Occhio a non cadere nella rete

Internet è editoria? Prima di legiferare che sia dimostrato...

22 ottobre 2007

Bocce ferme cittadini navigatori. Il Ministro Gentiloni è intervenuto. Vale la pena riassumere. Il disegno di legge 3 agosto 2007 avente per oggetto “Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale” prevede più di 30 articoli comprese le solite disposizioni finali, ma anche la premessa delle finalità generali (l’intoccabile diritto costituzionale dell’art.21: libertà di informare e diritto ad essere informati). Occupiamoci dell’art.7 dal titolo “attività editoriale su internet” 1)L’iscrizione al registro degli operatori della comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa. 2) Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare le pubblicazioni delle informazioni” L’abbiamo riportato perché ci piacerebbe ascoltare pareri autorevoli che ce lo spiegassero. Noi non abbiamo capito niente. Andiamo con ordine. Insultare, diffamare, ledere, carpire la buona fede, procurare allarmi et similia sono reati perseguibili e, ad oggi, moltissimi siti web per questo sono stati perseguiti, sequestrati, chiusi. I loro “ideatori” (termine più o meno accettabile per capirci, perché giuridicamente non è contemplato e più avanti spiegheremo il perchè) condannati, in attesa di giudizio, querelati ecc. Tutto ciò reso possibile in base a dottrina da sentenze di primo e secondo grado, qualcuna di cassazione, ma non supportato da legislazione, formulata anche tenendo conto della natura Internet fino al TCP, il protocollo che garantisce l’affidabilità delle trasmissioni. Tornando al disegno di legge agostano (mese notoriamente perfido per emanare delibere) a noi pare che quell’art.7 stia solo a significare : occhio che vi curiamo…Di giuridico, ancorché costituzionale, non possiede nulla. Internet è editoria? E’ giuridicamente definita editoria ciò che compare in internet che, si ricorda, è rete logica di enorme complessità? Non può essere perché altrimenti godrebbe dei diritti e doveri di tale (ampiamente stabiliti da Johann Gutenberg in avanti, non ultime le sovvenzioni al fine di promuovere il pluralismo dell’informazione, la cultura e la lingua italiana, la tutela delle minoranze linguistiche: cfr art. 16 del ddl di cui stiamo parlando). E’ perseguibile la persona o la personalità giuridica. Chi ha formulato l’articolo 7 si è posto il problema del significato di personalità giuridica? Perché nella fattispecie la personalità giuridica si chiamerebbe “server” : postazione materiale dove potrebbe risiedere fisicamente la sede dei dati (hardware), poca valenza ha il suo ideatore. Lasciando da parte la Cina o la Birmania (conosciamo la loro democrazia) un server può essere allocato al Polo come alle Fidji dal che con che diritto i legislatori di un Paese possono legiferare (a onor del vero il nostro art. 7 pare più un “voglio, posso, comando”) su personalità giuridica allo stato dei fatti…senza patria o quanto meno apolide? E’ indubbio che occorra regolamentazione giuridica (e dunque giurisdizione) in materia, perché molti (autorevoli) siti sono caparbiamente intenzionati, a ragione, a farsi valere. Ad oggi, però, le intenzioni non sono ancora processabili e dunque punibili… Per chi desidera usare il web per informare correttamente o per raccogliere i pensieri dei cittadini, ma anche solo per adoperare un nuovo linguaggio (attenzione perché tale è ed anche solo per questo è indispensabile intervenire con l’opportuna legislazione che ad oggi regolamenta il linguaggio pubblico) una legislazione etica ed estetica sarebbe manna! Ben venga dunque legislazione di base emanata da autorevoli addetti ai lavori nel rispetto di quella già esistente sull’editoria (visto che pare si voglia avere questa pretesa). E’ notizia di poco fa l’intervento del Ministro Gentiloni che dichiara “[la norma]non è chiara e lascia spazio a interpretazioni assurde e restrittive" e ancora, riconoscendo una qualche sua responsabilità per non avere controllato personalmente il testo, "Pensavo che la nuova legge sull'editoria confermasse semplicemente le norme esistenti, che da sei anni prevedono sì una registrazione ma soltanto per un ristretto numero di testate giornalistiche on line, caratterizzate da periodicità, per avere accesso ai contributi della legge sull'editoria". Siamo lieti Ministro di esserle stati utili, ma soprattutto che abbia preso posizione così velocemente. Potenza del web…

Note: http://italy2.peacelink.org/cybercultura/articles/art_23747.html

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