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L'Eni, la raffineria di Taranto e l'AIA

Nella vastissima documentazione tecnica depositata dall’ENI nel sito del Ministero dell’Ambiente, PeaceLink ha individuato questa nota che di fatto sembra vanificare lo spirito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
5 marzo 2009
Peacelink (Alessandro Marescotti & Biagio De Marzo)

Raffineria ENI di Taranto
Al Ministro dell’Ambiente
Alla Commissione AIA
Al Presidente della Regione Puglia
All’Arpa Puglia
Al Presidente della Provincia di Taranto
Al Sindaco di Taranto

Oggetto: osservazioni sull’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’ENI




L’ENI ritiene che le Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) per ridurre le emissioni inquinanti non siano applicabili alla propria raffineria di Taranto per ciò che riguarda i sistemi di trattamento secondari e di lavaggio dei gas di scarico.

E’ quanto riportato nell’allegato D.3.1A (scheda D.3.1) della documentazione fornita nell’ambito delle integrazioni per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Nella vastissima documentazione tecnica depositata dall’ENI nel sito del Ministero dell’Ambiente, PeaceLink ha individuato questa nota che di fatto sembra vanificare lo spirito dell’AIA. Come è noto l’AIA deriva dalla direttiva europea IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) la quale ha come scopo principale la riduzione delle emissioni inquinanti che è resa possibile anche dall’adozione delle Migliori Tecnologie Disponibili.

L’ENI ha comunicato la nota al Ministro dell’Ambiente nell’ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e nelle ultime quattro righe delle “conclusioni” a pagina 5 si legge testualmente:

“Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ENI ritiene che tali tecniche inserite nelle Linee Guida sulle MTD per le raffinerie non risultino applicabili alla propria raffineria di Taranto e pertanto non possano considerarsi come MTD per il caso specifico” (“Nota tecnica sull’applicabilità delle MTD relativa a sistemi di trattamento secondari e lavaggio waste gas”, allegato D.3.1A (scheda D.3.1).

Secondo l’ENI infatti le MTD ridurrebbero in media le emissioni di ossidi di azoto (NOx) solo dello 0,15%, di anidride solforosa (SO2) dell’1,09% e di polveri dello 0,04%.

Troppo poco, sostiene l’ENI, per giustificarne l’adozione (“marginali” ed “esigui” vengono definiti i benefici). Secondo l’ENI le Migliori Tecnologie Disponibili in questo caso avrebbero effetti addirittura controproducenti perché, se applicate, produrrebbero un “aumento della quantità di rifiuti” e un “aumento dei consumi energetici per il funzionamento delle apparecchiature”, si legge nella nota dell’ENI.

Rimaniamo stupefatti per simili scelte e riteniamo inaccettabile che una grande azienda come l’ENI emuli l’Ilva nel ritenere “non applicabili” le migliori tecnologie che nel resto dell’Europa sono adottate per ridurre le emissioni inquinanti.

L'AIA non è stata ancora concessa all'ENI.

Riteniamo pertanto opportuno che vada rispettato lo spirito e la lettera della normativa relativa all’AIA, ossia il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 ("Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento") e Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”).

Il Decreto Legislativo 59 del 2005 all’art.3 comma 1 afferma che "l'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili".

Nell’art. 8 (“Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale”) è sancito quanto segue:

“Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”.

Riteniamo che per Taranto vi siano tutti i presupposti per invocare l’articolo 8 e perché si applichino le “misure più rigorose” in quanto è riconosciuta per legge “città ad alto rischio di crisi ambientale”.

Invochiamo il principio che in un’area altamente industrializzata come quella di Taranto tutte le Autorizzazioni Integrate Ambientali debbano convergere verso un obiettivo finale: quello del dimezzamento complessivo dell’inquinamento nell’arco di cinque anni.

Tale obiettivo va considerato un obiettivo minimo per le emissioni convogliate. Per alcune emissioni particolarmente nocive e per le emissioni diffuse si deve fare ancora di più.

Occorre fissare dei quantitativi annui di emissione – sostanza per sostanza - da non superare complessivamente nell’area industriale, in linea con lo spirito e la lettera dell’Accordo di Programma.

Un taglio del 10% annuo delle emissioni, partendo dai valori più bassi dichiarati nel registro INES negli ultimi anni, è da ritenersi per noi ragionevole e raggiungibile, nonché necessario. Attraverso questa strategia del 10% per 5 anni consecutivi si può raggiungere un taglio del 50% delle emissioni complessive.

Ripetiamo: per noi è l’obiettivo minino. Rimaniamo profondamente preoccupati perché non emerge, nel lavoro fin qui svolto, un calcolo complessivo del miglioramento ambientale che deriverebbe a Taranto dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali che stanno per essere rilasciate.

Si richiede che questa email venga considerata comunicazione ufficiale e protocollata, nonché inserita sul sito del Ministero dell'Ambiente come "osservazione del pubblico".

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