati i punti di prelievo "a monte" (ossia prima delle diluizione) e le acque sarebbero state assoggettate alla legge (dlgs 152/2006). I parametri "prescrittivi" (ossia da non superare) riguardavano tutti gli impianti dell'Ilva e riguardavano numerosi inquinanti pericolosi come Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cianuri, Cromo esavalente,  Mercurio, e vari metalli pesanti.

Sembrava che la nostra lotta fosse andata a segno, almeno su questo punto!

E invece no.

Nell'attuale parere finale della Commissione AIA-IPPC- dopo due anni di dibattiti per migliorare ulteriormente l'AIA - il risultato è stato l'esatto opposto del miglioramento.

 

Ecco infatti il colpo di scena: quei parametri "prescrittivi" da inidividuare prima della diluizione diventano adesso solo "conoscitivi".

E così per Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo esavalente,  Mercurio, e vari metalli pesanti non ci sono limiti prima della diluizione ma solo "parametri conoscitivi".

Come dire: guarda un po' quanto Arsenico va in mare...! Ci limitiamo a misurarlo senza porre limiti, tanto poi rientrerà nei limiti grazie alla diluizione con le acque di raffreddamento.

Lo scandalo doveva essere contemperato con qualche concessione.

E così rimane qualche parametro "prescrittivo" solo per i cianuri, l'azoto e i fenoli, più gli IPA. Ma solo nella cokeria. Per tutti gli altri impianti sono previsti solo parametri conoscitivi mentre nella versione precedente del Parere Istruttorio sull'AIA tutto (tranne gli IPA) era prescrittivo su tutti gli impianti.

E' un enorme passo indietro.

La commissione AIA-IPPC ha argomentato questo passo indietro dicendo (p.721 del parere conclusivo) che un controllo all'origine, come chiesto dalle associazioni, "contrasta con la decisione del Consiglio di Stato", mentre abbiamo visto che non è così.

Che delusione!

Questa Commissione AIA-IPPC ha disatteso le nostre richieste e ora non rimane che denunciare questo risultato pessimo, frutto non di disattenzione ma di cattiva volontà, dopo che avevamo presentato decine e decine di pagine tecnicamente documentate.

Intanto il NOE (Nucleo Operativo Ecologico) dei Carabinieri chiede il sequesto di quell'acciaieria che i tecnici ministeriali intendono autorizzare. Siamo di fronte a uno stridente contrasto fra i tecnici ministriali che ritengono l'Ilva dotata delle Migliori Tecnologie Disponibili e i Carabinieri che riscontrano criticità probabilmente non analizzate con attenzione adeguata in sede di istruttoria AIA.

E' veramente paradossale che i NOE chiedano il sequestro di alcuni impianti e i tecnici del Ministero chiedano invece l'autorizzazione a produrre per altri 6 anni.

Qualcosa non torna. Forse la vera AIA sarà scritta nelle aule del tribunale.

Note: Erasmo Venosi ha dichiarato: "Avete una sola chance sul piano giuridico. Il comma 11 dell'art 5 del dlgs 59 del 2005. E' il Comune attraverso questo articolo che può impedire la concessione dell'AIA".

Ecco cosa dice il comma 11: "Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4".

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