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Mercurio a Taranto. La magistratura archivia la denuncia di Emilio Riva contro Farella, Marescotti e Sorrentino

Sabato 1 marzo ore 11 alla UIL di Taranto, piazzale Dante 2 (Bestat). Verrà presentata la motivazione con cui la magistratura tarantina ha archiviato la denuncia del più grande industriale italiano dell'acciaio. Giudicato legittimo l'esplosivo "dossier" sul mercurio a Taranto.
28 febbraio 2008

Emilio Riva aveva querelato per "procurato allarme" Alessandro Marescotti (PeaceLink), Francesco Sorrentino (Uil Taranto) e Giulio Farella (Comitato contro il rigassificatore di Taranto) per questo "dossier mercurio":
http://www.peacelink.it/tarantosociale/a/21803.html
Che ci facciamo con il mercurio scaricato dall'Ilva in mare? Misuriamoci la temperatura!


Nei mesi scorsi PeaceLink aveva lanciato una campagna di raccolta fondi per pagare le spese legali.

Dato che la Uil di Taranto si è fatta carico delle spese legali, i fondi raccolti da PeaceLink per la "campagna mercurio" verranno utilizzati per pagare le costosissime analisi sulla diossina commissionate da PeaceLink ad una laboratorio specializzato.

Se vuoi che la nostra lotta sulla diossina e il mercurio vada ancora avanti aiutaci ancora con una donazione sul c.c.p. 13403746 intestato ad Associazione PeaceLink, C.P. 2009 - 74100 Taranto (TA).

Per ora godiamoci la vignetta di Mauro Biani che possiamo esporre senza timore di... essere querelati.

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La motivazione con cui la magistratura tarantina ha archiviato la denuncia

Al Dott. Pio Guarna - Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto

La notizia di reato è manifestamente infondata. I chiarimenti forniti dagli indagati appaiono pienamente condivisibili in punto di fatto e di diritto. E difatti, dalla lettura del comunicato stampa si evince la volontà di rendere edotta la cittadinanza in relazione a un tema, inquinamento ambientale, di notevole interesse pubblico. I risultati citati sono stati divulgati con citazione della fonte di provenienza, tra l'altro liberamente consultabile, e con l'avvertenza che gli stessi dati erano stati disaggregati e statisticamente elaborati.
Appare, pertanto, inconferente il richiamo alle fattispecie dell'art. 656 e 658 c.p., a meno di non ritenere le stesse applicabili ogni volta che si dibatta pubblicamente su temi che potenzialmente possano ingenerare allarme in chi ascolta.
Non può, parimenti, ravvisarsi la configurabilità del reato di cui all'art. 595 del c.p., avendo gli indagati rispettato tutti i criteri esimenti, più volte richiamati dalla giurisprudenza di legittimità (interesse pubblico, continenza e verità, anche putativa della notizia).
Ritenuta quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio,

visti gli articoli 408/411 cpp, 125 dlv 271/89

CHIEDE

che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Il sost. Procuratore della Repubblica dott. Francesco De Giorgi.

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CODICE PENALE - gli articoli richiamati nella richiesta di archiviazione

Art. 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Art. 658 Procurato allarme presso l'Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.

Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (art. 594, ingiuria), comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.
Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate.


LE DATE

maggio 2007 - dossier mercurio e conferenza stampa
giugno 2007 - querela di Emilio Riva
dicembre 2007 - richiesta archiviazione della querela del sost.procur. Repubblica
febbraio 2008 - Il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione.

Note: La dottoressa Chiara Castellani (http://www.kimbau.org) ha appreso dell'archiviazione della denuncia e ha subito scritto questo messaggio.

"E adesso rilanciamo anche la campagna contro i saponi al mercurio"

Carissimo Alessandro
sono contenta di apprendere che la querela di Riva è stata archiviata perché "la notizia di reato è manifestamente infondata. I chiarimenti forniti dagli indagati appaiono pienamente condivisibili in punto di fatto e di diritto". Mi sembra ben più di una assoluzione a formula piena: la querela rischia di ricadere sul querelante, proprio perché denunciare il loro inquinamento "non costituisce reato", anzi!!! PeaceLink ne esce a testa alta e io ne sono contenta perché di Peacelink faccio parte!

Vorrei farlo sapere alla totalità della rete contro il sapone al mercurio Partecipo con la tua stessa gioia con il piccolo gruppo di tuoi amici più cari a cui hai dato la grande notizia in anteprima. Fammi sapere però con anticipo la data e i contenuti della conferenza stampa e se è opportuno che io mandi qualche riga sparlando del sapone... la causa è la stessa! La battaglia dei "saponi al mercurio" è solo agli inizi. Grazie ancora di questo lavoro assieme e della causa comune.

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